I SEGRETARI NEL DECRETO LEGGE 19/2026 SULL’ATTUAZIONE DEL PNRR
determinazione delle capacità assunzionali
I SEGRETARI NEL DECRETO LEGGE 19/2026 SULL’ATTUAZIONE DEL PNRR
a cura di Arturo Bianco
23 Febbraio 2026
Il costo dei segretari comunali negli enti fino a 3.000 abitanti deve essere escluso dalla spesa del personale che serve a rispettare quella media del triennio 2011/2013 o del 2008 e dal tetto al salario accessorio, mentre è compresa in quella che gli enti devono assumere per la determinazione delle capacità assunzionali
La spesa che i comuni fino a 3.000 abitanti sostengono per il trattamento economico fondamentale ed accessorio dei segretari comunali deve essere esclusa dagli oneri per il personale. E’ questa una delle scelte di maggiore rilievo contenuta nel decreto legge n. 19/2026 “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione”. Ricordiamo che il Decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio, dopo essere stato approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 29 gennaio 2026. Come si vede tra l’adozione e la pubblicazione sono passati ben 21 giorni.
La disposizione vuole stimolare i piccoli comuni a dotarsi, quanto meno in forma associata, del segretario comunale. Si deve sottolineare che questa esclusione si estende anche agli enti che avevano già il Segretario comunale.
Tra le altre disposizioni contenute nel decreto si segnalano le seguenti: il rafforzamento delle conferenze di servizi e la semplificazione delle sue regole di funzionamento; l’ampliamento delle segnalazioni certificate di inizio attività, cd SCIA, e la introduzione di numerose forme di snellimento nelle attività delle PA, con particolare riferimento agli adempimenti dei cittadini, a cominciare dalla tessera elettorale digitale, dall’inserimento nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) delle informazioni sulla identità digitale e dal divieto dettato alle PA di chiedere informazioni digitali che sono già possedute da una qualunque amministrazione pubblica.
IL DETTATO LEGISLATIVO
L’articolo 3, comma 3, del decreto stabilisce la esclusione a partire dallo scorso 20 febbraio, cioè dal giorno dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del provvedimento, della spesa dei segretari dei comuni fino a 3.000 abitanti dagli oneri per il personale. Tale esclusione riguarda il tetto degli oneri sostenuti a questo titolo mediamente nel triennio 2011/2013 per i comuni già assoggettati ai vincoli del patto di stabilità (quindi quelli con popolazione superiore a 1.000 abitanti) e nell’anno 2008 per quelli che non erano assoggettati ai vincoli del patto di stabilità (quindi i municipi con popolazione fino a 1.000 abitanti), cioè le previsioni dettate dai commi da 557 a 562 della legge n. 296/2006. Tale esclusione si estende anche al tetto del salario accessorio del 2016, cioè alle previsioni dettate dall’articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017. Non essendo prevista dal legislatore, si deve trarre la conclusione che questi oneri continuano ad essere previsti nella spesa del personale di cui all’articolo 33 del d.l. n. 34/2019, cioè quella che serve a determinare le capacità assunzionali delle amministrazioni.
Gli oneri esclusi sono le seguenti voci del CCNL 16.7.2024, comprensive degli aumenti disposti da tale contratto: il trattamento economico tabellare (comma 3 dell’articolo 57); la retribuzione di posizione (comma 1 dell’articolo 58) e la retribuzione di risultato (comma 2 dell’articolo 61).
La disposizione si completa con la proroga fino a tutto il 2026 della disposizione dell’articolo 3, comma 6, del d.l. n. 44/2023 che consente ai comuni sprovvisti di segretario alla data di entrata in vigore di tale provvedimento di considerare gli oneri per le assunzioni dei segretari, al netto dei contributi del Ministero dell’Interno per i comuni fino a 5.000 abitanti di cui all’articolo 31 bis, comma 5, del d.l. n. 152/201, in deroga dal tetto di spesa del personale di cui ai commi da 557 a 562 della...





