GLI ISTITUTI CONTRATTUALI ED IL LAVORO AGILE NELLA EMERGENZA DA COVID-19
Con il lavoro agile sono compatibili i permessi orari, ma non lo straordinario
GLI ISTITUTI CONTRATTUALI ED IL LAVORO AGILE NELLA EMERGENZA DA COVID-19
a cura di Arturo Bianco
04 Giugno 2020
Con il lavoro agile sono compatibili i permessi orari, ma non lo straordinario e la compatibilità con questo istituto delle indennità per le condizioni di lavoro e per la reperibilità è rimessa alle scelte rispettivamente dei contratti decentrati e degli enti.
I permessi orari possono essere fruiti anche nel lavoro agile in modo da esentare e/o ridurre la fascia oraria nella quale il dipendente deve essere contattabile; mentre non è compatibile con tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa lo straordinario. La possibilità di erogare ai dipendenti in lavoro agile la indennità per le condizioni di lavoro è rimessa alla disciplina contenuta nel contratto collettivo decentrato integrativo. Spetta all’ente la utilizzazione o meno dell’istituto della reperibilità per i dipendenti in lavoro agile.
Sono queste le principali indicazioni contenute nel parere Aran n. 3027/2020 “Istituti contrattuali del comparto Funzioni Locali ed emergenza epidemiologica da Covid-19”.
Da sottolineare che il parere rinvia alle indicazioni della Funzione Pubblica sulla possibilità di erogare la indennità per il personale educativo e docente nel periodo di chiusura delle scuole, anche se sembra propendere in senso negativo. Ed infine rinvia alle indicazioni della Funzione Pubblica e del Ministero dell’Interno sull’applicazione ai vigili della indennità di ordine pubblico ed in particolare sulla sua compatibilità con la erogazione della indennità per il servizio esterno dei vigili.
PERMESSI ORARI
Per l’Aran “anche nella modalità lavorativa agile potrebbe risultare possibile la fruizione dei permessi su base oraria previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro vigente. Essi si concretizzerebbero nella possibilità per il dipendente, in relazione ad un intervallo temporale determinato, di essere sollevato dall’obbligo di contattabilità laddove la sua esigenza, per natura e caratteristiche, non risulti compatibile con tale obbligo e non possa essere soddisfatta al di fuori del periodo di durata del medesimo, ferme restando le ordinarie disposizioni contrattuali sulle causali, sulla motivazione e sulla documentazione dei permessi stessi”.