DL 44/2013: STABILIZZAZIONE ED ALTRE DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE
d.l. n. 44/2013
DL 44/2013: STABILIZZAZIONE ED ALTRE DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE
a cura di Arturo Bianco
08 Maggio 2023
Possibilità di stabilizzazione dei lavoratori precari anche senza la riserva di assunzioni all’esterno, introduzione di deroghe ai tetti di spesa del personale necessario per l’attuazione del PNRR: sono queste le principali novità dettate dal d.l. n. 44/2013 per il personale delle regioni e degli enti locali.
Sono importanti le novità per il personale degli enti locali e delle regioni che sono contenute nel d.l. n. 44/2023, cd rafforzamento delle capacità amministrative. In primo luogo, esso consente una ampia possibilità di stabilizzazione fino a tutto il 2026 dei precari da parte dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni. Le altre disposizioni di maggiore rilievo sono costituite dalla ripetizione automatica nel 2023 dei contributi ai piccoli comuni per le assunzioni di personale necessario per l’attuazione del PNRR; dalla deroga al tetto di spesa del personale per gli oneri sostenuti dai piccoli comuni per il conferimento di incarichi di segretario; dall’ampliamento della possibilità offerta alle regioni di assumere personale di supporto agli organi di governo e dalla istituzione dell’Osservatorio sull’attuazione del PIAO nel d.l. sul rafforzamento delle capacità amministrative.
LA STABILIZZAZIONE DEI PRECARI
Le amministrazioni regionali, quelle comunali, quelle provinciali e quelle delle città metropolitane possono fino a tutto l’anno 2026 dare corso alla stabilizzazione dei propri dipendenti a tempo determinato che avranno maturato entro tale scadenza almeno 3 anni di anzianità come lavoratori subordinati. E’ necessario che essi siano stati assunti con concorsi e non è necessario dare corso alla riserva di una quota di posti almeno analoga alle assunzioni a tempo determinato dall’esterno. La scelta legislativa si caratterizza per il notevole ampliamento della possibilità di stabilizzazione dei precari. E’ questa una scelta che si muove nella stessa direzione delle previsioni dettate più di recente dal legislatore per la stabilizzazione di personale da parte delle amministrazioni statali. Un altro importante elemento distintivo è costituito dalla previsione per cui questa possibilità è consentita solamente alle regioni, ai comuni, alle province ed alle città metropolitane. Il testo non comprende la possibilità di utilizzazione da parte degli altri enti locali, cioè delle unioni, dei consorzi, delle residue comunità montane etc, nonchè degli enti regionali, il che sembra precludere alla utilizzazione di questo istituto da parte di tali enti.
La disposizione prevede la esclusione dalla possibilità di stabilizzazione per i dirigenti, in coerenza con tutte le regole dettate dalla precedente normativa. Sulla base del dettato legislativo la utilizzazione di questo istituto è inoltre preclusa in via di fatto per coloro che sono assunti con contratti di somministrazione somministrati e per i collaboratori coordinati e continuativa: si deve pervenire a questa conclusione in quanto in capo ad essi non è un rapporto di lavoro subordinato alle dirette dipendenze dell’ente ed in quanto non compresi nel richiamo all’articolo 20, comma 1, lettere a) e b) del d.lgs. n. 75/2019.
La disposizione richiede espressamente la maturazione della anzianità almeno triennale come dipendente a tempo determinato presso la stessa amministrazione che dà corso alla procedura di stabilizzazione o presso un altro ente legato attraverso una forma di gestione associata.