TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEI DIPENDENTI FIDUCIARI PRECARI IN STAFF AGLI ORGANI POLITICI REGIONALI: NUOVA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE. SARA’ IL CASO DI CORRERE AI RIPARI IN TUTTE LE REGIONI ?
Commento a sentenza della Corte Costituzionale n. 184/2024
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEI DIPENDENTI FIDUCIARI PRECARI IN STAFF AGLI ORGANI POLITICI REGIONALI: NUOVA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE. SARA’ IL CASO DI CORRERE AI RIPARI IN TUTTE LE REGIONI ?
a cura di Riccardo Lasca
13 Febbraio 2025
Mentre sulla stampa impazza la notizia della legge REGIONALE della Toscana sulla disciplina del fine vita1, sui siti web giuridici non mi è parso di vedere segnalata e studiata, anche per gli effetti futuri ed esterni, la sentenza della Corte Costituzionale n. 184/20242 su altra vecchia legge regionale partorita sempre dal genio legislativo toscano, esattamente della “legge della Regione Toscana 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale)”, ma in violazione dell’art. 117 Cost., che detta precise regole sul cd. riparto di competenza normativa in Italia tra Stato centrale e Regioni, cioè a legiferare legittimamente, almeno quanto a competenza! Poi, nel merito, c’è il rispetto dei principi costituzionali, che qualunque cittadino leso può sollevare in sede giudiziale auspicando che il Giudice procedente sollevi questione di legittimità divenendo il giudice a quo, come si definisce in gergo tecnico.
Sarebbe interessante, sia per la suddetta nuovissima e prima in Italia LR Toscana sul fine vita di oggi, sia per detta legge della Regione Toscana 8 gennaio 2009, n. 1 dare uno sguardo al documento tecnico accompagnatorio della relativa PdL (proposta di legge) cd. ATN = Analisi tecnico normativa3 a suo tempo prodotta dalle strutture tecniche interne alla Giunta (se PdL di Giunta) o al Consiglio (se PdL di Consiglio), per sapere se qualche dipendente-Giurista con la D maiuscola ha messo in guardia - non ha invero alcun potere divieto procedurale: la PdL va comunque in votazione ! - i politici deliberanti (= legiferanti) sulla illegittimità costituzionale del Pdl (poi diventato LR) per violazione dell’art 117 Cost. o per violazione di altri principi costituzionali (ad es. e pluribus art. 3 Cost.) o altri principi contenuti in sentenze additive della C.Cost. (v. ad es. quelle su art 36 DPR 380/2001 in materia edilizia che esigono nelle LLRR la previsione della cd. Doppia conformità - edilizia e sismica - ai fini della sanatoria o sanabilità dell’abuso edilizio ad es. del 2001 ma sanato oggi 2025 con nuova LR in materia).
A parte il fatto che lo status di essere umano vivente come quello di essere umano non (più) vivente (magari per sua decisione/atto determinante tale mutamento di status: poi si apre la successione ereditaria!) appare ictu oculi materia attenente al cd. ordinamento civile e quindi decisamente esulante dalla competenza legislativa regionale - basta porre il quesito a qualunque IA ad uso gratuito sul web per avere una ‘prima’ conferma di questa intuizione: sin qui le IIAA non errano, per altro sono da prendere con le pinze!!! - e quindi già sin da ora legge regionale traballante e non da ‘in-seguire’ subito ad opera degli altri Consigli regionali italici, come spesso capita dopo un simile evento legislativo ‘apripista’, devesi dire che similmente nel 2009 dopo la “legge della Regione Toscana 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale)” vi è stato un mirabile in-seguimento legislativo a livello regionale in tutta Italia, ma oggi dopo ben 15 anni scopriamo che tale legge toscana del 2009 è incostituzionale nella parte infra descritta e quindi tale lo sono, di fatto, anche le altre ‘identiche’ (col copia/incolla) approvate dopo il 2009 in tutta Italia presso molti Consigli regionali e ancora oggi (febbraio 2025) vigenti e produttivi di effetti sulle buste paga dei precari cd. fiduciari assunti per lavorare in staff ai politici di turno: bisogna attendere che la Corte si pronunci esattamente con separate sentenze sulle identiche normazioni regionali affinché cessi l’operatività di dette norme regionali attributive di trattamenti economici illegittimi a carico dell’Erario? Chi scrive, nell’assenza di sentenze e pare di Dottrina (togata o meno) su tale riflessione specifica collaterale, crede che qualunque PM erariale, post ben potrebbe trovare pane per i suoi denti post sentenza della Corte Costituzionale n. 184/2024, per le altre regioni che non si adeguino in fretta sul piano normativo: qui c’è di mezzo l’Erario e non solo la legittimità del diritto in sè e per sè ! Io mi adeguerei immediatamente, atteso che si erogano a cascata denari dell’Erario.
