RECENTI INTERESSANTI PARERI ROMANI SUGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ALLA LUCE DI NOVITA’ APPORTATE DAL D.LGS. 209/2024 – FOCUS SUL RUOLO DEL RUP E DELLA FONTE DISCIPLINANTE GLI STESSI
RECENTI INTERESSANTI PARERI ROMANI SUGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ALLA LUCE DI NOVITA’ APPORTATE DAL D.LGS. 209/2024 – FOCUS SUL RUOLO DEL RUP E DELLA FONTE DISCIPLINANTE GLI STESSI
Riflessioni in punto di diritto del personale privatizzato (D.Lgs. 165/2001 e CCNL
12 Giugno 2025
Quest’anno (2025) ho già scritto su questa stessa rubrica on line a Marzoa proposito di cosa può fare e non deve fare il RUP secondo il D.Lgs. 36/2023 letto avendo sottomano e rispettandola la L. 241/1990 e Gr. Amministrativa correlata: vedasi l’articolo “IL RUP SE NON HA LO STATUS ANCHE DI DIRIGENTE FA SOLO IL RUP !MENTRE IL DIRIGENTE SE VUOLE PUO’ ANCHE FARE IL RUP EGLI STESSO.Molto semplice: sta tutto scritto nel D.Lgs. 36/2023, ma anche nella L. 241/1990”. Sintesi? Insomma, checché ne dica o scriva qualcuno non è proprio un tutto fare questo RUP; al di sopra di lui c’è sempre un Dirigente, parimenti pagato: ergo, secondo con la logica del buon padre di famiglia e rispettando l’art. 36 Cost., anche il Dirigente che si occupa di approvvigionamenti qualche cosa dovrà pur fare per ricevere legittimamente un compenso mensile dovutogli/spettantegli. O no ? Come era giusto che ricevesse anche lui (Dirigente!) questi incentivi: era logico, ma non lo è stato sino all’art. 2, comma 1, lettera a), del D.L. 21 maggio 2025, n. 73, non ancora convertito in legge, ma…siamo sulla buona strada (= rispetto dell’art. 3 della Costituzione!).
Quanto alla ratio di tali incentivi previsti dalla legge, stante il noto principio dell’onnicomprensività della retribuzione, eppure stabilita (la retribuzione) dal CCNL perché così dice il D.Lgs. 165/2001 (TUPI) in via generale (fermo restando che la legge sempre può…disporre!), quella seguita dal Senatore Merloni sin dal 1994 è la stessa che l’ANAC* ravvisa dietro l’art. 45 del D.Lgs. 36/2023 così scrivendo “Quanto alle finalità dell’istituto, come osservato nella Relazione Illustrativa del d.lgs. 36/2023, la ratio della disciplina dettata dall’art. 45 citato «è quella di stimolare, attraverso la corretta erogazione degli incentivi, l’incremento delle professionalità interne all’amministrazione e il risparmio di spesa per mancato ricorso a professionisti esterni». Tali finalità sono state sottolineate anche dall’Autorità, la quale ha avuto modo di evidenziare che «l’incentivo assolve alla funzione di compensare il personale dipendente dell’amministrazione che abbia in concreto effettuato la redazione degli atti incentivabili ... La ratio legis è di favorire l’ottimale utilizzo delle professionalità interne ad ogni amministrazione e di assicurare un risparmio di spesa sugli oneri che l’amministrazione dovrebbe sostenere per affidare all’esterno gli incarichi” (ex multis parere Funz Cons 9/2025). L’Autorità, anche sulla base dell’indirizzo del giudice contabile in materia, ha aggiunto a quanto sopra che tali incentivi costituiscono eccezioni al generale principio della onnicomprensività del trattamento economico e pertanto possono essere riconosciuti solo per le attività espressamente e tassativamente previste dalla legge (pareri Funz Cons 18/2023, 9/2025; delibera n. 453/2022)”(* v. Parere funzione consultiva n.14 del 9 aprile 2025, pagg. 2 e 3).
