IL FONDO: LE RISORSE ETEROFINANZIATE ED IL TETTO
costituzione del fondo per la contrattazione decentrata dell’anno 2022
IL FONDO: LE RISORSE ETEROFINANZIATE ED IL TETTO
a cura di Arturo Bianco
19 Luglio 2022
Nella costituzione del fondo per la contrattazione decentrata dell’anno 2022 le amministrazioni locali devono rispettare il tetto del salario accessorio del 2016: al di fuori vanno le risorse che sono etero finanziate e, quindi, non incidono sul bilancio dell’ente.
Appare necessario che le amministrazioni locali e regionali diano corso alla costituzione del fondo per la contrattazione decentrata dell’anno 2022. Non è opportuno attendere il nuovo CCNL, che sarà stipulato definitivamente non prima di ottobre o novembre. Per le risorse aggiuntive che il contratto destinerà al salario accessorio si potrà sempre dare corso alla sua modifica. Appare quanto mai necessario che si dia anche seguito alla contrattazione collettiva decentrata integrativa per quest’anno, così da evitare i rischi connessi alla sua tardività.
LA COSTITUZIONE DEL FONDO
Nella costituzione del fondo per la contrattazione decentrata le regole in vigore sono sempre quelle dell’anno 2021. Quindi, nella parte stabile si deve dare corso alla modifica solamente per inserire la RIA e gli assegni ad personam dei cessati del 2021 ed all’eventuale aumento nel caso di incremento del personale in servizio rispetto a quelli presenti al 31.12.2018. Nella parte variabile, oltre alla inclusione della parte della RIA e degli assegni ad personam dei cessati 2021 non erogati, si deve dare corso all’inserimento delle risorse previste da specifiche disposizioni di legge, nonchè delle risorse di parte stabile e del fondo per il lavoro straordinario non utilizzati.
La costituzione deve essere fatta dall’ente e non è oggetto di contrattazione collettiva decentrata integrativa, ma solamente di informazione ai soggetti sindacali, quindi la RSU e le organizzazioni firmatarie del contratto nazionale del 21.5.2018.
LE RISORSE ETERO FINANZIATE
Le deroghe al tetto del salario accessorio del 2016 sono fissate dal legislatore, costituendo una eccezione ai principi di carattere generale, e sono consentite per risorse eterofinanziate che non impattino in termini sostanziali sul bilancio dell’ente. Sono queste le indicazioni di maggiore rilievo contenute nella deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia n. 111/2022.
Viene dettato il seguente principio: “La possibilità del superamento dei limiti di spesa di cui all’articolo 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, deve ritenersi consentita nel caso in cui le risorse affluiscano ai fondi per la contrattazione integrativa solo in modo figurativo, in quanto etero-finanziate e, pertanto, senza che impattino effettivamente sui bilanci e, più in generale, al verificarsi delle seguenti condizioni: le risorse impiegate devono essere totalmente coperte dalla fonte esterna; le risorse devono esaustivamente remunerare sia lo svolgimento delle funzioni sia il trattamento accessorio; l’ente interessato dovrà verificare sia a preventivo che a consuntivo l’effettiva...