I PERMESSI: LE INDICAZIONI DELL’ARAN
I PERMESSI: LE INDICAZIONI DELL’ARAN
05 Novembre 2020
I dipendenti possono recarsi direttamente presso il luogo in cui effettuare la visita medica se il suo orario è fissato poco dopo l’inizio della giornata lavorativa; i dipendenti hanno diritto a fruire dei permessi per visite mediche e ragioni personali senza alcuna decurtazione nel corso del primo anno
L’Aran, rispondendo a quesiti posti da enti, ha chiarito che è possibile ai dipendenti pubblici recarsi direttamente alla visita medica, esame specialistico, terapia etc senza passare dall’ufficio nel caso in cui il suo orario sia fissato in modo da essere assai vicino a quello di avvio della giornata di lavoro. In questo modo l’interesse dell’ente risulta comunque garantito. Altro importante chiarimento è che i dipendenti assunti nel corso dell’anno non devono avere alcuna decurtazione nei permessi per visite mediche e/o per ragioni personali o familiari, anche nel caso in cui erano dipendenti della stessa o di altra PA se sono stati assunti tramite concorso pubblico; mentre nel caso di mobilità volontaria occorre calcolare i permessi già goduti nel corso dell’anno.
Ricordiamo che le disposizioni sono contenute negli articoli 32 e 35 del CCNL 21.5.2018. il primo articolo ha in particolare previsto per le ragioni personali la fruizione ad ore, in luogo di quella a giorni già prevista dal precedente contratto. Il secondo ha introdotto i permessi per le visite, le terapie, le prestazioni specialistiche e gli esami diagnostici entro il tetto di 18 ore annue.
LE VISITE MEDICHE E L’INIZIO DELLA GIORNATA LAVORATIVA
Nel calcolo della durata dei permessi per le visite mediche, per gli esami diagnostici e strumentali, per le terapie etc, sulla base delle previsioni dettate dall’articolo 35 del CCNL 21.5.2018 si deve conteggiare il periodo effettivo di assenza dal servizio. Questo periodo deve essere calcolato sommando la durata della visita, dell’analisi ed il tempo necessario per raggiungere il luogo in cui questa visita, esame etc si svolge e per tornare presso la propria sede di lavoro o, nel caso di smart working, presso il luogo in cui esso si svolge, come ad esempio la propria abitazione. In questo arco temporale può essere conteggiato in via eccezionale anche un breve periodo ulteriore nel caso in cui l’orario di inizio della visita etc sia fissato subito dopo quello di avvio della giornata lavorativa. L’Aran perviene a questa conclusione sulla base delle seguente valutazione: la “ridotta utilità della prestazione che il...