Ora, prima di arrivare alla questione centrale del ruolo del RUP rispetto al procedimento di liquidazione e pagamento degli incentivi per funzioni tecniche in parola, è bene esaminare due aspetti preliminari generali diciamo di maggiore ed immediato quanto concreto interesse generale:
a) ai Dirigenti spettano, stante il tenore dell’art. 24 del TUPI comma 3 (“3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza”)?
b) una volta maturati, entro quando vanno pagati? Per il dipendente pubblico essi sostanziano una ragione creditoria civilistica: l’esecutore di tali mansioni vanta un credito - eccezionale - da lavoro dipendente !
Bene, come al solito, prima di rispondere sarà bene riportare l’intero art. 45 del D.Lgs. 36/2023 nella sua versione attuale e precedente con le opportune chiose tra ((( ))) ed evidenziazioni a mezzo neretti, sottolineature, sfondi colorati come di prassi dello scrivente:
Ante D.Lgs. 209/2024
1 |
Post. D.Lgs. 209/2024
2 |
Post art. 2, comma 1, lettera a), del D.L. 21 maggio 2025, n. 73, non ancora convertito in legge. 3 |
Art. 45 - Incentivi alle funzioni tecniche. 1. Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.
2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. E' fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti.
3. L'80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice.
4. L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal dirigente, dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigenteincaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svoltedal dipendente.
L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente.
L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento.
Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente.
Le disposizioni del comma 3 e del presente comma non si applicano al personale con qualifica dirigenziale. (((regola palesemente incostituzionale: illogica e lesiva dell’art. 3 e 38 Cost. !!!)))
5. Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, è destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7.
6. Con le risorse di cui al comma 5 l'ente acquista beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare: a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture; b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa; c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
7. Una parte delle risorse di cui al comma 5 è in ogni caso utilizzata: a) per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi; b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche; c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
8. Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare, anche su richiesta di quest'ultima, le risorse finanziarie di cui al comma 2 o parte di esse ai dipendenti di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell'incentivo di cui al comma 2. |
Art. 45 - Incentivi alle funzioni tecniche. 1. Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. [In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.] (2) 2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dal proprio personale specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dal proprio personale (3) . 3. L'80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice.
4. L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal responsabile di serviziopreposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte daldestinatario dell'incentivo di cui al comma 2.
L'incentivo complessivamente maturatoda ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale..
L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento.
Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal proprio personale, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente o del responsabile di servizio (4) . ??????????????????????????????? Che fine ha fatto nel comma 4 parte finale (nel testo Comma sostituito dall'articolo 16, comma 1, lettera b), del D.Lgs 31 dicembre 2024, n. 209.) la regola a fianco in colonna 1 palesemente incostituzionale ???????????? Semplicemente quanto oscuramente soppressa !!!! Ergo? Da qui il dubbio: è i Dirigenti ? L’art. 24 co. 3 del TUPI immanente li estromette
5. Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, è destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7.
6. Con le risorse di cui al comma 5 l'ente acquista beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare: a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture; b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa; c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
7. Una parte delle risorse di cui al comma 5 è in ogni caso utilizzata: a) per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi (5) ; b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche; c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
8. Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare, anche su richiesta di quest'ultima, le risorse finanziarie di cui al comma 2 o parte di esse al personale di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell'incentivo di cui al comma 2 (6) . |
Art. 45 - Incentivi alle funzioni tecniche. 1. idem
2 idem
3 idem ERGO: TRA L’ATRO “3. L'80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori.
L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto (((DEVE EESSERE CORRISPOSTO ANCHE))) al personale con qualifica dirigenziale in deroga al regime di onnicomprensività di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti del personale in regime di diritto pubblico. Le Amministrazioni che erogano gli incentivi al personale con qualifica dirigenziale, in sede di verifica della compatibilità dei costi di cui all'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, sono tenute a trasmettere agli organi di controllo di cui al medesimo articolo le informazioni relative all'ammontare degli... |