TRASPARENZA: PER QUALI SOGGETTI E PER QUANTO TEMPO STANDO ALLA NORMAZIONE DI CUI AI COMMI 1-QUINQUIES E 2 DELL’ART. 14 DEL D.LGS. 33/2013?
TRASPARENZA gravante sulla PA
TRASPARENZA: PER QUALI SOGGETTI E PER QUANTO TEMPO STANDO ALLA NORMAZIONE DI CUI AI COMMI 1-QUINQUIES E 2 DELL’ART. 14 DEL D.LGS. 33/2013?
a cura di Riccardo Lasca
22 Ottobre 2026
Il regime della TRASPARENZA gravante sulla PA in ordine documenti contenenti dati personali di propri dipendenti quale può essere un Curriculum Vitae (CV) - ovviamente epurato di quelli non pertinenti e/o eccedenti lo scopo/la ratio dell’ostensione ex lege imposta: oscuramente che alla fine grava se - è estremamente insidioso, sia quanto all’ambito soggettivo d’applicazione, sia quanto a durata di siffatta pubblicazione come anche la relativa depubblicazione da Amministrazione Trasparente, nello specifico per quelli che un tempo si definivano titolari di PO oggi detti EQ.
Tale insidiosità è vieppiù marcata quando la tecnica normativa si sviluppa, comma dopo comma, per un dato soggetto destinatario della normazione (es. un Tecnico: un Dirigente; un Funzionario) C, C1, C2, C3 o C4 (v. infra chiose intra art. 14 D.Lgs. 33/2013=TUT) a mezzo rinvii a normazione di commi precedenti riferiti a soggetto - avente status diverso: es. un politico - A (v. infra chiose intra art. 14 D.Lgs. 33/2013=TUT).
E’ questo il caso o meglio…la fotografia dell’infelice ‘contesto normativo’ offerto dall’art. 14 del D.Lgs. 33/2013 (TUT) oggetto anche di pronuncia ‘modificante’ della Corte Costituzionale del 2020, ad oggi (2026) ancora non colmata da norma statale ‘rimediante’: possibile ?! Pare di sì.
Vediamone, di detto art. 14, il testo oggi vigente con tanto di nota sulla citata sentenza della Corte Costituzionale e non solo. Eccolo, debitamente chiosato ed annotato da chi scrive [NB: testo assente (!) su www.brocardi.it e su www.bosettiegatti.eu riportato senza (!) la citazione di detta sentenza di rango costituzionale: salvo sviste dello scrivente]:
Articolo 14 - Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali (1) (2)
(((QUALI DATI SI PUBBLICANO E IN RIFERIMENTO A QUALI SOGGETTI SI PUBBLICANO)))
1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici [soggetto A: vedi anche infra nota [10] sub art. 14], anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano i seguenti documenti ed informazioni (3):
a) l'atto di nomina (((se trattasi di nominato=incaricato dalla politica))) o di proclamazione (((se trattasi di eletto dal Popolo))), con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo; (((atto intra PA)))
b) il curriculum; (((la norma non indica il tipo!))) (((documento extra PA: proviene dal soggetto)))
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica ((( specifica ricoperta presso la PA ove il soggetto A opera))); gli importi di viaggi di servizio e missioni (((connessi alla carica specifica))) pagati con fondi pubblici (((della PA ove opera, ma anche …pare di altre PA ove accade)));(((dati intra PA)))
d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche[1], presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; (((dati extra PA: provengono da dichiarazione del soggetto))) (((NB i compensi gravanti su enti privati non sono parte della ‘finanza pubblica’ ma vanno dichiarati come chiarito da ANAC[2])))
e) gli altri eventuali incarichi[3] con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti; (((dati extra PA: provengono da dichiarazione del soggetto)))
f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto (((indicato dai citati artt. 3 e 4 L. 441/1982: ‘titolare dell'organo di indirizzo politico’))), al (((suo))) coniuge non separato e ai (((suoi)) parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (((ne consentano la pubblicazione: NB la dichiarazione la rende il soggetto, non il parente))). Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso (((del parente alla pubblicazione))). Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.(((Leggasi qui sotto nota [4]))) (((dati extra PA: provengono da dichiarazione/attestazione del soggetto)))
1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati (((tutti: lett. a), b), c), d), e) f) ))) di cui al comma 1 (((anche in riferimento a propri)))
per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati (((soggetto B))),, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito,
e per i titolari di incarichi dirigenziali (((soggetto C))), a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione (((v. ad es. personale dirigenziale assunto in staff da/ad organo politico: ad es. il Sindaco ex art. 90 TUAL))) (4)(5).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
[5] La Corte Costituzionale, con sentenza 21 febbraio 2019, n. 20 (in Gazz. Uff. 27 febbraio 2019, n. 9), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui all'art. 14, comma 1, lettera f), dello stesso decreto legislativo anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziché (((come deve essere))) solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) (((= i soli DIRIGENTI GENERALI))).
