I VINCOLI DA RISPETTARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE
articolo 7 del d.lgs. n. 165/2001
I VINCOLI DA RISPETTARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE
a cura di Arturo Bianco
29 Maggio 2025
Tutte le PA devono rispettare i vincoli dettati dall’articolo 7 del d.lgs. n. 165/2001 nel conferimento di incarichi di collaborazione, tra cui l’assenza delle professionalità nell’ente, il requisito della elevata qualificazione delle attività e la scelta con procedura comparativa
Le amministrazioni pubbliche per il conferimento di incarichi di collaborazione devono accertare l’assenza di professionalità interna, che le attività svolte siano di elevata qualificazione, che i collaboratori siano scelti sulla base di procedure comparative e che siano rispettati i vincoli di trasparenza dettati dal d.lgs. n. 33/2013. E’ quanto ci ricordano le sezioni di controllo della Corte dei Conti, da ultimo le deliberazioni delle sezioni dell’Emilia Romagna n. 62/2025 e del Piemonte n. 73/2025.
In premessa occorre ricordare che la competenza all’adozione del regolamento appartiene alla giunta e che non è consentito un intervento di tale organo nella scelta del collaboratore. Ed ancora che alla Corte dei Conti “spetta .. una duplice forma di controllo: oltre al controllo sulla gestione relativo ai singoli atti, anche il controllo sui regolamenti emanati dagli enti locali per il conferimento di incarichi a soggetti esterni alla pubblica amministrazione”. E che, mentre l’incarico professionale è caratterizzato principalmente dalla prestazione di natura personale, l’appalto ha per oggetto una attività di tipo imprenditoriale, comprendente l’organizzazione dei mezzi e l’assunzione dei rischi di gestione da parte dell’appaltatore”.
A completamento di questa indicazione viene chiarito che “qualora sia prevalente il carattere personale o intellettuale della prestazione richiesta, anziché quello imprenditoriale, l’incarico al professionista esterno è riconducibile al contratto d’opera (art. 2222 cod. civ.), e non al contratto di appalto di servizi.
L’ASSENZA DI PROFESSIONALITA’
Il vincolo dell’accertamento dell’assenza di professionalità interna prima del conferimento di un incarico di collaborazione non è soddisfatto dalla richiesta di disponibilità dei dipendenti allo svolgimento di questa attività: “quello dell’autosufficienza organizzativa è principio immanente all’ordinamento e comporta che il ricorso a professionalità esterne per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, tanto nel caso di conferimenti di incarichi quanto nel caso di ricorso all’appalto di servizi, debba essere considerata un’extrema ratio, cui ricorrere solo in casi eccezionali”. “Le PA devono svolgere le loro funzioni con la propria organizzazione e con il proprio personale e solo in casi eccezionali -e negli stretti limiti previsti dalla legge- possono ricorrere all’impiego di personale esterno”. Di conseguenza, “la scelta di affidare l’incarico a soggetto esterno per un’attività - che non richiede professionalità specifiche - di segreteria, di raccolta, inserimento e monitoraggio dati, risulta assolutamente priva di motivazione, ritenendo erroneamente che alla mancata manifestazione di disponibilità corrisponda una impossibilità di utilizzo del personale interno”. E’ illegittima la previsione per cui, pur in presenza di una professionalità interna è possibile il conferimento di questi incarichi una volta che sia stata accertata “l’impossibilità della stessa a garantire la prestazione nei tempi richiesti”.
L’ELEVATA QUALIFICAZIONE