TUTTI I DIRIGENTI DEVONO EX DPR 62/2013 FORNIRE/DICHIRARE ALLA PROPRIA PA E AGGIORNARE ANNUALMENTE LA LORO SITUAZIONE PATRIMONIALE E LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI SOGGETTI AD IRPEF - Parere ANAC 3938 del 22.10.2025
LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI SOGGETTI AD IRPEF Parere ANAC 3938 del 22.10.2025
TUTTI I DIRIGENTI DEVONO EX DPR 62/2013 FORNIRE/DICHIRARE ALLA PROPRIA PA E AGGIORNARE ANNUALMENTE LA LORO SITUAZIONE PATRIMONIALE E LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI SOGGETTI AD IRPEF - Parere ANAC 3938 del 22.10.2025
a cura di Riccardo Lasca
13 Novembre 2025
Sommario:
00 – COMUNICAZIONI E DICHIARAZIONI DOVUTE ANCHE POST SENT. C.COST. 20/2019 SINE DUBIO
01 – ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO SU TALI DICHIARAZIONI RESE DAI DIRIGENTI ALLA PA-DATORIALE E DA QUESTA DETENUTE: POSSIBILE ?
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00 – COMUNICAZIONI E DICHIARAZIONI DOVUTE ANCHE POST SENT. C.COST. 20/2019 SINE DUBIO
Davvero utile alle PP.AA. italiane pro ANTICORRUZIONE e non esattamente pro (MISURA anticorruttiva della) TRASPARENZA il parere ANAC n. 3938 del 22.10.2025 (consultabile al link https://www.anticorruzione.it/en/-/parere-trasparenza-del-22-ottobre-2025-fasc.3839.2025 su portata e funzione dell’art. 13 co. 3 del DPR 62/2013 (cd. Codice di Comportamento nazionale delle PP.AA adottato ex art. 54 del D.Lgs. 165/2001), post Sent. C.Cost. n. 20/2019 che concerne solo la TRASPARENZA e non la COMUNICAZIONE alla PA di alcuni dati personali da parte dei soli DIRIGENTI. Ma ….nessuna novità: solo un repetita iuvant!
Intanto come sempre il testo del DPR 62/2013 art. 13 comma 3, che è pacificamente direttamente applicabile, anzi doverosamente applicabile dalle PP.AA., senza alcun suo formale recepimento a livello di singola PA, qualunque sia l’avviso dell’ANAC (insomma!): se no il D.P.R. a che serve ? Invero il suo art. 2 recita:
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. Il presente codice si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui rapporto di lavoro e' disciplinato in base all'articolo 2, commi 2 e 3, del medesimo decreto.
Testo normativo del DPR 62/2013 – art. 13 co. 3:
Articolo 13 - Disposizioni particolari per i dirigenti
3. [I] Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attivita' politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovra' dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attivita' inerenti all'ufficio.[II] Il dirigente fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge.
E già il “Il dirigente (…) comunica… (…) Il dirigente fornisce (…)”: si ricorderà di fare tutto ciò – previsto dal periodo II sopra riportato - sua sponte il Dirigente di PA e di farlo annualmente esattamente quanto a “ propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge ” o letta e mal intesa la sentenza C.cost. n. 20/2019 ha resettato (magari da anni) ogni adempimento pro ANTICORROUZIONE declinata sub profilo CONFLITTO DI INTERESSI (da evitare!) nel suo agire a nome e per conto della PA? Chi scrive dubita fortemente! E poi c’è anche la questione della MODULISTICA: come fare dette comunicazioni/dichiarazioni dovute per Regolamento governativo per lui vincoilante? Sarà bene, allora, che la PA, collaborativamente, ex L. 241/1990, lo ricordi al Dirigente e con tempestività e con tanto di MODULISTICA AD HOC!
Invero la stessa ANAC con deliberazione n. 75/2020 a pag. 10 punto 9 recita:
9. Disposizioni particolari per i dirigenti (art. 13 del d.p.r. n. 62/2013). I codici devono definire le modalità di comunicazione dei dati relativi ai conflitti di interesse di cui al comma 3 del citato art. 13 (((= esattamente quelli ivi indicati: non uno di più, non uno di meno, essendo dati personali!!!))), prevedendo anche un obbligo di aggiornamento.
La “ propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge ”: Di che si tratta? Nella sostanza esattamente degli atti /dati di cui all’art. 14 co. 1 lett. f) del D.Lgs. 33/2013 che ben conoscono i politici delle PP.AA., stante l’identità della ratio: “f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.” : fonte normativa, anche quella di rinvio, utile non solo per individuare cosa esattamente comunicare alla PA (ad es. sullo stato patrimoniale) ma anche per i tempi delle comunicazioni!
Ma attenzione: chi scrive dando rilievo all’aggettivo “propria” di cui all’art. 13 co. 3 periodo II del DPR 62/2013 ([II] Il dirigente fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge.” ritiene che il Dirigente nulla debba far dichiarare al “al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado” neppure “ove gli stessi vi consentano” ! Tale eventuale estensione soggettiva vale solo per i politici, non per i Dirigenti che comunque si limitano a ‘comunicare’ alla PA e la PA a conservare ! Insomma per detti soggetti diversi dal Dirigente sarebbe per la PA incautamente ricevente un trattamento illecito di dati personali.
