SICUREZZA SUL LAVORO & CODICE CIVILE IN CASO DI SCISSIONE EX LEGE TRA PA TENUTA A FORNIRE IMMOBILI (SEDI DI UFFICI PUBBLICI) E ALTRA PA TENUTA AD ESERCITARE UNA DATA FUNZIONE AMMINISTRATIVA IN DETTI UFFICI
Quid iuris in caso di locali inadeguati/insicuri?
SICUREZZA SUL LAVORO & CODICE CIVILE IN CASO DI SCISSIONE EX LEGE TRA PA TENUTA A FORNIRE IMMOBILI (SEDI DI UFFICI PUBBLICI) E ALTRA PA TENUTA AD ESERCITARE UNA DATA FUNZIONE AMMINISTRATIVA IN DETTI UFFICI
Quid iuris in caso di locali inadeguati/insicuri?
18 Dicembre 2019
Quando lo Stato centrale nell’organizzare l’erogazione di pubblici servizi/funzioni con legge ex art. 97 Cost., oltre ad attribuire la competenza ad una data Pubblica Amministrazione - magari mutando (in T1) la precedente titolarità amministrativa della competenza funzionale ab origine (T0) prevista - si occupa anche di logistica e di organizzazione (beni immobili necessari all’uopo e beni strumentali in essi allocati) oltre che della sorte delle risorse umane di ruolo (T.IND) o TD ‘addette’ allo specifico segmento amministrativo, talvolta scinde tra soggetto pubblico (Alfa) tenuto a fornire il bene immobile e quello (Beta) competente ad esercitare una data funzione pubblica utilizzando proprio quel bene immobile strumentale comunque posto ‘a disposizione’: ebbene ciò comporta sovente l’insorgenza ed il permanere di curiose quanto pericolose situazioni antigiuridiche che rischiano in caso di eventi dannosi su dipendenti ed utenza di lasciare il cerino in mano al soggetto datoriale (della PA Beta) responsabile della sicurezza sul lavoro dei suoi dipendenti pubblici.
La situazione sopra descritta ricorre in modo plastico ed esemplare per quanto riguarda le funzioni esercitate dai centri per l’impiego di cui è bene ricordare la seguente crono-normazione:
> L. 56/1987 - articolo 3:
((NB: l’art. 8 co 1 lett f) DLgs 297/2002 lo salva: sono abrogati …. ” f) la legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione degli articoli 3, 16, 19, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e degli articoli 21 e 22 )))
Partecipazione dei comuni agli oneri l-o-g-i-s-t-i-c-i e f-i-n-a-n-z-i-a-r-i delle sezioni circoscrizionali e dei recapiti periodici e delle sezioni decentrate.
- I comuni ove hanno sede la sezione circoscrizionale, i recapiti periodici e le sezioni decentrate sono tenuti a fornire i locali necessari per il funzionamento delle sezioni e dei recapiti medesimi, secondo criteri di massima relativi alle caratteristiche degli immobili stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
I predetti comuni ricevono dai comuni compresi nell'ambito territoriale delle sezioni circoscrizionali dei recapiti periodici e delle sezioni decentrate una quota di partecipazione all'onere finanziario sostenuto, secondo accordi e criteri di proporzionalità stabiliti dagli stessi comuni. (((NB: il successivo D.Lgs. : v. D.Lgs. 469/1997 art. 4 comma 2 “ L'articolo 3, comma 1, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, si applica anche ai Centri per l'impiego istituiti dalle amministrazioni provinciali”)
2. L'espletamento dell'obbligo di cui al comma 1 sostituisce quello previsto dall'articolo 28 della legge 29 aprile 1949, n. 264. (((che recitava “I Comuni sono tenuti a fornire i locali occorrenti per i servizi di collocamento.”: articolo 28 poi abrogato dall'articolo 8, comma 1, del D.LGS. 19 dicembre 2002 n.297 .)))
> DLgs. n 150/2015 art. 11 comma 11:
Articolo 11