ENTI DISSESTATI: IL FONDO E LE RISORSE PREVISTE DA NORME DI LEGGE
fondo per la contrattazione decentrata integrativa
ENTI DISSESTATI: IL FONDO E LE RISORSE PREVISTE DA NORME DI LEGGE
a cura di Arturo Bianco
09 Dicembre 2025
Le amministrazioni locali dissestate devono costituire il fondo per la contrattazione decentrata integrativa e, nella parte variabile, devono inserire gli incentivi previsti da specifiche disposizioni di legge nel rispetto dell’ultimo bilancio che è stato approvato dallo stesso ente.
I principi che gli enti in dissesto devono rispettare per la costituzione del Fondo per la contrattazione decentrata, con particolare riferimento alla parte variabile per le risorse previste da specifiche disposizioni di legge, sono riassunti dalla deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Sicilia n. 232/2025. Tali amministrazioni hanno l’obbligo della costituzione del fondo, senza specifici vincoli per la parte stabile, e nella parte variabile devono inserire i compensi previsti da specifiche disposizioni di legge avendo come tetto le somme inserite nell’ultimo bilancio approvato.
LA COSTITUZIONE
Ci viene detto che “l’ente dissestato conserva il potere/dovere di costituire il Fondo, seppure esclusivamente nella composizione limitata alla parte stabile e alla componente della parte variabile legata alle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge”. Ed ancora, “è chiaro che la verifica di compatibilità della costituzione del fondo e dell’ipotesi di contratto non potrà che avvenire sulla base del documento contabile vigente e della fase in cui si trova l’ente .. appare del tutto priva di una base normativa la possibilità di ipotizzare l’ultravigenza dell’efficacia autorizzativa delle previsioni contenute all’interno dell’ultimo esercizio finanziario incluso nel triennio”. Inoltre, “questa Sezione osserva che, nelle more dell’approvazione dell’ipotesi di BSR (Bilancio Stabilmente Riequilibrato) ai sensi dell’art. 261 del TUEL e nel rispetto dell’esigenza di operare secondo principi di buona amministrazione al fine di evitare l’aggravamento della propria posizione debitoria, la cornice di riferimento entro cui il legislatore autorizza la gestione finanziaria dell’ente in dissesto è sempre definita dall’ultimo bilancio vigente, nell’ambito del cui triennio sia, però, contemplato anche l’esercizio in corso. Nell’eventualità in cui l’ente abbia anche deliberato il BSR e non si sia concluso l’iter volto all’approvazione ministeriale descritto dall’art. 261 del TUEL, nella prosecuzione dell’attività amministrativa e della conseguente gestione finanziaria, esso è tenuto a mantenere coerenza rispetto alle azioni di risanamento già decise”. Altresì, “in relazione alla situazione di un ente del tutto privo di documenti finanziari, la premessa di cui partire è che l’ordinamento non contempla l’ultravigenza dell’efficacia autorizzativa delle previsioni di spesa riferibili all’esercizio finanziario terminale del triennio dell’ultimo bilancio approvato. Nonostante l’inerzia degli organi istituzionali circa l’approvazione dell’ipotesi di BSR, l’assoluta carenza di documenti finanziari negli anni successivi al triennio dell’ultimo bilancio non potrebbe, in ogni caso, determinare la definitiva interruzione della continuità dell’azione amministrativa volta ad assicurare le funzioni fondamentali di un ente che riveste una particolare posizione all’interno dell’ordinamento costituzionale”. A questi enti si deve applicare, in quanto fattispecie maggiormente vicina, la “gestione provvisoria, il cui presupposto comune è la mancanza del bilancio e la cui fondamentale ratio consiste nell’autorizzazione legislativa allo svolgimento delle funzioni indispensabili dell’ente in relazione a spese strettamente necessarie e previste per legge .. il procedimento amministrativo e contabile di spesa non potrebbe...







