GLI INCARICHI DIRIGENZIALI A TEMPO DETERMINATO
Corte di Cassazione n. 27189/2025
GLI INCARICHI DIRIGENZIALI A TEMPO DETERMINATO
a cura di Arturo Bianco
27 Ottobre 2025
Il legislatore non ha previsto né una durata minima triennale obbligatoria per gli incarchi dirigenziali a tempo determinato né un arco temporale da rispettare necessariamente per la loro reiterazione, che peraltro deve essere ritenuta come una circostanza eccezionale.
Non si applica alle assunzioni di dirigenti a tempo determinato il vincolo della durata minima triennale e che la reiterazione di queste assunzioni a termine può determinare la maturazione dei presupposti per il risarcimento del danno. E’ quanto ci dice la sentenza della sezione lavoro della Corte di Cassazione n. 27189/2025.
I PRINCIPI DI DIRITTO
Vengono dettati i seguenti principi di diritto: 1) "In tema di pubblico impiego privatizzato, la disciplina di cui all'art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165 del 2001, con riferimento ai rapporti di lavoro dirigenziale con i Ministeri e gli enti pubblici non economici nazionali è speciale e non compatibile con quella generale sui contratti a tempo determinato (D.Lgs. n. 368 del 2001; art. 19 ss D.Lgs. n. 81 del 2015) e la facoltà di rinnovo dei contratti a tempo determinato stipulati per l'attribuzione di incarichi ai sensi del medesimo dell'art. 19, co. 6, va interpretata alla luce, da un lato, della clausola 5 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CEE sul lavoro a tempo determinato, nel rispetto delle precisazioni fornite dal giudice eurounitario sul tema della repressione degli abusi, e, dall'altro, del principio costituzionale dell'accesso all'impiego, anche temporaneo, solo a seguito di concorso pubblico. Il rinnovo non può dunque essere disposto, una volta superati i limiti triennali e quinquennali di durata stabiliti dalla norma, neanche attraverso l'attribuzione di un incarico diverso, se quest'ultimo afferisca comunque alla normale attività dell'ente ed in caso contrario al lavoratore spetta il risarcimento del danno c.d. eurounitario, da liquidarsi secondo la fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della L. n. 183 del 2010 (ora, v. art. 36, comma 5, secondo parte del D.Lgs. n. 165 del 2001), quale danno presunto, con valenza sanzionatoria, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto.
2) In tema di dirigenza nel pubblico impiego privatizzato, i contratti a tempo determinato con dirigenti esterni non sono soggetti ad un termine di durata minima, non trovando applicazione quanto previsto dal comma 2 dello stesso art. 19, norma quest'ultima da riferire soltanto agli incarichi destinati ai dirigenti a tempo indeterminato".
LE MOTIVAZIONI
In primo luogo, occorre tenere conto della “diversa conformazione dei rapporti con i dirigenti pubblici rispetto a quelli tra dirigenti e datori di lavoro privati. 4.1 Questi ultimi si basano su rapporti contrattuali che, come evidenziato in particolare da Cass. 10 luglio 2017, n. 17010, si caratterizzano per la natura spiccatamente fiduciaria". Ed ancora, “il rapporto dirigenziale in ambito di lavoro pubblico si connota in un modo molto diverso, perché esso si radica in un contratto a tempo indeterminato, che comporta l'accesso ai ruoli della P.A. previo superamento della procedura concorsuale richiesta dall'art. 97 Cost., mentre sono solo gli incarichi che vengono attribuiti al dirigente ad essere temporanei ed a poter quindi variare nel tempo”. Per le assunzioni a tempo determinato di dirigenti nelle PA si applicano le seguenti disposizioni: “art. 19, co. 6, per la dirigenza statale o - per il rinvio dell'art. 3 e poi dell'art. 27 - per le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e per gli enti pubblici non economici; art. 110 del D.Lgs. n. 267 del 2000, in una con quella dell'art. 19 cit., per gli enti locali; art. 15-septies e 15-octies del D.Lgs. n. 502/1992 per il settore sanitario, etc”. Ed ancora...