A norma dell'articolo 1, comma 7, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8, come modificato dall'articolo 1, comma 16, del D.L.31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21, entro il 30 aprile 2021, nelle more dell'adozione dei provvedimenti legislativi statali di adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale 21 febbraio 2019, n. 20, ai soggetti di cui al presente comma, non si applicano (((neppure))) le misure (((fonti di responsabilità))) di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo decreto.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1-ter. Ciascun dirigente comunica all'amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1 (((= [5]))), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. L'amministrazione (((ricevuto il dato da dichiarazione del soggetto lo))) pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente (6).
(((COMMA SPECIALE)))
1-quater. Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi di trasparenza, finalizzati (((obiettivi che devono servire/essere strumentali ….))) a (((per))) rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico. Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determina responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Del mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi si tiene conto ai fini del conferimento di successivi incarichi (7).
1-quinquies. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si applicano anche ai titolari di posizioni organizzative (((verrebbe da dire …olim PP.OO; oggi il CCNL le chiama posizioni di elevata qualificazione = EEQQ: tuttavia visto sotto il soggetto C4 c’è da dire che qui la locuzione “posizioni organizzative” è locuzione usata in senso atecnico = cioè solo descrittivo…posti funzionali aventi…deleghe dirigenziali)))
(((qualora))) a cui sono affidate deleghe ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, (((caso generale, ma esattamente e solo alle condizioni esplicitate dalla legge: nulla può in materia stabilire un CCNL Non è il caso della MERA DELEGA DI FIRMA!!! Qui si tratta della DELEGA DI FUNZIONI))) (((soggetto C1)))
nonché nei casi di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (((caso speciale v. infra la norma specifica cui rinvia il Legsilatore))) (((soggetto C2)))
e in ogni altro caso in cui sono svolte (((ai sensi di legge: lo impone l’art. 97 Cost.: serve una norma di legge !))) funzioni dirigenziali. (((soggetto C3)))
Per gli altri titolari di posizioni organizzative (((senza alcuna delega di funzioni dirigenziali: queste invero sono le PPOO di un tempo oggi mere EEQQ: esse assolutamente non hanno ex lege o ex CCNL deleghe dirigenziali))) è pubblicato il solo* curriculum vitae (8). (((soggetto C4))) (((*mentre, quindi, per i titolari di posizioni organizzative funzionali tali per cui si è avuta una legittima, ma anche illegittima ma non annullata, delega di funzioni dirigenziali si pubblicano anche gli altri dati/atti indicati dalle lettere a), c) d) e) del comma 1 dell’art. 14)))
(((ENTRO QUANDO DI PUBBLICA E ENTRO QUANDO SI DEPUBBLICA)))
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 1-bis (((??? : invero il comma 1bis rinvia ai “dati di cui al comma 1” : STOP; è evidente che qui il Legislatore intende dire: i dati relativi anche ai soggetti del comma del comma 1 bis e non ‘i dati del comma 1 bis’)))
entro tre mesi dalla elezione (((eletti dal Popolo: v. comma 1 lett. a ))), dalla nomina (((nominati dalla politica = i titolari di ‘cariche’ : v. comma 1 lett a ))) o dal conferimento dell'incarico (((pare essere l’incarico di cui alla lett. e) del comma 1 : “gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica”)))
e per i tre anni successivi dalla cessazione
del mandato (((per gli eletti, strictu sensu))))
(((e ….della carica o nomina che dir si voglia per i nominati: omissione grave !? Uno soggetto ‘in carica’ sta in carica per il tempo previsto dalla norma che disciplina la ‘durata’ della carica, non per ‘il mandato’: termine che si addice più all’eletto; ma impropriamente si può utilizzare anche per la durata di un organo i cui membri sono nominati)))
o dell'incarico
dei soggetti (((ELETTI, NOMINATI, INCARICATI))),
salve
(((ALFA))) le informazioni concernenti (((i dati della))) la situazione patrimoniale (((del politico + Dirigenti Generali dello Stato ed assimilati in altre PPAA ad oggi dopo C.cost. sent. N. 19/2020)))
e, ove (((sia stata))) consentita, (((BETA))) la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado,
che (((INVECE))) vengono (((DEVONO ESSERE))) pubblicate (((ESATTAMENTE))) fino alla cessazione dell'incarico o del mandato (((E QUINDI DEPUBBLICATE DAL GIORNO DOPO))).
Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono (((DIVENTANO))) accessibili ai sensi dell'articolo 5 (9)(10). (((= PUO’ ESSERE PRESENTATA ISTANZA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO IN QUANTO DATI DETENUTI DALLA PA CHE GIA’ LI HA PUBBLICATI E POI DEPUBBLICATI MA NON DISTRUTTI BENSI’ CONSERVATI: FATTA SALVA L’OPERATIVITA’ DELLE NORME SULLO SCARTO D’ARCHIVIO, AVVENUTO IL QUALE DIVENTANO NON TANTO INACCESSIBILI MA INESISTENTI = LA PA NON LI DETIENE PIU’)))
---------------------------
[1] Rubrica sostituita dall'articolo 13, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.
[2] Per l'individuazione dei soggetti titolari di incarichi dirigenziali nell'ambito del Ministero dell'interno per i quali non sono pubblicati i dati di cui al presente articolo, vedi il D.M. 16 settembre 2025. (interessante)
[3] Alinea modificato dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.
[4] Comma aggiunto dall'articolo 13, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.
[6] Comma aggiunto dall'articolo 13, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.
[7] Comma aggiunto dall'articolo 13, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.
[8] Comma aggiunto dall'articolo 13, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.
[9] Comma sostituito dall'articolo 13, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.
[10] In riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo, vedi anche l'articolo 1, comma 7-quater del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8. (((= “7-quater. Gli obblighi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano anche ai titolari degli incarichi negli organismi previsti dall'articolo 144 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le modalita' di attuazione del presente comma sono definite dal regolamento di cui al comma 7 del presente articolo” = V. ART. 144 co. 1 “1. Con il decreto di scioglimento di cui all'art. 143 è nominata una commissione straordinaria per la gestione dell'ente, la quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il decreto stesso. La commissione è composta di tre membri scelti tra funzionari dello Stato, in servizio o in quiescenza, e tra magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa in quiescenza. La commissione rimane in carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale utile.”)))
Orbene, come si evince dalle chiose dello scrivente e note all’art. 14 del TUT di cui sopra, si comprende come la sua radiografia strutturale dà il seguente assetto (macro-contenuto):
- Ø Commi 1, 1-bis, 1-ter ed 1-quinquies dedicati a disciplinare QUALI DATI SI PUBBLICANO E IN RIFERIMENTO A QUALI SOGGETTI SI PUBBLICANO
- Ø Comma 1-quater: speciale ed invero assai curioso. Chi scrive sfida a trovare un atto di nomina a dirigente di PA recante tale contenuto (gli obiettivi pro trasparenza sono annuali !)
- Ø Comma 2 dedicato alla disciplina del ENTRO QUANDO DI PUBBLICA E ENTRO QUANDO SI DEPUBBLICA
In questo articolo è d’interesse ovviamente l’esame (un FOCUS su contenuto esatto) del comma 1-quinquies unitamente al comma 2 che ……. anche al comma 1-quinquies pare doversi si applicare, ma c’è da ragionarsi su diffusamente.
