GLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE: LE INDICAZIONI DELLA GIURISPRUDENZA
LE elevate qualificazioni hanno diritto al trattamento economico anche se l’incarico è stato...
GLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE: LE INDICAZIONI DELLA GIURISPRUDENZA
a cura di Arturo Bianco
18 Maggio 2026
Le elevate qualificazioni hanno diritto al trattamento economico anche se l’incarico è stato dato in modo illegittimo; vanno revocate per le modifiche organizzative che non determinano una modifica della macrostruttura e in capo ad essi può maturare responsabilità amministrativa per le attività gestionali svolte
Per la giurisprudenza il trattamento economico spetta ai titolari di elevata qualificazione anche se l’incarico non è stato conferito o lo è stato in modo illegittimo; le modifiche organizzative, anche se non concretizzate nella revisione della macrostruttura, determinano la legittimità della revoca dell’incarico di elevata qualificazione; in capo a questi soggetti e non ai dirigenti matura responsabilità amministrativa per le attività gestionali dallo stesso svolte. Sono queste le più recenti indicazioni della giurisprudenza sulle elevate qualificazioni
IL TRATTAMENTO ECONOMICO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE/ELEVATE QUALIFICAZIONI
Spetta il diritto ad ottenere il trattamento economico delle posizioni organizzative, oggi elevate qualificazioni, al dipendente che abbia svolto tale incarico, anche se manca o è illegittimo il provvedimento di conferimento dello stesso. E’ quanto ci dice la sentenza della sezione lavoro della Corte di Cassazione n. 9525/2026.
Sulla scorta dei principi giurisprudenziali consolidati ci viene detto che “ove il dipendente venga chiamato a svolgere le mansioni proprie di una posizione organizzativa, previamente istituita dall’ente, e ne assuma tutte le connesse responsabilità – la mancanza o l’illegittimità del provvedimento formale di attribuzione non esclude il diritto a percepire l’intero trattamento economico corrispondente alle mansioni di fatto espletate, ivi compreso il trattamento di carattere accessorio, che è comunque diretto a commisurare l’entità della retribuzione alla qualità della prestazione resa”.
LA REVOCA DELL’INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA /ELEVATA QUALIFICAZIONE
La revoca dell’incarico di posizione organizzativa, oggi di elevata qualificazione, può essere disposta per mutamenti organizzativi anche in assenza di una modifica della macrosttuttura. Lo dice la sentenza della sezione lavoro della Corte di Cassazione n. 11096/2026.
Si deve ritenere che “che la revoca di un incarico possa scaturire o da un procedimento disciplinare o dal mancato raggiungimento degli obiettivi o da esigenze riorganizzative adeguatamente motivate; quanto, in particolare, alle ragioni riorganizzative, la revoca anticipata dell'incarico dirigenziale per tali esigenze, pur prevista dalla contrattazione collettiva, deve essere adottata però con un atto formale e richiede una motivazione esplicita, fondata su ragioni attinenti al settore cui è preposto il dirigente. Orbene, la giurisprudenza di legittimità non richiede che i mutamenti organizzativi siano disposti con atti di macro-organizzazione, ma che le esigenze riorganizzative siano adeguatamente motivate”. Tale deve essere ritenuta la scelta di conferire l’incarico di responsabilità al segretario, sulla scorta dell’elemento di “novità” costituito dalla sua presenza a tempo pieno presso l’ente.
LA RESPONSABILITA’ DIRIGENZIALE DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE
La responsabilità dei dirigenti non si estende a tutte le attività svolte dagli incaricati di elevata qualificazione. E’ quanto ci dice la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti dell’Abruzzo nella sentenza n...








