IL CONFLITTO DI INTERESSI NEI CONCORSI E NELLE PROGRESSIONI VERTICALI
non maturazione dei vincoli di astensione per la parentela
IL CONFLITTO DI INTERESSI NEI CONCORSI E NELLE PROGRESSIONI VERTICALI
a cura di Arturo Bianco
27 Ottobre 2026
La non maturazione dei vincoli di astensione per la parentela non esclude che esso possa insorgere nel momento in cui questo fatture si somma ad una particolare assiduità ed intensità delle relazioni.
Anche se i rapporti di parentela del quinto grado non impongono un obbligo di astensione, può maturare un conflitto di interesse per il sommarsi di tale fattore con la presenza di rapporti assidui ed intensi. La illegittimità emerge in modo particolarmente forte nel caso in cui nella concreta valutazione è emersa una condizione di favore per il candidato. E’ quanto ha stabilito la sentenza della prima sezione del Tar della Calabria n. 1578/2026. La sentenza è dettata con riferimento ad una progressione verticale, ma i suoi principi si possono applicare anche ai concorsi pubblici.
LA COMPETENZA A GIUDICARE
In premessa viene ricordato che “la procedura oggetto di causa integra una progressione tra le aree (c.d. progressione verticale) disciplinata in via derogatoria, in quanto consente l’accesso all’area superiore prescindendo dal possesso del titolo di studio ordinariamente richiesto per l’inquadramento nella medesima area e, segnatamente, della laurea, normalmente necessaria per l’accesso all’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione. Ciò posto, occorre rilevare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, tanto delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione quanto del giudice amministrativo, le controversie aventi ad oggetto le procedure di progressione verticale rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001. Tale conclusione trova fondamento nella natura sostanzialmente concorsuale della
procedura, la quale, pur essendo riservata al personale già dipendente dell’amministrazione, è finalizzata all’accesso ad un’area professionale superiore e ad un diverso inquadramento giuridico ed economico, con conseguente instaurazione di un nuovo e distinto rapporto di servizio sotto il profilo funzionale”.
I RAPPORTI DI PARENTELA
Nel merito leggiamo che “l’art. 51 c.p.c., per giurisprudenza pacifica applicabile alle procedure comparative, impone l’obbligo di astensione in presenza di rapporti di parentela entro il quarto grado. La disposizione, dal carattere eccezionale, non è suscettibile di essere applicata analogicamente a rapporti parentali che, pur presenti, abbiano diversa consistenza, salvo che non emergano elementi concreti, puntualmente allegati, dai quali desumere che il caso di specie, pur non sussumibile nel disposto dell’articolo citato, costituisca un conflitto di interessi disciplinato dagli artt. 6-bis della L. 241/90 e 7 del dpr n. 62/2013”.
Di conseguenza, leggiamo che “una situazione di conflitto di interessi in senso proprio e stretto è..."







