IL MANCATO SUPERAMENTO DEL PERIODO DI PROVA
I margini a disposizione delle amministrazioni pubbliche per recedere dal rapporto di lavoro...
IL MANCATO SUPERAMENTO DEL PERIODO DI PROVA
I margini a disposizione delle amministrazioni pubbliche per recedere dal rapporto di lavoro durante il periodo di prova sono assai ampi e non richiedono una specifica motivazione, fermo restando che non si può dare corso a comportamenti discriminatori.
14 Ottobre 2019
I margini a disposizione delle amministrazioni pubbliche per recedere dal rapporto di lavoro durante il periodo di prova sono assai ampi e non richiedono una specifica motivazione, fermo restando che non si può dare corso a comportamenti discriminatori.
Vi è una rilevante ampiezza della possibilità per una pubblica amministrazione di recedere dal rapporto di lavoro per il mancato superamento del periodo di prova. La relativa competenza spetta al dirigente, costituendo un atto gestionale. Sono questi i più importanti principi dettati dalla recente sentenza della sezione lavoro della Corte di Cassazione n. 20916/2019. Con questa pronuncia vengono riprese ed ampliate indicazioni giurisprudenziali già adottate e che sottolineano la differenza tra questo periodo e quello in cui è costituito il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
LA COMPETENZA
La prima indicazione è che la competenza in materia spetta al dirigente e non può essere in alcun modo assegnata alla giunta. Leggiamo che, a seguito della cd privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, “gli atti di gestione dei rapporti di lavoro dei dipendenti del comune sono riservati alla esclusiva competenza del personale che riveste la qualifica dirigenziale, le cui attribuzioni, ai sensi dell’articolo 107, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 possono essere derogata soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative”. Queste previsioni sono analoghe a quelle dettate per tutto il pubblico impiego dall’articolo 4, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001. Non vi sono su questo punto deroghe a favore della giunta, neppure nel caso in cui la stessa ritardi l’adozione delle disposizioni regolamentari e/o statutarie che definiscono le modalità di esercizio di questi compiti da parte dei dirigenti. Per cui spetta alla “competenza del dirigente adottare l’atto di recesso per mancato superamento del patto di prova”.