IL LAVORO AGILE O SMARTWORKING
Le amministrazioni pubbliche sono tenute ad introdurre il lavoro cd agile o smart-working
IL LAVORO AGILE O SMARTWORKING
Le amministrazioni pubbliche sono tenute ad introdurre il lavoro cd agile o smart-working
09 Marzo 2020
Le amministrazioni pubbliche sono tenute ad introdurre il lavoro cd agile o smart-working: la fase di sperimentazione nella sua applicazione è da considerare conclusa e la mancata introduzione di questo strumento determina la maturazione di responsabilità dirigenziale o di risultato.
Tra gli effetti che sono determinati dalla condizione di emergenza derivante dalla epidemia Covid-2019 vanno segnalati la concreta sperimentazione della utilizzazione del lavoro agile o smart-working e del telelavoro da parte di molte PA e la dichiarazione della conclusione della fase di sperimentazione, con la conseguenza che tutte le PA sono impegnate a dare una risposta positiva ad almeno il 10% delle richieste. La mancata applicazione di questi istituti determina la maturazione di responsabilità dirigenziale o di risultato, con la conseguente sottolineatura del ruolo centrale che assumono sia gli organismi di valutazione, comunque denominati, che i comitati unici di garanzia.
LA DEFINIZIONE
Il Ministero del Lavoro dà la seguente definizione di lavoro agile o smart working è: “una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall'assenza di vincoli orari o spaziali e un'organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro; una modalità che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, al contempo, favorire la crescita della sua produttività”.
La legge 81/2017, all’articolo 18, così definisce le modalità e le finalità del lavoro agile: “incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, promuovono il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva”.
Mentre il telelavoro è una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa che si articola esclusivamente nella sua effettuazione da una postazione diversa, con il lavoro agile o smart working la prestazione può essere “eseguita in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno, ma senza stabilire una postazione fissa. Non ci sono vincoli di spazio e tempo, l’unico vincolo sono i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Si può lavorare da qualsiasi luogo (dentro e fuori l’azienda), non si timbra un cartellino, non si fanno pause in orari predefiniti. L’azienda e il dipendente ridefiniscono in maniera flessibile le modalità di lavoro, quello su cui ci si focalizza è il raggiungimento di obiettivi e risultati”.
IL QUADRO NORMATIVO
Le norme di riferimento sono le seguenti:
a) il d.l. n. 9/2020 che conclude la sperimentazione della introduzione del lavoro agile nelle PA;