Servizio mensa e/o Buoni pasto sostitutivi pro pubblici dipendenti contrattualizzati: con sentenza Cassazione n. 5477/2026 piove sul bagnato normativo, nessuna novità gestionale. Novità esplosive invece da ordinanza Cassazione n. 20040/2025
Servizio mensa e/o Buoni pasto sostitutivi pro pubblici dipendenti contrattualizzati: con sentenza Cassazione n. 5477/2026 piove sul bagnato normativo, nessuna novità gestionale. Novità esplosive invece da ordinanza Cassazione n. 20040/2025
13 Aprile 2026
Sulla stampa web cd. specialistica del diritto del lavoro pubblico privatizzato, a commento dellasentenza n. 5477[1] dell'11 marzo 2026 della Corte di Cassazioneimpazzano dai primi di Aprile titoli ed affermazioni dal seguente tenore:
“Dipendenti pubblici, da oggi non ti spetta più il buono pasto automaticamente, ma possono negartelo: nuova sentenza”
“Buoni pasto nella PA locale: nessun diritto automatico per i dipendenti”
(v. https://www.perksolution.it/buoni-pasto-nella-pa-locale-nessun-diritto-automatico-per-i-dipendenti/)
Ora, a parte il fatto che in Italia una sentenza della Cassazione, come anche di un qualunque giudice del merito (Tribunale e Corte d’Appello) non può avere l’effetto giuridico di sopprimere un diritto del lavoratore pubblico privatizzato attribuito da legge o ccnl, ma semmai solo quello semplicemente di negarlo nella realtà della vita interpretando a sfavore del lavoratore una norma mal scritta e dunque applicata in modo difforme tra PP.AA. e creando così un vera e propria fonte parallela detta ‘diritto vivente’ (e magari da anni nel poco edificante silenzio di Aran e OO.SS. che ben potrebbero intervenire o con previsione contrattuale nuova integrativa illuminantesull’istituto o anche con nota a verbale chiarificatoria sottoscritta congiuntamente), mentre tale potere è attribuito sia alla legge sia ad un nuovo ccnl(rispetto alla legge) stante l’art. 2 co. 2 periodo II del D.Lgs. 165/2001[2], devesi osservare e chiarire qui in appresso come tali titoli sensazionalistici invero sono fuori luogo in quanto detta sentenza della Cassazione semplicemente afferma, dinanzi ad una richiesta contra contractum del legale del dipendente ricorrente che pure ha avuto il placet dei Giudici di I Grado (!!!), quanto a chiare note dice da decenniil ccnl su tale istituto: il dipendente pubblico privatizzato NON HA ALCUN DIRITTO SOGGETTIVO a vedersi erogato dalla PA il SERVIZIO DI MENSA o il sostitutivo BUONO PASTO. Stop.
La sintesi contenutistica della sentenza (FATTO e PRINCIPIO affermato) è la seguente giusta la IA di cui a nota 1:
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Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 5477 del 11 marzo 2026
ECLI:IT:CASS:2026:5477CIV
Sintesi
Fonte verificata·Italgiure
Fatto
Un dipendente di un ente locale ha chiesto il pagamento dell'equivalente economico di buoni pasto asseritamente maturati nel periodo febbraio 2007 - febbraio 2012, sostenendo che la contrattazione collettiva gli attribuisse un diritto soggettivo alla corresponsione dei buoni pasto o all'istituzione del servizio mensa. L'ente ha resistito alla domanda sostenendo che la contrattazione collettiva prevedeva solo una facoltà condizionata alla disponibilità di risorse finanziarie. Il Tribunale aveva accolto la domanda (((NB: !!! Vedi infra il testo del CCNL che detti Giudici hanno lettol'art. 45 del CCNL 14 settembre 2000))), la Corte d'Appello l'ha rigettata ritenendo insussistente il diritto soggettivodel dipendente. (((idem fa la Cassazione)))
Massima
In tema di pubblico impiego presso enti locali, l'art. 45 del CCNL 14 settembre 2000 per il personale del comparto Regioni e Autonomie Locali, nel prevedere che gli enti "possono istituire mense di servizio o, in alternativa, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi" in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, non attribuisce al dipendente un diritto soggettivoall'istituzione del servizio mensa o alla corresponsione dei buoni pasto, ma rimette all'ente territoriale una scelta discrezionale condizionata dalla disponibilità delle necessarie risorse finanziarie e dal previo confronto con le organizzazioni sindacali. Il verbo servile "possono"si riferisce sia all'istituzione del servizio mensa che all'attribuzione del buono pasto sostitutivo, sicché la facoltatività concessa all'ente riguarda l'an dell'istituzione del servizio e non solo il quomodo, ossia le modalità di adempimento dell'obbligazione.
