GLI INCARICHI DIRIGENZIALI A TEMPO DETERMINATO: LE INDICAZIONI DELLA CASSAZIONE
Non vi è una durata minima triennale degli incarichi dirigenziali
GLI INCARICHI DIRIGENZIALI A TEMPO DETERMINATO: LE INDICAZIONI DELLA CASSAZIONE
a cura di Arturo Bianco
06 Luglio 2026
Nella normativa non vi è una durata minima triennale degli incarichi dirigenziali a tempo determinato; occorre verificare le condizioni per il loro rinnovo e le ferie non godute non vanno perdute salvo che l’ente abbia informato il dirigente di tale conseguenza come effetto della mancata fruizione.
Non vi è una durata minima triennale degli incarichi dirigenziali che vengono conferiti a tempo determinato; il loro rinnovo costituisce al più una circostanza eccezionale e si deve evitare la nascita di rapporti di lavoro precario che durano per una lungo arco temporale; i dirigenti non perdono le ferie che non hanno godute, anche nel caso di cessazione del rapporto e di eventuale richiesta di monetizzazione, tranne che l’amministrazione abbia informato il dirigente della necessità del loro godimento, sulla base dei principi dettati dalla normativa. Sono queste le indicazioni assai importanti contenute nella sentenza della sezione lavoro della Corte di Cassazione n. 16577/2026.
IL RISCHIO DELLA PRECARIZZAZIONE
In premessa, ci viene chiarito che “il lavoro dirigenziale pubblico a termine, quale si esprime nell’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, si configura come forma eccezionale rispetto al rapporto a tempo indeterminato”. Ed ancora, che “il rapporto dirigenziale pubblico, di natura subordinata secondo il diritto nazionale, rientra a pieno titolo nell’ambito di applicazione della direttiva 1999/70/CE”. Su queste basi viene tratta la conclusione che “la facoltà di rinnovo dei contratti ex art. 19, comma 6 (nda del d.lgs. n. 165/2001), non può essere più esercitata, una volta superati i limiti triennali e quinquennali di durata massima stabiliti dalla norma, neanche attraverso l'attribuzione di un incarico diverso, se quest'ultimo afferisca comunque alla normale attività dell'ente”.
Occorre “sempre verificare che la reiterazione degli incarichi, nel contesto della normativa che li disciplina e in relazione alle caratteristiche dell’ente dove l’attività viene svolta, risponda a effettive esigenze temporanee e non sia invece utilizzata per soddisfare esigenze permanenti e durevoli”.
Ci viene detto che questa disposizione non si applica nel caso in cui l’incarico dirigenziale è conferito ad un dipendente a tempo indeterminato che si colloca in aspettativa: il fatto che “l’incarico si innesta su un rapporto di lavoro subordinato già esistente e, in quanto equiparabile all'ipotesi della reggenza o dell'esercizio di mansioni superiori, non determina la costituzione di un rapporto dirigenziale a termine assimilabile a quello con i soggetti non appartenenti ai ruoli dirigenziali della P.A. ex art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001; il fatto che al termine dell’incarico, sia pur reiterato, il funzionario possa tornare a svolgere la propria attività in base al rapporto di servizio precedentemente...








