IL CALCOLO DELLE ANZIANITA’ E LE PROGRESSIONI VERTICALI
procedure di progressione verticale
IL CALCOLO DELLE ANZIANITA’ E LE PROGRESSIONI VERTICALI
a cura di Arturo Bianco
19 Dicembre 2022
Nel calcolo della anzianità per la maturazione delle progressioni verticali devono essere conteggiati i periodi di assunzione a tempo determinato, mentre le amministrazioni possono legittimamente escludere i periodi maturati per convenzioni per la gestione associata.
Le amministrazioni devono considerato come pienamente legittimo che nelle procedure di progressione verticale, ai fini della determinazione della anzianità, sia calcolato il periodo di assunzione a tempo determinato, mentre gli stessi possono legittimamente escludere da tale conteggio tutto il periodo di anzianità che è maturato sulla base di una convenzione per la gestione associata. Sono questi gli importanti, e per molti aspetti innovativi, principi che sono stati fissati dalla recente sentenza della prima sezione del Tar di Reggio Calabria n. 721/2022.
LA FORMULA UTILIZZATA NEL CURRICULUM
Preliminarmente viene osservato che non costituisce motivo di esclusione dalla procedura il fatto che un candidato, “in uno con la domanda di partecipazione alla selezione aveva in effetti prodotto il proprio curriculum vitae, limitandosi ad utilizzare una formula diversa da quella prescritta dal bando per attestare la veridicità dei dati ivi riportati e per assumersi la responsabilità di dichiarazioni mendaci, circostanza questa che non può portare all'esclusione del candidato risolvendosi in una mera irregolarità. In ogni caso nella fattispecie in esame sarebbe stato possibile fare legittimamente ricorso al soccorso istruttorio, trattandosi di un istituto che consente proprio la regolarizzazione o il completamento di certificati, documenti o dichiarazioni già esistenti”.
LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO
Viene respinta la eccezione tesa ad escludere la possibilità di calcolo dei periodi di assunzione a tempo determinato per la determinazione della anzianità: “ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato svuoterebbe di ogni sostanza gli obiettivi della direttiva 1999/70 nonché dell'accordo quadro, ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”.
LA UTILIZZAZIONE SULLA BASE DI CONVENZIONI
Relativamente al servizio prestato sulla base di una convenzione è legittima, in virtù del dettato del bando, la esclusione ai fini del calcolo del periodo di anzianità richiesto: “nella vicenda..."