QUANTO ALL’ORARIO DI LAVORO – E NON SOLO - ANCHE IL FUNZIONARIO TITOLARE DI PO ‘CON DELEGA’ NON E’ EQUIPARABILE AL DIRIGENTE DELEGANTE ALLORCHE’ ESERCITA I POTERI DELEGATI: PAROLA DELL’ARAN!
titolari di posizione organizzativa funzioni con attribuzione di poteri di firma
QUANTO ALL’ORARIO DI LAVORO – E NON SOLO - ANCHE IL FUNZIONARIO TITOLARE DI PO ‘CON DELEGA’ NON E’ EQUIPARABILE AL DIRIGENTE DELEGANTE ALLORCHE’ ESERCITA I POTERI DELEGATI: PAROLA DELL’ARAN!
Si continua ancora a non distinguere tra delega di funzioni e delega del mero potere di firma!
13 Ottobre 2020
Recentemente l’ARAN ha emesso uno stringato parere a fronte di una curiosa domanda posta da PA con dirigenza evidentemente incalzata ‘a porre il quesito’ da Funzionario titolare di PO ‘con delega’. Eccole, domanda e risposta:
CFL101a -[Funzioni locali] Nuova disciplina delle posizioni organizzative
(((QUESITO)))
Laddove siano state delegate ai titolari di posizione organizzativa funzioni con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, è possibile per tali dipendenti, fermo restando le 36 ore settimanali, articolare l’orario giornaliero in entrata e in uscita secondo le proprie necessità, quindi derogando all'orario di servizio dell'Ente anche oltre la flessibilità d'orario regolamentata per la generalità del personale?
(((RISPOSTA)))
Con riferimento alla problematica in esame, l’Agenzia ha già avuto modo di precisare che il personale incaricato delle posizioni organizzative è tenuto ad effettuare prestazioni lavorative settimanali non inferiori a 36 ore (mentre, ai sensi dell’art. 10, comma 1 del CCNL del 31.3.1999 e salvo quanto previsto dall’art. 39, comma 2 del CCNL del 14.9.2000 e dall’art. 16 del CCNL del 5.10.2001, non sono retribuite le eventuali prestazioni ulteriori che gli interessati potrebbero aver effettuato, senza diritto ad eventuali recuperi, in relazione all’incarico affidato e agli obiettivi da conseguire).
L’orario minimo settimanale deve essere soggetto alla vigente disciplina applicabile a tutto il personale dell’ente ed agli ordinari controlli sulla relativa quantificazione.
Il vigente CCNL 21.05.2018 non attribuisce, in particolare, né al datore di lavoro né al dipendente il potere o il diritto all’autogestione dell’orario settimanale, consentita, invece, al solo personale con qualifica dirigenziale.
Tali criteri interpretativi si ritiene non siano derogabili neppure nel caso in esame, atteso che il CCNL non ha previsto per tale fattispecie alcuna deroga alla regola generale.”
Il contesto ‘organizzativo-gestionale’ da cui nasce il quesito è sicuramente quello, illegittimo, più volte denunciato dallo scrivente, di violazione degli artt. 97 Cost. e 107 del D.Lgs. 267/2000 che recita:
“CAPO III
DIRIGENZA ED INCARICHI
Articolo 107
Funzioni e responsabilità della dirigenza.
1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108.
3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonchè i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
h ) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
i ) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.
4. Le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all'art. 1, comma 4, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I titolo III l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall'art. 50, comma 3 (((3. Salvo quanto previsto dall'art. 107 essi esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia))), e dall'art. 54.(((=Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale))) [CASI IN CUI PER LEGGE IL SINDACO AGISCE COME UN FUNZIONARIO E NON COME UN POLITICO!!!]
6. I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.”
Sia consentito: quanti avvisi pubblici - es. di selzione ex art 110 TUAL – vediamo firmati da Sindaci? Molti! Sono tutti illegittimi: il Sindaco rispetto a tali atti di avvio di processi selettivi pubblicistici non ha alcuna competenza, alcun potere: sono atti della Dirigenza!!!
L’errore ed il travisamento in cui è incorsa la sparuta Dirigenza Locale, ridotta all’osso da sciagurati tagli della DO Dirigenziale non imposti direttamente alle PPAA locali dalle leggi finanziarie del decennio 2005.2015, oberata di competenze e costretta a rigore a vivere 24/24h in Ufficio per seguire direttamente e con scrupolo tutte le proprie competenze, dirigenza che ha letto e salutato la possibilità del CCNL (evidentemente non...