IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE
rispetto degli obblighi di pubblicità
IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE
a cura di Arturo Bianco
22 Maggio 2023
Il legislatore vuole limitare il conferimento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni da parte delle PA, nonché impone il rispetto di vincoli di controllo da parte dei revisori dei conti e di trasmissione alle sezioni di controllo della Corte dei Conti ed il rispetto degli obblighi di pubblicità
I presupposti per il conferimento di incarichi esterni, la necessità del controllo da parte dei revisori dei conti ed i vincoli di comunicazione alla Corte dei Conti e di pubblicità sono riassunti nella deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Sicilia n. 71/2023. Essa chiarisce che tali vincoli si applicano anche agli incarichi conferiti per l’attuazione del PNRR.
Alle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti devono essere trasmessi gli atti di spesa di importo superiore a 5.000 euro di conferimento di incarichi di collaborazione (articolo 1, comma 173, legge n. 266/2005), disposizione che è finalizzata a permettere lo svolgimento di un’attività di controllo collaborativo. Permane l’obbligo di trasmissione degli atti di conferimento degli incarichi di consulenza e di studio ai revisori dei conti prima della loro adozione, sulla base delle previsioni dettate dall’articolo 1, comma 42, della legge n. 311/2004. La disposizione fondamentale di riferimento è contenuta nell’articolo 7, in particolare ai commi 6 e seguenti, del d.lgs. n. 165/2001.
LE LIMITAZIONI
La logica ispiratrice delle scelte legislative è la seguente: “una linea interpretativa restrittiva costante; e ciò in quanto, in un’ottica di contenimento dei costi e di valorizzazione delle risorse interne, le amministrazioni pubbliche sono chiamate a svolgere le loro funzioni facendo ricorso alla propria organizzazione e al proprio personale e, solo in casi eccezionali e negli stretti limiti previsti dalla legge, possono ricorrere a personale esterno”. I presupposti che legittimano tali conferimenti sono i seguenti: “straordinarietà ed eccezionalità delle esigenze da soddisfare; oggetto della prestazione (che deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente); accertata impossibilità oggettiva di utilizzo delle risorse umane disponibili al proprio interno (con indefettibile presupposto la ricognizione e la certificazione dell’assenza di specifiche professionalità, da accertare sia nei termini di assoluta inesistenza nell’ente di personale interno astrattamente idoneo sia nel senso di indisponibilità soggettiva di figure professionali che possano espletare i compiti richiesti, indisponibilità de facto, sia per problematiche che non possano essere adeguatamente o tempestivamente risolte avvalendosi delle professionalità interne); temporaneità delle prestazioni oggetto della consulenza ed...