I COMPENSI AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO
fondo per la contrattazione decentrata e nel tetto del salario accessorio del 2016.
I COMPENSI AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO
a cura di Arturo Bianco
14 Luglio 2025
La possibilità di remunerare i dipendenti dell’ente che sono componenti le commissioni di concorso è subordinata alla adozione di una specifica disposizione regolamentare e le risorse utilizzate a questo fine entrano nel fondo per la contrattazione decentrata e nel tetto del salario accessorio del 2016.
Le amministrazioni devono disciplinare l’erogazione dei compensi ai componenti delle commissioni di concorso. Esse possono modificare il DPCM del 2020 che disciplina la materia per gli esterni e possono prevedere la remunerazione anche dei dipendenti dello stesso ente, anche se presidenti e/o segretari di tali commissioni ed anche se queste attività sono svolte all’interno dell’orario di lavoro. Non possono far parte delle commissioni di concorso dirigenti sindacali e/o amministratori dell’amministrazione che indice il concorso stesso. Le somme destinate alla remunerazione dei dipendenti dell’ente devono essere incluse nel fondo per la contrattazione decentrata, vincolo che è stato posto dalle sezioni della Corte dei Conti della Puglia con la deliberazione n. 90/2025 e della Sardegna con la deliberazione n. 23/2024. Esse assumono che tutto ciò che è trattamento economico accessorio deve essere finanziato dalle risorse destinate a questo fine. Le deroghe devono essere previste espressamente dal legislatore, come per la indennità di vigilanza che viene finanziata dal bilancio dell’ente e non dal fondo per la contrattazione decentrata.
LE REGOLE
Le amministrazioni possono prevedere la partecipazione nelle commissioni di concorso di dipendenti e/o dirigenti di altre PA, nonché di docenti e di esperti esterni. I criteri di scelta devono essere fissati da parte di singoli enti. Talvolta, per rafforzare la loro autonomia ed indipendenza i regolamenti prevedono la designazione da parte di amministrazioni o organismi esterni.
Per le amministrazioni statali la remunerazione è dettata dal DPCM 24 aprile 2020. Esso dispone che si applichi un compenso base che tiene conto dell’area di inquadramento del posto messo a concorso. Dispone inoltre un compenso integrativo, che viene determinato in relazione al numero di elaborati o candidati esaminati, che si aggiunge al compenso base. Si prevede inoltre un aumento del compenso del presidente e la riduzione per quelli del segretario e dei membri aggregati. Viene inoltre prevista la possibilità di dare corso al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno, previa autorizzazione. Il DPCM fissa un tetto massimo dei compensi che possono essere erogati.
I dipendenti pubblici devono essere previamente autorizzati dal proprio ente, per come prevede l’articolo 53 del d.lgs. n. 165/2001, e la loro attività deve essere svolta al di fuori dell’orario di lavoro: è stato superato il principio dettato dal d.l. n. 56/2019, per il quale questa veniva considerata come una attività di istituto.
LA DISCIPLINA PER GLI INTERNI
I dipendenti possono essere remunerati con gettoni per le attività svolte come componenti delle commissioni delle commissioni di concorso anche nel proprio ente ed anche per le prestazioni rese durante l’orario di lavoro. Occorre rispettare la condizione che le amministrazioni lo abbiano previsto nella propria regolamentazione. Tale remunerazione deve entrare nel fondo per la contrattazione decentrata e, per la sezione di controllo della Corte dei Conti della Puglia, deve essere compresa nel tetto del salario accessorio del 2016.
Occorre che le amministrazioni prevedano espressamente questa forma di remunerazione nella propria regolamentazione: in assenza di tale indicazione si deve applicare il principio di carattere generale della...