GLI INCREMENTI DEI FONDI
articolo 33 del d.l. n. 34/2019
GLI INCREMENTI DEI FONDI
a cura di Arturo Bianco
25 Maggio 2026
Gli aumenti previsti dal CCNL 23.2.2026 per gli anni precedenti vanno di norma inseriti nella parte variabile del fondo di quest’anno e le amministrazioni possono sommare gli incrementi di cui all’articolo 14, comma1 bis, del d.l. n. 25/2025 con quelli per l’incremento del personale in servizio di cui all’articolo 33 del d.l. n. 34/2019.
L’Aran ci ricorda che gli incrementi dei fondi previsti dal CCNL con decorrenza retroattiva vanno ad incrementare di norma la parte variabile di quello dell’anno 2026. La Corte dei Conti della Toscana ci dice che si possono sommare gli aumenti per ridurre la differenza di trattamento economico rispetto agli altri comparti con quelli per mantenere la media del salario in godimento in caso di incremento del personale rispetto all’anno 2018, disposizione che ricordiamo si applica anche ai dirigenti.
L’INCREMENTO DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE
Gli aumenti previsti dal CCNL del 23.2.2026 per gli anni 2024 e 2025 possono incrementare i fondi di tali anni solamente in presenza di una clausola dei contratti decentrati che prevede la destinazione alla performance di tutti i residui di un anno; mentre in assenza di una tale clausola vanno ad incrementare una tantum la parte variabile del fondo del 2026. E’ quanto leggiamo nel parere Aran 37357. Esso ci ricorda inoltre che tali aumenti, sia con riferimento a quello di parte stabili dello 0,14% del monte salari 2021, sia a quello di parte variabile fino allo 0,22% del monte salari 2021, vanno in deroga al tetto del salario accessorio del 2016.
Di norma, questi aumenti vanno inseriti nella parte variabile del fondo dell’anno 2026. L’unica eccezione è costituita dalla presenza nella contrattazione collettiva decentrata integrativa di una “clausola in base alla quale tutti i residui di un anno sono automaticamente portati ad incremento delle somme destinate ai trattamenti economici correlati alla performance”. In tal caso, le amministrazioni provvedono alla erogazione di questi compensi come maggiorazione delle somme destinate alla performance individuale e/o organizzativa di tali anni, quindi inserendo tali risorse -anche se in modo convenzionale- nei fondi di tali anni. In questo modo la loro ripartizione sarà effettuata tra i dipendenti che hanno già ricevuto la incentivazione della performance. In assenza di una tale clausola opera la previsione per cui queste risorse vanno ad incrementare il fondo per la contrattazione decentrata del 2026 e vanno, di conseguenza, ripartite tra i dipendenti che sono attualmente in servizio nell’ente. E’ questa la ipotesi che noi possiamo considerare come quella più frequente.
Ci viene chiarito nel quesito che queste risorse devono essere considerate non incluse nel tetto del salario accessorio del 2016. In questa direzione vanno le previsioni dettate dall’articolo 11 del d.l. n. 135/2018-
Occorre ricordare, concludendo, che l’aumento fino allo 0,22% del monte salari del 2021 deve essere inserito nella parte variabile del fondo e che esso si aggiunge all’incremento di tale parte del fondo fino allo 0,22% del monte salari del 2018 previsto dal CCNL 16.11.2022. E’ opportuno ribadire che questi incrementi devono essere deliberati con cadenza annuale da parte della giunta, al pari di tutte le voci che alimentano la parte variabile del fondo e che sono rimesse alla scelta discrezionale delle amministrazioni.
LA SOMMATORIA DEGLI AUMENTI
Alla possibilità di...








