IL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI NEL DECRETO LEGGE N. 19/2024
attuazione del PNRR
IL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI NEL DECRETO LEGGE N. 19/2024
a cura di Arturo Bianco
08 Aprile 2024
Deroga rispetto al vincolo della adozione dei documenti contabili prima delle assunzioni per l’attuazione delle politiche di coesione; istituzione in tutte le province delle cabine di regia per l’attuazione del PNRR; conferma delle semplificazioni per le assunzioni di personale per la realizzazione delle opere non più finanziate dal Piano di Riprese e Resilienza
Le assunzioni di personale anche a tempo indeterminato per l’attuazione delle politiche di coesione finanziate dal Dipartimento possono essere effettuate anche dagli enti che non hanno approvato i documenti di bilancio; in tutte le province devono essere istituite dai prefetti le cabine di regia per l’attuazione del PNRR; aumento al 30% delle anticipazioni disposte dai soggetti attuatori; conferma delle norme sulla semplificazione del reclutamento e del conferimento di incarichi anche per le opere non più finanziate con il PNRR. Ed ancora, possibilità di nominare i Sindaci ed i Presidenti di provincia come commissari per l’attuazione di tali interventi, estendendo le disposizioni dettate per la realizzazione degli interventi di edilizia scolastica e misure per la riduzione dei tempi di pagamento: sono queste le principali disposizioni contenute nel d.l. n. 19/2024 “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”. Il testo è attualmente, in prima lettura, all’esame della commissione Bilancio della Camera dei Deputati.
LE ASSUNZIONI PER L’ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DI COESIONE
L’articolo 8 al comma 3 stabilisce che le assunzioni a tempo indeterminato finanziate dal Dipartimento per la coesione nelle regioni dell’Italia meridionale ex articolo 19, comma 1, d.l. n. 124/2023 del personale necessario per l’attuazione di tali obiettivi anche agli enti che non hanno approvato i propri documenti finanziari, modificando l’articolo 9, comma 1 quinquies, del d.l. n. 113/2016. Sulla base di questa modifica le assunzioni consentite a tali amministrazioni sono quelle a tempo determinato di vigili, addetti alla protezione civile, addetti alla istruzione pubblica, addetti ai servizi sociali e personale necessario per l’attuazione del PNRR, nonché a tempo indeterminato i dipendenti le cui assunzioni finanziate dal Dipartimento per le politiche di coesione.
LE CABINE DI REGIA
Viene prevista dall’articolo 9 la istituzione da parte dei Prefetti in ogni provincia e città metropolitana di una cabina di regia per rafforzare il monitoraggio su base territoriale dell’attuazione del PNRR, per rafforzare la collaborazione tra le varie amministrazioni, per aumentare il supporto agli enti locali e per mettere in circolazione le buone prassi. La cabina deve essere attivata dal Prefetto, con la partecipazione del Presidente della provincia, del Sindaco del comune capoluogo o metropolitano, di rappresentanze della regione, dei comuni, delle amministrazioni statali titolari di interventi PNRR. Essa diventa titolare dei compiti di coordinamento che sono assegnati dal legislatore in via ordinaria ai sindaci.
Le indicazioni operative per la costituzione delle cabine di regia provinciali per l’attuazione del PNRR saranno fornite da una circolare del Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali e della RGS da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del DL, quindi entro i primi giorni del prossimo mese di maggio. Si può dare corso alla costituzione di specifici nuclei, composti da personale delle PA e da dipendenti dei soggetti incaricati del supporto tecnico operativo all’attuazione dei progetti del PNRR.
L’AUMENTO DELLE ANTICIPAZIONI