ROTAZIONE ORDINARIA APPLICATA A TITOLARI DI EQ (già PO): RISCHIO DI DANNO PROFESSIONALE DA DEMANSIONAMENTO?
Riflessioni su Ordinanza Cass. Lav. N. 27043 del 08.10.2025
ROTAZIONE ORDINARIA APPLICATA A TITOLARI DI EQ (già PO): RISCHIO DI DANNO PROFESSIONALE DA DEMANSIONAMENTO?
a cura del Dott. Riccardo Lasca
27 Novembre 2025
Per rispondere al quesito di cui al titolo sopra, merita particolare attenzione, intra email informativa di questa settimana dell’ARAN - AranSegnalazioni n. 17 del 26 novembre 2025, la seguente segnalata pronuncia della Cassazione Cassazione Lavoro, così sintetizzata dalla U.O. Monitoraggio contratti e legale dell?ARAN:
Corte di Cassazione
Sezione Lavoro
Ordinanza 27043 del 8/10/2025
Impiego Pubblico – Funzioni Locali – Mansioni
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
Il risarcimento del danno professionale da demansionamento, secondo la Corte (((link alla Sentenza))), non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può quindi prescindere da una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio subìto. La relativa prova può essere acquisita in giudizio con ogni mezzo consentito dall'ordinamento; assume precipuo rilievo quella per presunzioni ex art. 2729 c.c., in quanto è possibile risalire all'esistenza del danno dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti. Il ricorso alle presunzioni, tuttavia, è consentito a condizione che sia stata allegata la natura del pregiudizio e che il ricorrente abbia dedotto e provato circostanze diverse e ulteriori rispetto al mero inadempimento.
In quante PP.AA. di piccole, medie e anche grandi dimensioni abbiamo situazioni gestionali di titolarità di incarichi di EQ (già PO) pluridecennali? Nel 95% dei casi. Normale? In linea teorica, pensando alla tanto segnalata MISURA DELLA ROTAZIONE ORDINARIA in sede di PNA dall’ANAC, no: decisamente anomalo quanto anche pericoloso in termini di prevenzione della corruzione. Diciamo che: non è una condotta gestionale ‘saggia’.
Di fatto trattasi di situazione normale, anche se anomala, negli enti locali di piccole dimensioni, in quanto non aventi oggettivamente, per scarsità di personale, possibilità alternative di scelta di dipendenti incaricabili in sede di rotazione nella titolarità di incarichi apicali quali quelli in esame, equiparati dall’art. 109 co. 2 del D.Lgs. 267/2000 in enti senza Dirigenza all’espletamento di funzioni dirigenziali, ma solo sul piano formale non anche sul piano economico (di CCNL). E allora in sede di PTPCT, ovunque in essi enti ‘piccoli’ enti, entro il relativo PTPCT è tutto un pullulare di misure organizzative ‘alternative’ alla non attuata rotazione ordinaria su tali incarichi (es. condivisione delle cartelle informatiche relative all’istruttoria delle pratiche, et. similibus: qui la fantasia viene esercitata in modo davvero mirabile dal RPCT !), misura alternative che forse ‘contengono’ il rischio oggettivo di ‘corruzione’ stante il monopolio pluriannuale di tale titolarità pluriennale da parte dello/a stesso/a dipendente, nonostante l’alternarsi di Amministrazioni di ‘colore’ politico diverso.
Invece, situazione davvero anormale se non addirittura imbarazzante e assolutamente non aggirabile a mezzo le suddette misure alternative la suddetta situazione di monopolio negli enti di medie e grandi dimensioni in ordinare alla titolarità dell’incarico di EQ, ad es. quelli con la Dirigenza anche, ove non mancano certamente dipendenti apicali (Funzionari Cat. D) ‘anche volenterosi e all’altezza’ (per esperienza e titolo di studio) incaricabili quali EQ e quindi oggettivamente idonei e funzionali alla attuazione della misura della rotazione ordinaria per detti incarichi di EQ.
Si consideri, poi, sul fronte del rischio di corruzione, che nel 90% dei casi detti titolari di EQ sono, in qualunque ente, anche Responsabili del Procedimento ex L. 241/1990 e quindi responsabili della concreta gestione degli affari amministrativi stante la posizione strategica e semi-vincolante anche verso il Dirigente eppure sovraordinato ad essi attribuita dalla L. 241/1990 all’art. 6, che molti spesso dimenticano, loro inclusi: “L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale (((= Dirigente))), ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale”.
Senonché, adibire un monopolista pluriennale di titolarità di EQ a diverse mansioni attribuendo l’incarico ad altro nuovo-dipendente titolare di EQ può però essere rischioso sul fronte dell’eventuale rischio di danno da demansionamento professionale che il monopolista di EQ messo da parte può lamentare in sede giudiziaria.
E’ proprio quello che è accaduto in un Comune pugliese che non arriva a 2000 abitanti ove un Funzionario “con inquadramento e profilo economico D5, titolare dal 2000 di posizione organizzativa dell'area economico-finanziaria, prestando, con tale posizione, anche servizio a scavalco presso il Comune di AAAAA,BBBBBB, CCCCCC nonché presso l'Unione ZZZZZ aveva dedotto che con delibera della Giunta...