Ora, considerato, a ben vedere, che il cd. Codice di Comportamento aziendale deve, secondo l’art. 54 del Tupi, non copia/incollare cioè riprodurre tal quale la norma del Codice di condotta nazionale, ma esattamente ‘integrare e specificare’ le condotte di cui al nazionale (v. comma 5 cit. art. 54 Tupi “5. Ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento che integra e specifica il codice di comportamento di cui al comma 1.”) e che trattasi di dati personali (quelli da comunicare alla PA) sui quali c’è il rischio di andare ‘fuori base giuridica legittimante’, la PA in tal caso non può che limitarsi a prevedere/disciplinare specifica MODULISTICA e seguire da vicino (invitare collaborativamente ogni anno i Dirigenti) i dichiaranti/comunicanti Dirigenti sul fronte dell’AGGIORNAMENTO atteso che la vita muta i contesti patrimoniali degli esseri umani. Fatto? Speriamo di sì. Ricordato ogni anno ai dirigenti? Acquisite e conservate con tanto di informativa Privacy dette comunicazioni recanti dati personali trattati con attività di acquisizione e conservazione?
Veniamo al parere ANAC nascente da un quesito totalmente ‘sballato’ (infondato) sul piano normativo per quanto riguarda i Dirigenti non di estremo vertice statali[1] o ad essi equiparabili (si pensi ai Segretari Generali dei Consigli regionali ad es.!) alla luce degli effetti della sentenza della C.Cost. n. 20/2019.
Come sintetizza la stessa ANAC la questione posta concerne:
“Oggetto: Omissis - Richiesta di parere concernente gli obblighi di comunicazione dei dati ex art. 14, comma 1, lettera f) del d.lgs. n. 33/2013 concernenti i titolari di incarichi dirigenziali (rif. prot. ANAC n. omissis del omissis) – Riscontro.
In relazione alla nota in oggetto, con la quale è stato chiesto un chiarimento in ordine agli obblighi di comunicazione dei dati ex art. 14, comma 1, lettera f) del d.lgs. n. 33/2013 concernenti i titolari di incarichi dirigenziali, si rappresenta quanto segue.”.
Ora: l’articolo che prevedeva a carico dei Dirigenti gli stessi obblighi dichiarativi ed ostensori gravanti sui politici ex art. 14 comma 1 D.Lgs. 33/2013 era il comma 1bis del cit. art. 14 e non il comma 1 e comunque trattasi di comma neutralizzato dalla citata sentenza C.cost. 20/2019 tanto che da anni si attende un nuovo regolamento e la stessa ANAC afferma con pacata eleganza:
“In merito al quesito posto, occorre precisare che per tutti i titolari di incarichi dirigenziali le disposizioni di cui all’art. 14 del d.lgs. 33/2013 sono oggetto di revisione da parte del Regolamento.
Infatti, come già chiarito dall’Autorità, per chi riveste un incarico dirigenziale (diverso da quelli di cui all’art. 19, co. 3 e 4 del d.lgs. 165/2001) si attende l’adozione del regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 con cui individuare i dati da pubblicare di cui al comma 1 dell'articolo 14, del dl.gs. 33/2013. Si tenga presente che per effetto dell’articolo 1, comma 16, del decreto “milleproroghe 2021”, il termine inizialmente previsto del 31 dicembre 2020 è stato differito al 30 aprile 2021. Tuttavia, nonostante il termine sia decorso, il regolamento non è stato ancora adottato né sono intervenute proroghe ulteriori per la sua adozione. Dunque, tenuto conto che la disciplina relativa alla pubblicazione dei dati in questione è affidata ad un Regolamento del quale si attende ancora l’emanazione, è necessario attendere il perfezionamento del quadro normativo che disponga in modo univoco sugli obblighi di trasparenza per i titolari di incarichi dirigenziali (diversi da quelli ((( SUPER!))) di cui all’art. 19, co. 3 e 4 del d.lgs. 165/2001).(((per i quali l’art. 14 comma 1bis D.Lgs. 33/2013 si applica eccome !))).
Pertanto, in attesa dell’adozione del Regolamento di cui all’art. 1, co. 7 D.L. 162/2019, gli obblighi di pubblicazione dell’art. 14 anche con riferimento ai dirigenti sanitari sono attualmente sospesi.”. Così sappiamo che il quesito proviene da ente del comparto SANITA’ !
Nel merito dell’adempimento della sola COMUNICAZIONE ALLA PA DI DETTI DATI PERSONALI dei Dirigenti alla PA datoriale, l’ANAC correttamente quanto più elegantemente dello scrivente rileva come:
“(…) occorre precisare che la Corte costituzionale – con la nota sentenza n. 20 del 2019 –
si è limitata a colpire l’imposizione dell’obbligo di pubblicazione indiscriminata dei dati reddituali e patrimoniali di cui all’art. 14, comma 1, lett. f) per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, fatta eccezione che per gli incarichi conferiti ai sensi dell’art. 19, co. 3 e 4 del d.lgs. 165/2001 - ma non ha ritenuto illegittima la previsione dell’obbligo di comunicare la situazione patrimoniale e reddituale del dirigente.
