IL VINCOLO DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO E GLI EFFETTI DELLA SUA INOSSERVANZA
IL VINCOLO DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO E GLI EFFETTI DELLA SUA INOSSERVANZA
23 Giugno 2026
Occorre considerare che la costituzione del fondo per la contrattazione decentrata costituisce un vero e proprio obbligo per tutti gli enti locali; la inosservanza di tale vincolo determina come conseguenza che esso andrà costituito negli anni successivi per la sola parte stabile.
La mancata costituzione del fondo ed il mancato stanziamento delle relative risorse non impediscono che negli anni successivi questi fondi debbano essere costituiti per la parte stabile. In questa direzione vanno le indicazioni contenute nella deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Sicilia n. 90/2016.
LE REGOLE CONTABILI
In premessa ci viene ricordato che “la giurisprudenza contabile ha individuato tre fasi obbligatorie e sequenziali in cui si articola la gestione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata: l’individuazione a bilancio delle risorse, la costituzione del Fondo, l’individuazione delle modalità di ripartizione del Fondo mediante contratto decentrato”.
Ed ancora, “l’esigenza di una necessaria adozione di un atto di formale costituzione del Fondo da parte dell’amministrazione ha portato – a titolo esemplificativo - il giudice contabile ad escludere che, in mancanza di apposito atto formale di costituzione del Fondo, possano essere prese in considerazione le variazioni di bilancio, intervenute nel corso dell’esercizio di riferimento (…) ed apportate con deliberazioni di Giunta poi ratificate dal Consiglio, come idonee a prenotare nei documenti di bilancio il relativo stanziamento.. In altre parole, non appare ammissibile che dette modalità (la previsione in bilancio o le successive variazioni di bilancio ratificate formalmente dal Consiglio) possano atteggiarsi come modalità di effettiva costituzione del Fondo e di prenotazione delle relative risorse”. Inoltre, ci è stato detto che si deve ritenere che “la costituzione del Fondo sia atto da ricondurre alla competenza della dirigenza atteso che lo stesso deve essere non solo ricognitivo della presenza di sufficienti risorse in bilancio ma ben si colloca nell’ambito delle attribuzioni della stessa dirigenza in ordine alla verifica: della correttezza della quantificazione delle risorse iscritte in bilancio destinate alla contrattazione decentrata e del rispetto dei vincoli di finanza pubblica che ne influenzano la modalità di determinazione. Obblighi, questi ultimi, da ricondursi alla tipica funzione gestionale imputata alla dirigenza ed ai quali si ricollegano le relative responsabilità in caso di inadempimento (siano esse amministrativa, disciplinare o dirigenziale in relazione alle eventuali violazioni intervenute)”.
GLI EFFETTI DELLA MANCATA COSTITUZIONE
Di conseguenza, è stato chiarito che “l’effetto (…) della mancata costituzione del Fondo è quella di far confluire nel risultato di amministrazione, vincolato, la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, ovvero la parte stabile: con la conseguenza che tutte le risorse di natura variabile ivi incluse quelle da riportare a nuovo vanno a costituire vere e proprie economie di spesa”. E’ stato inoltre chiarito...







