IL PERSONALE NELLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL D.L. MILLEPROROGHE
legge di conversione del d.l. n. 162/2019
IL PERSONALE NELLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL D.L. MILLEPROROGHE
legge di conversione del d.l. n. 162/2019
24 Febbraio 2020
Sono assai numerose ed importanti le novità dettate dalla legge di conversione del d.l. n. 162/2019, cd milleproroghe. Esse spaziano dai segretari comunali, alle capacità assunzionali, alle procedure per le assunzioni, ai vincoli di pubblicità dei dati sui dirigenti pubblici.
Le novità dettate dalla legge di conversione del d.l. n. 162/2019, cd milleproroghe, in materia di personale delle PA sono così numerose ed importanti che il provvedimento può essere equiparato, per rilievo ai contenuti della intera manovra finanziaria di fine anno 2019, cioè legge di bilancio, d.l. cd fiscale e testo iniziale del decreto milleproroghe.
Vediamole di seguito in sintesi:
a) Stabilizzazioni: sono ampliati i termini entro cui le pubbliche amministrazioni possono effettuare stabilizzazioni di personale precario e quelli necessari per la maturazione della esperienza richiesta come lavoratori subordinati a tempo determinato. Le norme modificano l’articolo 20 del d.lgs. n. 75/2017, cd legge Madia. Rimangono invariate le altre disposizioni; per cui non vi è nessun prolungamento dei termini per la stabilizzazione, ex articolo 20, comma 2, cioè per coloro che hanno maturato l’anzianità triennale come dipendenti senza essere stati assunti con concorso e/o come collaboratori coordinati e continuativi. Così come non vi sono novità per il requisito vincolante della maturazione della anzianità presso lo stesso ente (tranne che per le gestioni associate dei comuni) e per il divieto di stabilizzazione del personale assunto ex articoli 90 e 110 del d.lgs. n. 267/2000;
b) Stabilizzazioni LSU: si concede più tempo ai comuni per presentare le richieste di finanziamento ed alla Funzione Pubblica per ripartire il finanziamento;
c) Progressioni verticali: ampliamento del numero al 30% dei posti messi a concorso nella categoria e spostamento del termine per la conclusione al 2022;
d) Scorrimento delle graduatorie: possibile anche per i posti di nuova istituzione;
e) Capacità assunzionali dei comuni che si collocano nella fascia intermedia: sono tenuti non più al rispetto del tetto di spesa per il personale dell’anno precedente, ma al non peggioramento del rapporto tra spesa del...