Cosa dice in sintesi detta sentenza della Corte Costituzionale n. 184/2024 che, su iniziativa della Corte dei Conti nell’ambito del cd. GIUDIZIO DI PARIFICA (istituto che permette di sollevare questione di legittimità costituzionale su LR praticamente SINE DIE alla CdC) oggi (29.10.2024) bacchetta l’Assemblea Legislativa Toscana del 2009 ?
Vediamo il contenuto di detta sentenza andando per punti di comprensione della stessa e qui di specifico interesse per quanto al titolo del presente scritto:
1. Aspetto sfuggitomi (sic!) nel 2023: solo con l’entrata in vigore dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche), convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2023, n. 74, è stata riconosciuta alle regioni la possibilità di applicare l’art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), senza aggravio di spesa e secondo i principi di cui all’art. 27 del medesimo decreto legislativo.
Ebbene, sfuttando tale novità legislatiava statale del 2023 che estendeva la disciplina degli staff politici anche alle Regioni (prima quindi le Regioni non potevano attivare a casa loro detto art 14 del Tupi !!!), subito il vigilissimo legislatore toscano era intervenuto con la legge reg. Toscana n. 23 del 2023 che
- aveva abrogato la legge reg. Toscana n. 2 del 2023, disponendo la reviviscenza della legge reg. Toscana n. 1 del 2009, (quindi la Toscana, su rilievi pregeressi della CdC in sede di parifica, già aveva rimosso tale LR ! Ma nel 2023 la fa rivivere!!!)
e, per il 2023, aveva imputato a bilancio il trattamento accessorio del personale delle strutture di supporto agli organi di governo della Regione, agli organismi politici del Consiglio regionale e alle segreterie dei gruppi consiliari,
- mentre, per il 2022, aveva dettato, all’art. 4, una disciplina specifica che, pur mantenendo l’imputazione di tali emolumenti al fondo salario accessorio, disponeva un aumento di quest’ultimo in misura corrispondente alla spesa sostenuta per tale finalità nell’anno 2016, e, in ogni caso, nel limite di cui all’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», norma che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, fissava l’ammontare complessivo delle risorse destinabili annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, nell’importo all’uopo determinato per l’anno 2016.
Spiega ancor meglio in sentenza la stessa Corte Cost.:
“5.4.– Preso atto dell’entrata in vigore dell’art. 3, comma 1, del d.l. n. 44 del 2023, come convertito, il legislatore toscano, ritenendo evidentemente la portata, nei termini appena descritti, del novum della normativa statale sopravvenuta, ha operato, per così dire, una rapida “controriforma” con la legge reg. Toscana n. 23 del 2023, facendo rivivere le disposizioni della legge reg. Toscana n. 1 del 2009, che aveva appena abrogato, qualche mese prima, con la legge reg. Toscana n. 2 del 2023. In particolare, questa nuova legge regionale ha disposto: all’art. 2 la reviviscenza ex nunc delle norme abrogate della legge reg. Toscana n. 1 del 2009; all’art. 3 la riformulazione nel senso del testo previgente di quelle solo modificate; all’art. 4 un aumento per il 2022 del fondo del salario accessorio in misura corrispondente all’ammontare della spesa sostenuta per le stesse voci nel 2016; all’art. 7 l’imputazione nuovamente al bilancio regionale per il 2023 del trattamento accessorio del personale delle strutture di supporto agli organi politici della Regione.
La espressa reviviscenza ex nunc di disposizioni di legge abrogate è una tecnica normativa non consueta, ma in sé non illegittima nel senso che il legislatore, in questo caso regionale, recepisce per relationem il contenuto delle disposizioni abrogate riproducendolo in tal modo in nuove disposizioni. La reviviscenza sottolinea la testuale identità di vecchie e nuove disposizioni, ma che rimangono comunque ben distinte.”