Occorre infatti rilevare la diversa funzione degli obblighi in questione:
- la pubblicazione ha una funzione di trasparenza verso l’esterno, utile per il controllo diffuso da parte dei cittadini;
- la comunicazione interna ha una funzione di prevenzione dei conflitti di interesse, utile per
l’organizzazione e il controllo interno dell’amministrazione.
Sulla base della ratio dei due distinti obblighi, La Corte ha ritenuto illegittima esclusivamente la pubblicazione dei dati, in quanto modalità non proporzionata all'obiettivo di trasparenza perseguito, ma non l'obbligo di comunicazione degli stessi all'Amministrazione.
Invero sembrerebbe che la stessa Corte abbia riconosciuto la piena conformità costituzionale della prevista richiesta di comunicazione dei dati laddove ha affermato che esistono senz'altro soluzioni alternative alla pubblicazione, "tante quanti sono i modelli e le tecniche immaginabili per bilanciare adeguatamente le contrapposte esigenze di riservatezza e trasparenza, entrambe degne di adeguata valorizzazione, ma nessuna delle due passibile di eccessiva compressione. Alcune di tali soluzioni - privilegiate, peraltro, in altri ordinamenti europei - sono state ricordate anche dal giudice rimettente: ad esempio, la predefinizione di soglie reddituali il cui superamento sia condizione necessaria per far scattare l'obbligo di pubblicazione; la diffusione di dati coperti dall'anonimato; la pubblicazione in forma nominativa di informazioni secondo scaglioni; il semplice deposito delle dichiarazioni personali presso l'autorità di controllo competente.”
E che non solo: “(…), la comunicazione dei dati all'Amministrazione - con "onere di aggiornamento annuale" - viene indicata dalla stessa Corte come soluzione alternativa alla pubblicazione, conforme al principio di proporzionalità.” ma anche che “ Occorre inoltre evidenziare che anche il legislatore ha confermato la sussistenza di detto obbligo all'art. 1, comma 7, lett. a), del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. n. 8 del 28 febbraio 2020, prevedendo - anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 2019 – che resta fermo "per tutti i titolari di incarichi dirigenziali l'obbligo di comunicazione dei dati patrimoniali e reddituali di cui all'articolo 13, comma 3, del regolamento di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62". Casomai taluno avesse voluto leggere in modo estensivo detta sentenza C.cost. 20/2019 !!!
Più esattamente, a che serve o che valenza ha tale COMUNICAZIONE ALLA PA DA PARTE DEL DIRIGENTE? L’ANAC precisa: “Pertanto, l’obbligo di comunicazione patrimoniale e reddituale viene considerato uno strumento interno di controllo e prevenzione, coerente con il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.”.(…) “La finalità dell’obbligo si rinviene in particolare nella prevenzione dei conflitti di interessi, reali e potenziali, tesi ad evitare che il dirigente possa trovarsi in situazioni dove interessi privati influenzino decisioni pubbliche.
Pertanto, rileva la trasparenza amministrativa al fine di garantire che l’amministrazione sia informata e possa valutare eventuali incompatibilità o misure di vigilanza.
Sul punto anche l’Autorità, con le Linee guida sui codici di comportamento (Delibera n. 177/2020) ha ribadito che l’obbligo di comunicazione patrimoniale è parte integrante del sistema di prevenzione della corruzione, e deve essere recepito* (((*??? In base a quale norma stante il tenore dell’art. 2 DPR 62/2013 ?????))) nei codici interni delle amministrazioni. (((* e ove non recepito? Suvvia non scherziamo !!!))).
Ultimo aspetto quello DISCIPLINARE! L’ANAC giustamente ricorda:
“Pertanto, alla luce delle suesposte previsioni, si ritiene che tutti i dirigenti dell’omissis siano tenuti ad assolvere al citato obbligo di comunicazione, la cui violazione determina le responsabilità, come declinate all’art. omissis del Codice dell’omissis; va infatti ribadito che la violazione può essere
considerata inosservanza dei doveri di trasparenza e integrità, con possibile avvio di procedimenti
disciplinari da parte dell’amministrazione di appartenenza.”.
Gli addetti ai lavori ricorderanno che tale conclusione sul fronte DISCIPLINARE non è frutto delle menti operanti presso l’ANAC ma imposto
- sia dal comma 3 dell’art. 54 TUPI secondo cui “3. La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, e' fonte di responsabilita' disciplinare. La violazione dei doveri e' altresi' rilevante ai fini della responsabilita' civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilita' siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate del codice comportano l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 55-quater, comma 1.” E l’art. 13 comma 3 sta dentro il DPR 62/2013 in cui si sostanzia il Codice di condotta nazionale contemplato dal comma 3 dell’art. 54 TUPI !!!
- ma anche dal DPR 62/2013 all’art. 16 comma 1quando vi si afferma “1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice, nonche' dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, da' luogo anche a responsabilita' penale, civile, amministrativa o contabile del...







