GLI INCARICHI AI PENSIONATI ED IL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO
conferire incarichi professionali ai pensionati, anche dello stesso ente, e possono trattenere in...
GLI INCARICHI AI PENSIONATI ED IL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO
a cura di Arturo Bianco
22 Aprile 2025
Le amministrazioni possono conferire incarichi professionali, ivi compresa la formazione, ai pensionati, anche dello stesso ente, e possono trattenere in servizio fino a 70 anni di età il proprio personale per lo svolgimento di attività di supporto e di affiancamento ai dipendenti neo assunti.
Per supportare e formare il proprio personale, ivi compresi i neo assunti, le amministrazioni pubbliche possono utilizzare gli strumenti del conferimento di incarichi professionali ai dipendenti cessati dal servizio, anche se avevano svolto la loro attività lavorativa nella stessa amministrazione, e possono disporre il loro trattenimento in servizio fino a 70 anni di età. Ricordiamo che i pensionati possono inoltre essere destinatari di incarichi dirigenziali e direttivi a titolo gratuito per un periodo massimo di 2 anni, possono essere chiamati a dirigere gli uffici di staff degli organi politici e possono svolgere attività di supporto al RUP per l’attuazione del PNRR.
LE INDICAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI
Un comune, indicazione che si deve ritenere estesa a tutte le PA, può conferire incarichi di formazione operativa ed affiancamento a pensionati che sono stati dipendenti dello stesso ente. Lo ricorda la deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Molise, deliberazione n. 34/2025.
Per il conferimento di incarichi di collaborazione a pensionati che sono stati dipendenti dello stesso ente, occorre chiarire “se l’attività retribuita che si vuole intestare al soggetto posto in quiescenza e già dipendente della stessa Pubblica amministrazione risponda o meno ad una delle fattispecie contemplate dal divieto, a prescindere dal nomen juris in concreto attribuito dalla stessa all’incarico conferito”. Ci viene detto che le attività di “formazione operativa (sul presupposto che la formazione teorica non sia necessaria, essendo le competenze del dipendente state già valutate in sede di assunzione dello stesso) e affiancamento, supporto e assistenza, ossia di attività volte ad illustrare al dipendente neoassunto, che non abbia una pregressa esperienza sul campo nell’esercizio di funzioni analoghe a quelle che è chiamato a svolgere presso l’ente, le modalità operative di svolgimento delle mansioni assegnatigli .. non possono essere ritenuti assimilabili agli incarichi vietati dalla norma (incarichi di studio e consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi e cariche in organi di governo) se effettivamente caratterizzati della mera condivisione, in favore di personale neoassunto e per un periodo di tempo circoscritto, dell’esperienza maturata dal soggetto in quiescenza nell’esercizio delle mansioni in precedenza affidategli”. Ci viene infine detto che “il conferimento di un incarico avente le caratteristiche descritte .. debba in ogni caso rispettare anche i limiti posti dall’art. 7, co. 6, d.lgs. n. 165/2001”.
IL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO
Il comma 165 della legge n. 207/2024, cd di bilancio 2025, consente alle amministrazioni locali di disporre, previa manifestazione di disponibilità da parte dell’interessato, il trattenimento in servizio dei dipendenti fino al compimento di 70 anni di età. Gli enti devono finanziare i costi del trattenimento in servizio nella programmazione del fabbisogno del personale e devono darsi delle specifiche regole operative. Queste sono necessarie perché il legislatore consente alle PA di avvalersi di personale qualificato e meritevole che ha raggiunto l’anzianità prevista dalla normativa per il collocamento in quiescenza e, quindi, devono essere dettate le regole procedurali e per la scelta dei dipendenti. Le...