Ora, la questione era nel 2009 ed è ancora oggi per la regione Toscana e le altre italiane: detta materia, attinente al cd. ordinamento civile (tale il trattamento economico cd. accessorio o aggiuntivo rispetto al CCNL FFLL dei dipendenti precari presso gli staff politici regionali e non solo4!!!), stando all’art. 117 Cost., esula dalla competenza legislativa regionale ? E’ pacifico che NO !!! Vediamo cosa dice la Corte, sue esatte parole scritte (passaggi più rilevanti):
2. “Con ordinanza del 28 marzo 2024, iscritta al n. 77 del registro ordinanze 2024, la Corte dei conti, sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 36, 81, terzo comma, 97, primo comma, 117, commi secondo, lettera l), e terzo, e 119, primo e quarto comma, della Costituzione, dell’art. 4 della legge della Regione Toscana 19 maggio 2023, n. 23 (Disposizioni in materia di personale delle strutture di supporto agli organi politici. Abrogazione della l.r. n. 2/2023, reviviscenza di talune disposizioni e modifiche alla l.r. n. 1/2009) e dei punti n. 3, n. 4 e n. 5 del preambolo della medesima legge regionale, nonché degli artt. 42, commi 8, 9 e 10, 43, comma 5, 44, comma 6-bis, secondo periodo, 45, 49, commi 4 e 4-ter, 51, commi 5, 6 e 6-bis, 52, comma 5, e 58, comma 2, della legge della Regione Toscana 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).”
3. “Richiamata la giurisprudenza costituzionale a sostegno della sua legittimazione a sollevare in sede di parifica questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto leggi regionali, non soltanto in riferimento a parametri attinenti agli equilibri finanziari, ma anche a norme costituzionali sul riparto delle competenze (ex multis, sentenze n. 253 del 2022, n. 244 del 2020, n. 138 del 2019 e n. 196 del 2018), ….”
4.“...la Corte (((dei Conti))) rimettente censura il suddetto art. 4 per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in quanto invasivo della sfera di competenza legislativa statale esclusiva nella materia di «ordinamento civile», laddove, allocando risorse aggiuntive, dispone un incremento del fondo per il salario accessorio sganciato dalle possibili voci di alimentazione previste, tassativamente, dalla contrattazione collettiva nazionale e dalla legge statale.
1.8.1.– La lesione della competenza legislativa statale esclusiva ridonderebbe nella violazione dei parametri finanziari e, determinando un illegittimo aumento di spesa per il personale, renderebbe la stessa priva di copertura normativa, in quanto fondata su una fonte non legittimata, con conseguente violazione dell’art. 81, terzo comma, Cost., letto in combinato disposto con l’art. 119, quarto comma, Cost., nonché degli artt. 97, primo comma, e 119, primo comma, Cost., perché, andando ad alterare la consistenza del risultato di amministrazione con un incremento indebito delle poste passive, inciderebbe negativamente sugli equilibri di bilancio.
1.8.2.– La disposizione censurata violerebbe altresì l’art. 3 Cost., determinando un’ingiustificata disparità di trattamento tra il personale di supporto agli organi politici della Regione Toscana e quello delle altre regioni;
sarebbero violati anche il principio di proporzionalità della retribuzione di cui all’art. 36 Cost., che vieta, nel rapporto di lavoro pubblico, di erogare incrementi retributivi sulla base di meri meccanismi automatici, privi di correlazione con l’attività prestata, ed il connesso principio di effettività delle prestazioni, che richiede un nesso inscindibile fra prestazioni rese e retribuzione delle stesse.
