IL TETTO AL SALARIO ACCESSORIO: LE INDICAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI
articolo 14, comma 1 bis, del d.l. n. 25/2025
IL TETTO AL SALARIO ACCESSORIO: LE INDICAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI
a cura di Arturo Bianco
02 Febbraio 2026
Le risorse etero finanziate non entrano nel calcolo del tetto del salario accessorio; gli aumenti destinati a questo fine sulla base delle previsioni dettate dall’articolo 14, comma 1 bis, del d.l. n. 25/2025 entrano nel tetto di spesa del personale e tali incrementi hanno una durata permanente, a prescindere dagli istituti per i quali sono utilizzati.
I pareri più recenti delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti ci dicono che le risorse eterofinanziate vanno al di fuori del tetto del salario accessorio e che gli aumenti deliberati dagli enti in applicazione dell’articolo 14, comma 1 bis, del d.l. n. 25/2025 vanno compresi nel tetto della spesa del personale e che hanno una durata permanente, per cui le amministrazioni non possono successivamente revocarli o diminuirli.
LE RISORSE ETEROFINANZIATE
Si deve dare corso alla “esclusione dai limiti posti al trattamento economico accessorio dal d.lgs. n. 75/2017 nel caso in cui le risorse affluiscano ai fondi per la contrattazione integrativa solo in modo figurativo, trattandosi di spese etero-finanziate che non impattano, di fatto, sul bilancio dell’ente locale, in considerazione della provenienza totalmente esterna della relativa provvista finanziaria .. In altri termini, si tratta di spese neutre rispetto alle quali la giurisprudenza contabile ha ammesso la non applicabilità dei limiti di spesa previsti in materia di personale”. E’ quanto ci dice la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Sardegna con la deliberazione n. 255/2025.
Ed inoltre, ha chiarito che “possono essere escluse dal limite di finanza pubblica posto alle spese complessive per il personale degli enti locali (art. 1, comma 557 e seguenti, della Legge n. 296/2006) anche quelle interamente gravanti sui fondi dell’Unione Europea o coperte da trasferimenti di soggetti privati; inoltre, sulla base dei più recenti approdi nomofilattici, risulta possibile, anche ai fini del rispetto del limite posto alla spesa complessiva per il personale, escludere le spese coperte da specifico finanziamento proveniente da altro ente pubblico, purchè vi sia assenza di ulteriori oneri a carico dell’ente locale (principio della neutralità finanziaria) e correlazione fra l’ammontare dei finanziamenti e le assunzioni effettuate, anche sotto il profilo temporale”. Queste risorse “costituiscono etero-finanziamenti, a condizione che vi sia assenza di ulteriori oneri a carico dell’ente locale (principio della neutralità finanziaria) e vi sia correlazione fra l’ammontare dei finanziamenti e le assunzioni effettuate, anche sotto il profilo temporale”. Queste somme infine “sono assoggettabili ai limiti e ai parametri per la capacità assunzionale degli enti locali previsti dall’articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34 e relative disposizioni attuative, fermo restando che il requisito relativo al rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione è da ritenersi soddisfatto, trattandosi di somme etero-finanziate”.
L’AUMENTO DELLA SPESA PER IL SALARIO ACCESSORIO
“Le maggiori risorse destinate al trattamento accessorio in attuazione di quanto previsto dall’art. 14, comma 1-bis, D.L. n. 25/2025, vanno computate ai fini del rispetto del limite complessivo alla spesa di personale, previsto dall’art. 1, commi 557 e ss., L. n. 296/2006”. E’ questa la indicazione di maggiore rilievo contenuta nella deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti delle Marche n...






