RUP SI’ MA CON PRUDENZA
La materia dei rischi da interferenza negli appalti pubblici non è cosa da tutti.
RUP SI’ MA CON PRUDENZA
a cura di Riccardo Lasca
17 Settembre 2020
RUP SI’ MA CON PRUDENZA
La materia dei rischi da interferenza negli appalti pubblici non è cosa da tutti.
Aspetto fondamentale per la serena operatività della Pubblica Amministrazione ed anche per sonni tranquilli di chi vi lavora è l’esatta delimitazione di CHI FA COSA, non solo tra le varie cd. STRUTTURE in cui si articola in modo semi-autonomo una PA (si rileva che alcuni Uffici sono a costituzione obbligatoria per legge: vedasi l’URP, etc.), ma anche tra Dirigente, Responsabile del procedimento (RUP nelle procedure pubbliche di affidamento di appalti/concessioni) ed eventuali collaboratori occasionali esterni (cd. INCARICATI) alla PA procente.
Bene. Il Legislatore nella L. 241/1990 delinea ottimamente ed in modo critallino, ma generale, compiti e ‘poteri’ del Responsabile del procedimento che, una volta nominato, il relativo Dirigente non può bypassare tanto agevolmente in caso di fondata divergenza tra i due su come procedere: non esiste il potere di avocazione del Dirigente ma solo il potere di “L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale” (v. art. 6).
Addirittura tale figura dentro il D.Lgs. 50/2016 (cd. Codice Appalti Pubblici: CAP) prende il nome specifico e pregnante di Responsabile Unico del Procedimento (RUP in acronimo) e le relative poderose competenze procedimental-operative sono descritte all’art. 31: ovviamente la suddetta disposizione dell’art. 6 della L. 241/1990 vale anche per il rapporto RUP/Dirigente, casomai a qualcuno sfuggisse tale aspetto stante il silenzio del D.Lgs. 50/2016.
Orbene, per evitare che il RUP sia/si possa trovare il difficoltà e commettere errori per oggettiva carenza di specifica sua professionalità rispetto ad uno specifico appalto, correttamente l’art. 31 dispone (ma anche altri articoli lo responsabilizzano “specificatamente”):
“7. Nel caso di appalti di particolare complessita' in relazione all'opera da realizzare ovvero alla specificita' della fornitura o del servizio, che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, il responsabile unico del procedimento propone alla stazione appaltante di conferire appositi incarichi a supporto dell'intera procedura o di parte di essa, da individuare sin dai primi atti di gara.”.
V’è un documento, eventuale (ma la stessa eventualità è da valutarsi motivatamente ed in modo professionale da soggetto competente), nelle procedure ex D.Lgs. 50/2016, che si chiama DUVRI (Documento Unico di Valutazione del Rischi da Interferenze), la cui stesura e verifica dell’attuazione è a carico (oneri inclusi) della PA committente (detta DLC: Datore Lavoro Committente), mentre la sua esecuzione a tutela dei lavoratori della Ditta appaltatrice come di quelli della PA appaltante (ma anche i meri cittadini) spetta all’esecutore del contratto di appalto, di cui magari lo stesso RUP è anche DEC cioè Direttore dell’Esecuzione (corretta) del Contratto e l’attuazione esatta e scrupolosa delle individuate misure neutralizzanti i rischi contenute nel DUVRI fa parte dell’esecuzione del contratto aggiudicato e stipulato.
Ora, poiché è pacifico sia ex art. 31 cit. che ex art. 23 del D.Lgs. 50/2016 che il RUP si occupi/curi (la stesura della bozza della) non solo della PROGRAMMAZIONE BIENNALE/TRIENNALE, ma anche di quel promo atto della procedura detto (di) PROGETTAZIONE della gara (v. art. 23) e stante il seguente disposto del comma 15 del cit. art. 23 “15. Per quanto attiene agli appalti di servizi, il progetto deve contenere: la relazione tecnico - illustrativa del contesto in cui e' inserito il servizio; le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008* (* = QUESTIONE: DUVRI NO / DUVRI SI’ E SE SI’ LA SUA STESURA CON QUANTIFICAZIONE DEI COSTI!!!))); il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza** non soggetti a ribasso (((**DA NON CONFONDERE CON I COSTI DEL DUVRI OVE NECESSARIO !!!))); il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi;(...)”
Chi ha avuto modo di approfondire tutta la regolamentazione vigente e le indicazioni INAIL in materia di DUVRI comprende bene come, invero neppure all’infuori dei tre casi in cui il DUVRI non serve ex art. 26 comma 3bis del D.Lgs. 81/20081 (leggerlo bene in nota), anche la semplice attestazione - da inserire nell’atto di progetto dell’appalto e poi di avvio della procedura – che NON SERVE IL DUVRI o addirittura se SERVE LA SUA STESSA STESURA, non sia cosa da prendere...