(…)
1.9.1.– Di tale legge il giudice a quo censura: i commi 8, 9 e 10 dell’art. 42, che dispongono che la Giunta regionale determina il trattamento economico dei responsabili delle strutture di supporto (comma 8), secondo i criteri nello specifico previsti per il responsabile dell’Ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta regionale (comma 9) e i responsabili degli uffici di segreteria di ciascun componente e della Giunta regionale, compreso quello del Presidente (comma 10); il comma 5 dell’art. 43, che fissa il trattamento economico del portavoce del Presidente della Giunta regionale; il secondo periodo del comma 6-bis dell’art. 44, che indica il trattamento economico onnicomprensivo spettante ai consiglieri con esperienza in specifici ambiti delle politiche regionali, reclutati su richiesta nominativa del Presidente della Giunta; l’art. 45, che, per le peculiarità dell’attività svolta, riconosce al personale delle strutture di supporto agli organi di governo di cui all’art. 44, ad eccezione che per i relativi responsabili, uno specifico emolumento mensile «che integra le altre voci stipendiali fisse e continuative e che esclude l’attribuzione di ogni altro beneficio economico»; i commi 4 e 4-ter dell’art. 49, che riconoscono al personale delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo – quali l’Ufficio di gabinetto del Presidente del Consiglio regionale, gli uffici di segreteria di ciascun componente dell’Ufficio di presidenza nonché del portavoce dell’opposizione, ove istituito, gli uffici di segreteria di ciascun gruppo consiliare – un trattamento economico che comprende, per il personale non equiparato a dirigente, la corresponsione mensile, a fronte dell’attività svolta, «di uno specifico emolumento che integra le altre voci stipendiali fisse e continuative nonché l’eventuale equiparazione ad un livello economico superiore a quello iniziale della categoria di riferimento e che esclude l’attribuzione di ogni altro beneficio economico» (comma 4); i commi 5, 6 e 6-bis dell’art. 51, che fissano il trattamento economico del responsabile dell’Ufficio di gabinetto del Presidente del Consiglio regionale (comma 5), dei responsabili degli uffici di segreteria dei vicepresidenti (comma 6), dei responsabili degli uffici di segreteria dei segretari dell’Ufficio di presidenza e del portavoce dell’opposizione, ove istituito (comma 6-bis); il comma 5 dell’art. 52, che indica il trattamento economico del portavoce del Presidente del Consiglio regionale; infine, il comma 2 dell’art. 58, che fissa il trattamento economico del responsabile della segreteria di ciascun gruppo consiliare.”
5. “3.– (...) in via preliminare, va dichiarata l’inammissibilità, per insufficiente motivazione, delle questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni censurate in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost.; parametri, questi, in realtà eccentrici rispetto al nucleo delle censure che fanno perno essenzialmente sulla dedotta violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «ordinamento civile» e del principio di equilibrio del bilancio. Il giudice a quo si è limitato a evocare i suddetti parametri senza una specifica e adeguata illustrazione dei motivi di censura in punto di non manifesta infondatezza, né l’ordinanza fornisce elementi che consentano di valutare il dedotto contrasto delle disposizioni censurate con tali parametri evocati genericamente, salvo che con un apodittico richiamo alla disparità di trattamento e alla violazione dei principi di proporzionalità e effettività della retribuzione (ex plurimis, sentenze n. 171 e n. 7 del 2024, n. 194 del 2023 e n. 118 del 2022). (((ma un futuro Giudice a quo contabile rimettente in sede di giudizio di parifica dei conti regionali ben potrebbe illustrare meglio, ora, in altra Regione !!!)));
5. (…) 5.– Ad orientare questa ricostruzione e a limitarla in ragione di quanto rileva nel presente giudizio è la stessa prospettazione della Corte rimettente, secondo cui il trattamento economico accessorio, riconosciuto al personale di supporto agli organi politici da disposizioni di una legge regionale – di per sé ritenuta costituzionalmente illegittima perché in violazione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia «ordinamento civile» – andrebbe (((tra l’altro))) imputato al fondo del salario accessorio del personale regionale e non già al bilancio regionale per l’anno 2022; ciò che farebbe operare il limite quantitativo massimo di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017.(…) Di tali disposizioni – va subito rilevato – solo gli artt. 45 e 49, comma 4, quest’ultimo richiamato anche dal successivo art. 52, comma 5, hanno ad oggetto la previsione di uno specifico trattamento economico accessorio, ad integrazione delle voci stipendiali fisse e continuative, del personale addetto agli uffici di staff. Sono dunque solo queste le due disposizioni che prevedono l’emolumento accessorio in questione e che – nella prospettazione della Corte rimettente – ciò non avrebbero potuto prevedere perché in tal modo il legislatore regionale avrebbe travalicato la sua competenza sconfinando in quella legislativa esclusiva dello Stato nella materia «ordinamento civile».”
6. RICOSTRUZIONE STORICO-NORMATIVA DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEI COLLABORATORI IN STAFF.
“5.3.1.– Giova ricordare che il trattamento economico degli uffici di diretta collaborazione degli organi politici ha trovato inizialmente una sua...