IL SALARIO ACCESSORIO DURANTE LE FERIE
a carico del fondo per la contrattazione decentrata
IL SALARIO ACCESSORIO DURANTE LE FERIE
a cura di Arturo Bianco
17 Settembre 2025
Per la Corte di Cassazione i dipendenti hanno diritto durante le ferie a tutte le indennità connesse allo svolgimento delle proprie mansioni, anche se i contratti ne subordinano la erogazione alla effettiva presenza. Le amministrazioni devono tenere conto del divieto di estensione del giudicato e che questi oneri sono comunque a carico del fondo per la contrattazione decentrata
Sulla base delle indicazioni dettate da alcune sentenze della sezione lavoro della Corte di Cassazione che riprendono principi fissati dalla giurisprudenza comunitaria, i dipendenti hanno diritto a ricevere durante le assenze per ferie e per permessi le indennità connesse allo svolgimento delle mansioni. Ci viene detto che il trattamento economico da erogare durante questi periodi deve essere non inferiore rispetto a quello ordinario, così da non scoraggiare i dipendenti dalla fruizione delle ferie e delle altre forme di assenza previste dal legislatore e dalla contrattazione nazionale. Sulla base di queste pronunce e su suggerimento e/o iniziativa di alcune organizzazioni sindacali, in molte amministrazioni viene richiesta la erogazione durante i periodi di ferie e di assenze previste dall’ordinamento dei compensi per la turnazione, per la reperibilità, per le condizioni di lavoro e per le attività svolte dai vigili all’esterno. Tale richiesta viene avanzata anche se per i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale degli enti locali e delle regioni le indennità di turnazione, per le condizioni di lavoro, per i vigili che lavorano all’esterno e per la reperibilità non spettano né durante i periodi di ferie, né durante le assenze nè quando le modalità di svolgimento della prestazione di lavoro non prevedono lo svolgimento di tali attività.
Le sentenze della Corte di Cassazione sono state dettate soprattutto per specifiche indennità del personale viaggiante di aziende di trasporto, ma i suoi principi si estendono a tutte le PA ed a tutti i compensi legati allo svolgimento delle mansioni proprie.
E’ del tutto evidente che l’affermarsi delle indicazioni dettate dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale solleva nelle amministrazioni numerosi ed assai rilevanti problemi interpretativi ed applicativi. A partire dal dubbio se dare corso al riconoscimento o meno di tali compensi durante i periodi di assenza e dalla eventuale corresponsione degli arretrati maturati negli ultimi anni.
LE INDICAZIONI DELLA CASSAZIONE
Il divieto di diminuire il trattamento economico dei dipendenti durante le ferie e le assenze è stato dettato, in applicazione della giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, dalle sentenze della sezione lavoro della Corte di Cassazione n. 6282/2025 e, in precedenza, n. 35146/2023. Si deve evidenziare che tutte e due queste sentenze si riferiscono a specifiche indennità previste dai contratti per i macchinisti ferroviari, indennità che non sono previste dal contratto del personale degli enti locali.
Ecco i punti di maggiore rilievo:
- “la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione ferie annuali retribuite contenuta nell'art. 7, n. 1, della Direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria.. una diminuzione della retribuzione..."