Il comma 1-quinquies è o meglio presenta una autentica macedonia normativa e risulta assai infelice e confondente le idee di chi lo legge ingenerando nell’addetto ai lavori (chi pubblica e chi depubblica) difficoltà in primis a mettere a fuoco tutti i soggetti in esso elencati a mezzo perifrasi atecniche, soggetti sopra indicati come C1, C2, C3, e C4 in chiose sopra intra testo normativo. Ma, vediamoli uno ad uno attentamente.
CHI E’ IL SOGGETTO C1
La norma dice/recita esattamente i “titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001” NON SONO ASSOLUTAMENTE LE PPOO DI UN TEMPO OGGI EEQQ DI CUI AL CCNL ES. FUNZIONI LOCALI: la locuzione ‘posizioni organizzative’ ivi utilizzata è usata in senso atecnico per indicare funzionari occupanti particolari posti funzionali di DO (es. i cd. Funzionari apicali), cd. di vertice sub dirigenziali, sui quali soli può essere esercitata la riprova sta esattamente nello stesso comma 1-bis dell’art. 17 del TUPI, a prescindere che siano titolari di incarico di EQ di cui al CCNL:
1-bis. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l'articolo 2103 del codice civile.
Mi si risparmi il sentir dire che la mera delega di firma cui accennano i CCNL sia equiparabile alla DELEGA DI FUNZIONI DIRIGENZIALI di cui al sovrascritto comma 1bis: ad essa delega di funzioni si riferisce con il solo termine “deleghe”!!!.
Questione assai grave è che nella realtà molti Dirigenti di PPAA illegittimamente, pur non ricorrendo le condizioni di legge, pratichino la delega del comma 1-bis di cui sopra verso propri funzionari nominati anche EQ ed esattamente per ……indovinate: per la durata dell’incarico di EQ ! Non voglio commentare… oltre!!! Mi limito ad affermarne la totale illegittimità ditale delega. Effetto? Non opera il disposto “Non si applica in ogni caso l'articolo 2103 del codice civile.”: facciano due conti! Oltre alla illegittimità degli atti emessi da soggetto (mero funzionario avente sopra di sé un Dirigente) incompetente per legge e quindi impugnabili entro 60gg. ed annullabili per ciò solo dal TAR/CDS.
Illegittimamente quindi e con certo danno all’erario molti dirigenti avendo ‘alle dipendenze’, recte ‘assegnati’, uno o più titolari di EQ praticano di fatto la delega di cui sopra(legittima solo “per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato”), citando un infelice passaggio di norma del CCNL[6] motivando semplicemente che esiste la titolarità di EQ e la sua durata a termine (es. tre anni), senza avere però alcuna decurtazione proporzionale (pro-quota) della propria relativa retribuzione di posizione, ovviamente! Fatto sta che taluni atti aventi rilevanza esterna risultano firmati solo dal Funzionario (non Dirigente) mero titolare di EQ. Troppo facile.
Che tale infelice pratica sia illegittima e foriera di danno all’erario lo dimostra il seguente esempio: si prenda un Dirigente con 10 competenze funzional-operative usualmente esercitate a mezzo adozione di altrettanti 10 tipologie di provvedimenti amministrativi aventi rilevanza esterna verso i cittadini/privati terzi amministrati, avente una retribuzione annua di 50.000. Ebbene, poniamo il caso che questo dirigente abbia 5 titolari di EQ (in Enti di grandi dimensioni capita eccome di avere tanti titolari di EE.QQ: si prenda es una Giunta regionale) cui tale dirigente ha attribuito come dice infelicemente il CCNL 5 “funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna” , riservando a sé la piana competenza i soli restanti 5 procedimenti (su 10): insomma, dei 10 provvedimenti di sua competenza su 5 non ha più alcuna firma finale, responsabilità, etc., ma gli resta la retribuzione di posizione di 50.000€ all’anno, intonsa: possibile? Normale ? Legittimo? Chi risponde sì….un consiglio: si prepari una bella motivazione da fornire, se del caso, alla Procura erariale per il danno diretto da mancata decurtazione dei 50.000€ annui a 25.000€. annui della retribuzione di posizione di siffatto tal dirigente e anche dell’eventuale danno indiretto che si avrà quando in sede di giudizio civile il titolare di EQ otterrà a mezzo sentenza di condanna della PA, a tempo debito, il pagamento di un delta...







