IL SUPERAMENTO DEL LAVORO AGILE ED I CONTROLLI SUL GREEN PASS
Dal 15 ottobre il lavoro agile non è più una modalità ordinaria di svolgimento
IL SUPERAMENTO DEL LAVORO AGILE ED I CONTROLLI SUL GREEN PASS
a cura di Arturo Bianco
11 Ottobre 2021
Dal 15 ottobre il lavoro agile non è più una modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa dei dipendenti pubblici e tutte le PA devono cominciare ad effettuare i controlli sul possesso del green pass da parte dei propri dipendenti.
I dipendenti pubblici tornano entro la fine del mese di ottobre al servizio in presenza. E’ questo il principali effetto del Decreto del Ministro per Pubblica Amministrazione sul superamento del lavoro agile in fase di emergenza che sta per essere emanato formalmente. Esso assegna 2 settimane per la sua attuazione, ed è già stato acquisito il via libera da parte della Conferenza Unificata tra Stato, regioni ed autonomie locali.
Obbligo di effettuazione delle verifiche sul possesso e sulla esibizione del green pass da parte dei dipendenti pubblici, con preferenza all’ingresso presso le sedi e, in caso di controlli a campione, per almeno il 30% del personale in servizio; divieto di collocamento in lavoro agile del personale che è sprovvisto di tale certificazione; irrogazione delle sanzioni ai dipendenti che sono presenti in servizio violando il divieto di accesso al luogo di lavoro per coloro che sono sprovvisti di tale documento di cui al d.l. n. 127/2021. Sono queste le principali indicazioni contenute nella bozza di Decreto del Presidente del Consiglio Ministri contenente le Linee Guida concreta attuazione dei controlli sul possesso e la esibizione del green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro pubblici.
Ambedue i provvedimenti entrano in vigore il 15 ottobre.
IL SUPERAMENTO DEL LAVORO AGILE
Il “rientro in presenza” dei dipendenti pubblici deve essere inteso come “svolgimento della prestazione lavorativa resa nella sede di servizio”.
Per dare corso all’attuazione del decreto è necessario che tutte le PA adottino entro i 15 giorni successivi alla sua entrata in vigore “le misure organizzative previste dal presente decreto per il rientro in presenza del personale dipendente”. La competenza è dei dirigenti.
Nell’attuazione del rientro presso le sedi le amministrazioni devono garantire “da subito la presenza in servizio del personale preposto alle attività di sportello e di ricevimento degli utenti (front office) e dei settori preposti alla erogazione dei servizi all’utenza (back-office)”.
Le amministrazioni possono prevedere una ampia flessibilità negli orari di entrata e di uscita del personale; tali fasce possono essere più ampie di quelle ordinariamente previste, così da ridurre la pressione sul trasporto pubblico locale. Si può anche andare in deroga “alle modalità previste dai contratti collettivi”, nel “rispetto del sistema di partecipazione sindacale”.
Il provvedimento indica le condizioni per potere comunque svolgere la prestazione in modalità cd agile. Il che deve essere ritenuto come una deroga avente un carattere eccezionale cui si potrà dare corso nel rispetto delle condizioni fissate dal decreto. Esse sono previste nelle more della disciplina che dovrà essere dettata dal contratto collettivo nazionale di lavoro e degli obiettivi che dovranno essere indicati nell’ambito del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, documento in cui confluisce il POLA (Piano Operativo per il Lavoro Agile). Non sono menzionati i lavoratori cd fragili. Si deve ricordare che, sulla base delle previsioni dettate dal d.l. n. 111/2021, convertito dalla legge n. 133/2021, per come spiegato dalla Funzione Pubblica “i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”.
IL CONTROLLO DEL GREEN PASS