Il richiamo alla compatibilità con le risorse disponibili conferma il carattere non assoluto ma condizionato di entrambe le obbligazioni alternative, non essendo configurabile un diritto incondizionato del dipendenteche sorgerebbe indipendentemente dalla effettiva disponibilità finanziaria dell'amministrazione.
Esito
La Cassazione rigetta il ricorso del dipendente, confermando che l'art. 45 del CCNL 14.9.2000 per il comparto Regioni e Autonomie Locali non attribuisce un diritto soggettivoall'istituzione del servizio mensa o alla corresponsione dei buoni pasto, ma rimette all'ente una scelta discrezionale condizionata dalla disponibilità delle risorse finanziarie. Spese compensate per la novità della questione.
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Vediamo, testi normativi alla mano, l’abbaglio INESCUSABILE dei giudici di I Grado ed anche gli sviluppi normativi dopo il 2000 per il personale cd. del Comparto in cui l’istituto ha avuto aggiornamenti (ma irrilevanti per la questione trattata dalla sentenza in esame), ma senza trascurare anche il fronte della Dirigenza ferma a norma del 1999 per detto istituto (benefit), addirittura partendo dal primo DPR del 1983:
DPR 347/1983
Articolo 12
Mensa.
Al fine di agevolare la realizzazione delle forme di organizzazione del lavoro e le maggiori disponibilità richieste agli operatori, gli enti si impegnano ad istituire, ove necessario e possibile, mense di servizio secondo modalità e criteri da concordarsi attraverso gli accordi decentrati.(((NB: OVE POSSIBILE !!! Ergo non si ha certezza = non è un diritto !!!)))
Comunque, per poter usufruire del diritto alla mensa è necessario essere effettivamente in servizio.
Non potrà usufruire di tale diritto il personale che effettua orario unico, salvo i casi di rientro pomeridiano.
Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio.
CCNL AA.LL. Dirigenza
Mensa
(art. 33 del CCNL del 23.12.1999)
1. Gli enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituiremense di servizio o, in alternativa, secondo le modalità indicate nell’art. 34, (((possono)))attribuire ai dirigenti buoni pasto sostitutivi.
2. Per poter usufruire del diritto alla mensa è necessario essere effettivamente in servizio.
Buono pasto
(art. 34 del CCNL del 23.12.1999)
1. Il costo del buono pasto sostitutivo del servizio di mensa è pari alla somma che l’ente sarebbe tenuto a pagare per ogni pasto, ai sensi del comma 4art. 33241 dell’242, se optasse per l’istituzione della mensa di servizio.
2. I dirigenti hanno titolo, secondo le direttive adottate dai singoli enti, ad un buono pasto per ogni giornata in cui prestino servizio anche nelle ore pomeridiane.
CCNL AA.LL. personale del Comparto
Mensa
(art. 45 CCNL 14.9.2000)
1. Gli enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili,possono istituiremense di servizioo, in alternativa, secondo le modalità indicate nell’art. 46, (((possono))) attribuire al personale buoni pasto sostitutivi (((del servizio di mensa aziendale))), previo confronto con le organizzazioni sindacali. (((NBNBNB: il confronto con le OO.SS. deve essere osservato dalla PA solo quanto al modus dell’attribuzione, non anche per la decisione se istituire o meno il benefit servizio mensa/buono pasto!!!)))
2. Possono usufruire della(((manca “diritto alla” !!!)))mensa(((cd. aziendale))) i dipendenti che
prestino attività lavorativa al mattino (((quanta minima??? Materia di CCAL!)))
con prosecuzione nelle ore pomeridiane, (((quanta minima??? Materia di CCAL!)))
con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti.
La medesima disciplina si applica anche nei casi di attività per prestazioni di lavoro straordinario o per recupero.(((quanta minima??? Materia di CCAL!)))
Il pasto va consumato al di fuori dell’orario di servizio.(((!!! Se coincide con pausa psico-fisica ovvio no????)))
Art. 35 Servizio Mensa e buono pasto
(ccnl FF.LL. 16.11.2022)
1. Gli enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire un servizio di mensao, in alternativa, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi, previo confronto con le organizzazioni sindacali.
