I COMPENSI AI COMPONENTI LE COMMISSIONI DI CONCORSO DIPENDENTI DELL’ENTE
i compensi ai componenti di commissioni di concorso devono essere considerati come una forma di...
I COMPENSI AI COMPONENTI LE COMMISSIONI DI CONCORSO DIPENDENTI DELL’ENTE
a cura di Arturo Bianco
26 Gennaio 2026
I compensi che le amministrazioni riconoscono ai propri dipendenti e dirigenti che sono componenti di commissioni di concorso devono essere considerati come una forma di salario accessorio e devono, di conseguenza, essere inseriti nei fondi ed essere assoggettati al tetto di quanto corrisposto complessivamente nell’ente nell’anno 2016.
Le amministrazioni locali possono da alcuni anni, sulla base di una specifica previsione regolamentare, erogare compensi ai propri dipendenti e dirigenti dell’ente per la partecipazione a commissioni di concorso. Questi compensi sono una forma di salario accessorio, devono essere inseriti nei fondi per la contrattazione decentrata e vanno inclusi nel tetto del salario accessorio dell’anno 2016 di cui all’articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017. Possono essere così sintetizzate le indicazioni contenute nella deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti dell’Emilia Romagna n. 171/2025. Siamo in presenza di indicazioni quanto mai importanti e di cui gli enti devono tenere conto nelle proprie scelte operative.
IL SALARIO ACCESSORIO
“I compensi dovuti al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso al pubblico impiego, quando gli incarichi siano rivestiti da dipendenti interni, costituiscono componenti del trattamento economico di natura accessoria. Essi remunerano, infatti, attività aggiuntiva, temporanea e specifica, svolta in ragione dell'ufficio ai sensi dell'art. 3, c. 12, della L. n. 56 del 2019, e non si configurano come emolumenti estranei al rapporto di lavoro. La loro natura accessoria discende dal fatto che si tratta di compensi variabili, non legati in modo permanente alla posizione giuridica del dipendente, ma correlati allo svolgimento di un incarico determinato nel tempo e conferito in ragione dell'ufficio”.
Questi “compensi rientrano nel perimetro delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale ai sensi dell'art. 23, c. 2, del D.Lgs. n. 75 del 2017, e risultano pertanto assoggettati al relativo limite complessivo. La conclusione si fonda sul carattere onnicomprensivo del tetto al trattamento accessorio, più volte affermato dalla giurisprudenza contabile, e sull'assenza di qualsiasi deroga legislativa espressa o di presupposti per l'esclusione quali risorse eterofinanziate neutrali, secondo i criteri ricostruiti dalle Sezioni riunite nella del. n. 51 del 2011, dalla Sezione delle Autonomie nelle del. n. 2 del 2013, n. 20 e n. 23 del 2017 e n. 18 del 2024, e da ultimo dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia nella del. n. 90 del 2025”.
Inoltre, “la deroga di cui all'art. 3, c. 14, della L. n. 56 del 2019, che esclude l'applicazione dell'art. 24, c. 3, del D.Lgs. n. 165 del 2001 ai dirigenti componenti delle commissioni di concorso, incide esclusivamente sul principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non determina, di per sé, l'esclusione dei relativi compensi dal tetto di cui all'art. 23, c. 2, del D.Lgs. n. 75 del 2017. Il tetto continua a trovare applicazione nei confronti dell'intero trattamento accessorio, ivi inclusi i compensi per le commissioni di concorso, sia per il personale dirigenziale che per quello non dirigenziale”.







