I PERMESSI PER DONAZIONE, CURE E PER MOTIVI ISTITUZIONALI
I dipendenti hanno diritto ad assentarsi per la donazione di sangue e di midollo osseo, nonché per...
I PERMESSI PER DONAZIONE, CURE E PER MOTIVI ISTITUZIONALI
I dipendenti hanno diritto ad assentarsi per la donazione di sangue e di midollo osseo, nonché per le cure ed in tutti i casi in ciò è previsto per lo svolgimento di attività istituzionali richiamate in modo esplicito da parte del legislatore.
28 Ottobre 2019
I dipendenti hanno diritto ad assentarsi per la donazione di sangue e di midollo osseo, nonché per le cure ed in tutti i casi in ciò è previsto per lo svolgimento di attività istituzionali richiamate in modo esplicito da parte del legislatore.
Le disposizioni contrattuali e legislative prevedono la concessione di permessi e/o congedi per una serie di eventi particolari. Siamo in presenza di permessi retribuiti, cui di norma l’ente non può opporre ragioni di tipo organizzativo.
LA DONAZIONE E LE CURE
Specifici permessi sono previsti dal legislatore per la donazione di sangue e/o di midollo osseo, nonché dei congedi per gli invalidi e per le cure termali. Anche in questi casi siamo in presenza di richieste cui l’ente non può mancare di soddisfare, neppure in presenza di ragioni organizzative.
Sono previsti permessi per i donatori di sangue, sulla base delle previsioni dettate dall’articolo 1 della legge 584/1967.Questi permessi spettano per l’intera giornata in cui è stato donato il sangue. Siamo ovviamente in presenza di un permesso che è pienamente retribuito.
Sulla base delle previsioni dettate dall’articolo 5 della legge n. 52/2001, i donatori di midollo osseo hanno diritto a permessi retribuiti per tutto il periodo necessario alla donazione; in tali permessi devono essere comprese anche le giornate necessarie per lo svolgimento degli accertamenti preventivi.
Spetta il congedo per le cure ai dipendenti pubblici che sono stati dichiarati invalidi: la previsione è contenutanell’articolo 7 del d.lgs n. 119/2011. La condizione è il possesso di una invalidità minima del 50%. Questo congedo può essere concesso per un periodo non superiore a 30 giorni all’anno, periodo che può essere anche frazionato. Occorre uno stretto nesso tra le cure e la ragione della invalidità. Siamo in presenza di permessi retribuiti che non entrano nel calcolo del periodo di comporto previsto per le assenze per malattia. La relativa domanda deve essere di norma presentata almeno 3 giorni prima dell’avvio delle cure; nel caso di comprovata urgenza può essere presentata anche entro le 24 ore precedenti, comunque non oltre inizio dell’orario di lavoro.
Quanto alle cure termali, in via ordinaria si deve dare corso alla fruizione nell’ambito del periodo di ferie. Solamente per le categorie dei mutilati, e degli invalidi di guerra e per servizio, è normativamente possibile effettuare le cure prescritte in relazione al proprio stato di invalidità utilizzando l’istituto della malattia.
Occorre ricordare che l’articolo 3, comma 42, della legge n. 537/1993, ha disposto la abrogazione della possibilità di essere collocati in congedo straordinario o aspettativa per infermità. Per il legislatore, in caso di indifferibilità delle cure che viene debitamente certificata dal medico è possibile dare corso, è possibile dare corso alla fruizione del congedo per malattia. Esso deve essere incluso nel periodo di comporto: in questa direzione vanno le previsioni...