TUTTI GLI OBIETTIVI E LE MISURE STANDARD PRO ANTICORRUZIONE - PARTE I
TUTTI GLI OBIETTIVI E LE MISURE STANDARD PRO ANTICORRUZIONE - PARTE I
Ovvero: come generare VALORE PUBBLICO amministrando una PA
09 Gennaio 2023
Approssimandosi la scadenza per l’annuale redazione (aggiornamento!) del PTPCT ad opera di tutte le PP.AA. italiane e non solo PP.AA., sia esso redatto intra PIAO sia extra PIAO, non guasta una ricognizione, ai fini della massima consapevolezza tecnico-giuridica, di tutte le MISURE anticorruttive previste dall’attuale ordinamento, magari evitando di confondere le stesse con gli OBIETTIVI, strategici o intermedi (sub-obiettivi funzionali) cui le tesse mirano.
Leggendo la normazione italiana di 1 e 2 grado afferente la materia della lotta delle PP.AA. alla corruzione delle/presso le PPAA italiane (intesa quale MALADMINISTRATION e quindi pro ‘BONADMINISTRATION’ generante quello che poi il DM del DFP n. 132/2022 chiama “VALORE PUBBLICO” ovvero l’effetto “generato dall’azione amministrativa, inteso come l’incremento del benessere economico, sociale, educativo, assistenziale, ambientale, a favore dei cittadini e del tessuto produttivo”), unitamente alle indicazioni operative suggerite dall’ANAC attraverso i PPNNA succedutisi dal 2014 ad oggi (l’ultimo è del 16.11.2022 ed attiene al triennio 2023-2025) o anche in singole delibere integrative della normazione statale (v. la delibera n. 1310/2016 con Allegato recante l’elencazione degli obblighi ostensori ex D.lgs. 33/2013 e non solo: trattasi di una sorta di pro-memoria analitico sulle ostensioni=Trasparenza obbligatorie/a, ma non esaustivo putroppo!), si possono individuare nel complesso gli/le seguenti OBIETTIVI (recte sub-obiettivi: il macro-obiettivo o obiettivo strategico è la non corruzione) e MISURE standard dalle fonti in appresso sotto riportate. L’Anac in sede di PNA 2023-2025 (v. pag. 71 ) chiama dette misure anche “Strumenti operativi” che suggerisce caldamente alle PP.AA. di prevedere (inserire nel PTPCT intra o extra Piao) e di attivare concretamente in quanto poi oggetto di sue future “attività di vigilanza” (v. ivi a pag. 69) future presso ogni PA.
Ma, prima di vederli, in via generale, in primo luogo, quanto alle spese necessarie per il ciclo di gestione del rischio corruzione – e non solo – giova sottolineare già nel 2022 l’avvento di una sostanziale novità (del 2021) rispetto alle assurde/inaccettabili (sial piano logico ed operativo) clausole di invarianza assoluta (ciè anche sotto il profilo qualitativo: cosa si compra !!! Oltre che contabile traguardante i dati esatti del consuntivo!!!) della spesa contenute sia nella L. 190/2012 (“1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.” - art. 2”) sia nel D.Lgs. 33/2013 (“1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.” - art. 51): finalmente l’art. 6 del DL 80/2021 su contenuto e spesa pro PIAO al comma 8 recita innovativamente solo così:
“8. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.”.
Trattasi finalmente di una invarianza relativa che non incide sul cosa di nuovo si acquista/non si acquista e svincolata dal dato del consuntivo, invocata da chi scrive sin dal 2012: dopo 10 anni hanno corretto! Meglio tardi che mai. Ora si possono acquistare senza timori ad es. softare gestionali utili allo scopo etc. Non mancherà in avvenire qualche pronunciamento tautologico di quale sez- regionale di controllo della Corte dei Conti interpellata da qualche addetto ai lavori o ragioniere Capo increduli !
In secondo luogo, devesi precisare che applicare una data legge o un CCNL nuovo (e connesse attività/adempimenti) in relazione ad un dato obiettivo (e/o misura ad esso funzuionale) non è propriamente un obiettivo funzionale (che si possa dire tale, in funzione) all’assenza di corruzione: non è una vera e propria misura, è più semplicemente un DOVERE scontato per la PA e per chi vi lavora agisce rappresentandola ! Scontato: cioè non deve essere inserito in nessun piano da nessuna PA quale obiettivo ‘proprio’ (o misura propria), stante il tenore dell’art. 97Cost.! Spero sia chiaro.
Semmai serve elencarle tutte pro bona memoria degli addetti ai lavori, magari distinguendo tra quelli/e obbligatori/e ex normazione statale e quelli/e obbligatori/e ex PTPCT.
Infine, che l’ostensione - maxime quella imposta dalla normazione dello Stato: ma c’è anche quella aggiuntiva o ulteriore disposta dall’annuale PTPCT - su Amministrazione Trasparente sia una m-i-s-u-r-a pro ‘bonadminitration’ della PA pare cosa scontata e ovvia, ma stante la sua immediata rilevabilità da parte di qualunque cittadino del….Mondo, la si evidenzia sotto adeguatamente con un bel “OST !” = Ostensione !
ECCOLI/E TUTTI/E TRATTI/E DALLA LEGGE E/O DAI PPNNA SINO AD OGGI ADOTTATI *
utilmente ai fini dell’elaborazione di una check list con cui traguardare la bozza di PIAO
(*le sole MISURE numerate dalla L. 190/2012: 1, 2, etc. in caso di doppione c’è il bis, ter, quater etc. / le Misure ante L. 190/2012 sono in fondo con numerazione 01, 02, 03)
[OST !] = ostensione su Amministrazione Trasparente !
