I CONFLITTI DI INTERESSE DEI RAPPRESENTANTI SINDACALI
obbligo di astensione dalle trattative per la sottoscrizione del contratto collettivo decentrato...
I CONFLITTI DI INTERESSE DEI RAPPRESENTANTI SINDACALI
a cura di Arturo Bianco
09 Febbraio 2026
Per i rappresentanti sindacali i conflitti di interesse, con conseguente non partecipazione alla contrattazione decentrata, maturano solamente se è in discussione una scelta che determina un vantaggio immediato, concreto e tangibile
In capo ai rappresentanti sindacali sussiste un obbligo di astensione dalle trattative per la sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo solamente se la contrattazione decentrata si svolge su scelte che determinano nei loro confronti un vantaggio personale diretto, immediato e tangibile. Possono essere così riassunte le indicazioni dettate dall’Anac, che ricordiamo essere preposta alla verifica del rispetto delle previsioni dettate dal legislatore in materia di obbligo di astensione.
Ricordiamo che per rappresentanti sindacali si devono intendere tanto i dipendenti dell’ente che fanno parte della RSU quanto coloro che rappresentano le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro.
Siamo in presenza, sulla base delle indicazioni dell’Anac, di ipotesi che si possono realizzare solamente in casi tutto sommato eccezionali. Ma non si può mancare di evidenziare che questa lettura solleva numerosi dubbi interpretativi, dubbi che nascono dal fatto che i rappresentanti sindacali non sono portatori di interessi pubblici, ma di quelli dei lavoratori, quindi di interessi che si muovono su piani diversi e che, in alcuni casi, possono anche essere definiti come confliggenti. Non caso la giurisprudenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione ha escluso, in capo ai rappresentanti sindacali, la possibile maturazione di responsabilità amministrativa e/contabile per la sottoscrizione di contratti decentrati illegittimi, perché in contrasto con le previsioni dettate dal legislatore e/o dai CCNL. Per cui questi soggetti ai fini della responsabilità non sono considerati come portatori di interessi pubblici, ma devono comunque astenersi nel caso in cui maturi un possibile conflitto di interesse.
I PRINCIPI
Non sussiste di per sé conflitto di interesse per la partecipazione alle riunioni di contrattazione, salvo che in tale sede si sia determinata la instaurazione di una condizione di specifico favore personale. Sono queste le indicazioni contenute nel parere Anac 4704/2025 “Richiesta di parere in merito ad ipotesi di conflitto di interesse in sede di contrattazione integrativa aziendale da parte dei rappresentati sindacali (prot. ANAC n. omissis del omissis) – Riscontro”
Vengono tratte le seguenti indicazioni: si deve ritenere che “non sussistano incompatibilità tra ruolo sindacale e dipendente pubblico (salvo i casi previsti dall’art. 53, comma 1 bis della legge 165/2001), ma ovviamente è fondamentale che il dipendente/rappresentante sindacale garantisca sempre l'imparzialità, segnalando e astenendosi in caso di conflitti di interesse, sia attuali che potenziali; è demandata all’amministrazione la verifica, in concreto, della sussistenza di situazioni di conflitto di interessi dei funzionari dipendenti dell’Istituto che siano anche rappresentanti sindacali, individuando nel PTPCT e nel Codice di comportamento specifiche misure per prevenirli”.
LA NOZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSE
Le norme di riferimento sono l’articolo 6 bis della legge n. 241/1990 e gli articoli 6, 7 e 12 (comma 2) del dpr n. 62/2013, cd codice di comportamento dei dipendenti pubblici.