2. Possono usufruire della mensa o percepire il buono pasto sostitutivo i dipendenti che prestino attività lavorativa
(ipotesi ALFA)
al mattino(((quanta minima??? Materia non di CCAL, ma di regolamento di PA!)))
con prosecuzione nelle ore pomeridiane
o,alternativamente, (((ipotesi BETA)))
al pomeriggio(((quanta minima??? Materia non di CCAL, ma di regolamento di PA!)))
con prosecuzione nelle ore serali(((quanta minima??? Materia non di CCAL, ma di regolamento di PA!))),
oppure (((ipotesi GAMMA)))
nelle ore serali(((quanta minima??? Materia non di CCAL, ma di regolamento di PA!)))
con prosecuzione notturna, (((quanta minima??? Materia non di CCAL, ma di regolamento di PA!)))
(((in tutte e tre le ipotesi))) con una pausa non inferiore a trenta minuti; (((anche se per legge dopo 6 h la pausa deve almeno durare 10’pro recupero psico-fiiisico)))
e’, in ogni caso, esclusa la possibilità di riconoscere, su base giornaliera, più di un buono pasto.
La medesima disciplina si applica anche nei casi di attività per prestazioni di lavoro straordinario o per recupero (((quanta minima??? Materia non di CCAL, ma di regolamento di PA!)))
Il pasto va consumato al di fuori dell’orario di servizio (((recte: orario di lavoro)))(((!!! Se coincide con pausa psico-fisica ovvio no????)))
3. Sono fatti salvi gli eventuali accordi di maggior favore in atto.(((??? Quali accordi ? Anche ante CCNL 16.11.2022 era tutta materia normata da Legge, CCNL e CCAL ma sempre in conformità a CCNL e Legge: ergo ‘quali accordi di maggior favore’ allora possono sussistere anche migliori della suddetta espressa disciplina? Quelli contrari a legge, CCNL e CCAL pro tempore vigenti???)))
(…)
11. Il presente articolo disapplica e sostituisce gli artt. 45 e 46 del CCNL del 14.09.2000 e l’art. 13 del CCNL del 9.05.2006.
Allora, hanno fatto i giudici di I grado (Tribunale di Taranto), della cui sentenza la Cassazione in esame non cita gli estremi (sarebbe stato utile per leggerla…per ‘verificare’!): invero sub SVOLGIMENTO DEL PROCESSO si legge solo “1. La Corte d'Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha accolto l'appello del Comune di Manduria e, in riforma della sentenza del Tribunale di Taranto, ha rigettato integralmente la domanda proposta nei confronti dell'ente territoriale da A.A., volta ad ottenere l'equivalente economico di 390 buoni pasto, asseritamente maturati nel periodo febbraio 2007/28 febbraio 2012.” ?La normazione dell’anno 2000, invero risale - e lo ricalca – al DPR 347/1983 art. 12 il cui testo è sopra riportato: è evidente che serve nuova legge, più seria dell’attuale, su responsabilità civile dei Magistrati, anche perché il Popolo italiano con specifico Referendum[3] l’ha chiesta a gran voce o…no ?Evidentemente la vigente normazione sul regime della loro responsabilità civile nell’esercizio delle loro funzioni non incute loro alcun timore, per eventuali abbagli di giudizio gravemente colposi, come quello appena cerrtificato dallo scrivente.
L’Avvocato del dipendente ricorrente, invece, ha fatto il suo lavoro nel perorare in sede giudiziaria la pretesa economica del suo assistito, ma….chissà se ha informato l’assistito del testo inequivoco del CCNL all’epoca vigente (e così era dal 1983 a drila tutta)?
Tra l’altro nel 2023 su norma contrattuale nuova ma identica (sul punto) a quella del 2000 (v. sopra i testi normativi) l’ARANsi pronuncia in modo diciamo criptico e claudicante (perché?) sulla centrale questione affrontata dalla sentenza della Cassazionein esame (diritto o non diritto) e che, quindi, mi permetto di chiosare in sua vece tra ((( ))), sperando di non essere smentito da nuovo parere (impossibile dopo Cass. in esame!!!):
ARAN – Orientamento applicativo CFL228
20 settembre 2023
Riferito al CCNL Funzioni Locali 16.11.2022 – art. 35, comma 2
CCNL 2019-2021 – Quali regole detta il CCNL in ordine al monte ore giornaliero da lavorare per la maturazione del buono pasto?
Id: 32511
Precedente ID: CFL228
La nuova disciplina contrattuale introdotta dall’art. 35, comma 2 del CCNL del 16 novembre 2022, come noto, rispetto alla previgente disciplina contenuta negli artt. 45 e 46 del CCNL del 14.9.2000, ha...