# dalla L. 190/2012, art. 1:
- (comma 9 lett. d + comma 28) “ (((il PTPCT deve))) d) definire le modalita' di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti (misura)” + “28. Le amministrazioni provvedono altresi' al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali (idem misura) attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio sono (((pubblicati [OST!] e quindi))) consultabili nel sito web istituzionale di ciascuna amministrazione.”. (M1-OST!)
(((NB1 : Senonchè sul cit. comma 28 qualunque buona banca normativa recita: articolo abrogato dall'articolo 43, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97. Quindi ostensione soppressa per abrogazione espressa? Abrogazione implicita anche del comma 9 lett. d)? Ergo abrogazione implicita e/o espressa della L. 190/2012 ad opera di un D.Lgs.: si poteva o non si poteva abrogare? L’art. 7 della L. 124/2015 recante la delega da cui è scaturito il D.Lgs. 97/2016 recita “Art. 7 - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonche' dei seguenti principi e criteri direttivi: (…) e) razionalizzazione e precisazione degli obblighi di pubblicazione nel sito istituzionale, ai fini di eliminare le duplicazioni e di consentire che tali obblighi siano assolti attraverso la pubblicita' totale o parziale di banche dati detenute da pubbliche amministrazioni; ”: pare che l’abrogazione sia legittima !!! Fatto sta che l’ANAC in delinera 1310/2013 scrive su tale dato inizialmente da ostendere “Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016”. Resta ferma sempre la possibilità per la PA di re-introdurre tale ostensione come obbligatoria in sede di PTPCT, se vuole farlo! Se lo fa ri-diventa ostensione obbligatoria !!!)))
- (comma 9 lett. c) : (((il PTPCT deve prevedere specifici))) “obblighi di informazione (((da parte dei dipendenti ...verso)))) nei confronti del responsabile (((=RPCT))) (misura)” (M2) Questa misura a rigore oltre o meglio più che nel PTPCT dovrebbe essere inserita nel cd. Codice di Comportamento aziendale quale esplicitazione (declinazione opertiva) della leale collaborazione tra dipendente e PA nello svogimento del rapporto di lavoro.
Ante L. 190/2012, quanto alle INFORMAZIONI dovute dai dipendenti verso terzi in funzione anticorruzione latu sensu:
> nel D.Lgs. 165/2001 sta scritto all’art. 16, co. 1-ter, che i dirigenti degli uffici dirigenziali generali sono tenuti a “fornire le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione” (più che misura è attività della fase istruttoria che porta alla redazione del PTPCT)
> nel D.Lgs. 174/2016 (Codice di giustizia contabile…) all’art. 52 ai commi 1 e 2 recita come segue imponendo determinate INFORMAZIONI al proprio superiore (Dir.) e da questi al PM erariale: “Articolo 52 - (Obbligo di denuncia di danno e onere di segnalazione) 1. Ferme restando le disposizioni delle singole leggi di settore in materia di denuncia di danno erariale, i responsabili delle strutture burocratiche di vertice delle amministrazioni, comunque denominate, ovvero i dirigenti o responsabili di servizi, in relazione al settore cui sono preposti, che nell'esercizio delle loro funzioni vengono a conoscenza, direttamente o a seguito di segnalazione (((= ai dirigenti o responsabili di servizi ))) di soggetti dipendenti (((ad essisottoposti/assegnati))), di fatti che possono dare luogo a responsabilita' erariali, devono presentarne tempestiva denuncia alla procura della Corte dei conti territorialmente competente. Le generalita' del pubblico dipendente denunziante sono tenute riservate; sono comunque riservate le generalita' dei soggetti pubblici o privati che segnalano al procuratore regionale eventi di danno, anche se non sottoposti all'obbligo di cui al presente comma. 2. Gli organi di controllo e di revisione delle pubbliche amministrazioni, [nonche'] i dipendenti incaricati di funzioni ispettive, ciascuno secondo la normativa di settore, nonche' gli incaricati della liquidazione di societa' a partecipazione pubblica, sono tenuti a fare immediata denuncia di danno direttamente al procuratore regionale competente, informandone i responsabili delle strutture di vertice delle amministrazioni interessate. 3. L'obbligo di denuncia riguarda anche i fatti dai quali, a norma di legge, puo' derivare l'applicazione, da parte delle sezioni giurisdizionali territoriali, di sanzioni pecuniarie.”.
(comma 17): “17. Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalita' (misura) o nei patti di integrita' (misura) costituisce causa di esclusione dalla gara.” (M3)
(commi 10 e 11) “10. Il responsabile individuato ai sensi del comma 7 provvede anche:
a) alla verifica (= monitoraggio su PTPCT: misura) (M4) dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneita', nonche' a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attivita' dell'amministrazione;
b) alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione (((c.d ordinaria))) (misura) (M5)degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attivita' nel cui ambito e' piu' elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
c) ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui al comma 11. - 11. La Scuola superiore della pubblica amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali sui temi dell'etica e della legalita'. Con cadenza periodica e d'intesa con le amministrazioni, provvede alla formazione dei dipendenti pubblici chiamati ad operare nei settori in cui e' piu' elevato, sulla base dei piani adottati dalle singole amministrazioni, il rischio che siano commessi reati di corruzione. (FORMAZIONE AD HOC : misura)” (M6)