LA CORTE DI CASSAZIONE SUL CONFERIMENTO DI MANSIONI SUPERIORI
trattamento economico per il conferimento e/o lo svolgimento di mansioni superiori
LA CORTE DI CASSAZIONE SUL CONFERIMENTO DI MANSIONI SUPERIORI
a cura di Arturo Bianco
20 Aprile 2026
Il diritto alla differenza di trattamento economico per il conferimento e/o lo svolgimento di mansioni superiori matura quando il dipendente svolge in modo prevalente le attività dell’area più elevata e non maturano invece per lo svolgimento dell’incarico di ufficiale di anagrafe da parte di un dipendente inquadrato come operatore esperto.
La Corte di Cassazione ha di recente fissato le condizioni che consentono la corresponsione della differenza di trattamento economico nel caso di conferimento, nonché di effettivo svolgimento di mansioni superiori.
LA PREVALENZA
Spetta il trattamento economico delle mansioni superiori nel caso in cui il dipendente le svolga per il periodo prevalente della sua attività lavorativa: è questo il principio fissato dalla sentenza della sezione lavoro della Corte di Cassazione n. 3185/2026.
Leggiamo che il ricorso contro il loro riconoscimento non è da considerare ammissibile perché la sentenza della Corte di Appello “non ha affermato che il lavoratore ha diritto alle differenze di retribuzione a prescindere dalla concretezza e dall’effettività delle mansioni svolte, ma in base alle buste paga ha ritenuto dimostrato che il OMISSIS nel periodo da 2009 al 2014 avesse svolto in modo prevalente mansioni superiori sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale. Proprio in ragione della dimostrata prevalenza, il giudice di appello ha escluso che il OMISSIS, lavoratore subordinato a tempo indeterminato, fosse tenuto a dimostrare tutte le singole ore in cui aveva svolto mansioni superiori (da lui indicate in numero maggiore rispetto a quello delle ore remunerate dall’Amministrazione)”. Deve trattarsi, dobbiamo ricordarlo, di una prevalenza sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale.
LE CONDIZIONI
Le mansioni superiori maturano quando il dipendente svolge attività ascrivibili ad una categoria o area o qualifica maggiore di quella di inquadramento. Sono queste le indicazioni di maggiore rilievo contenute nella sentenza della sezione lavoro della Corte di Cassazione n. 1753/2026.
Ci viene detto espressamente che “il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini. Ai fini dell'osservanza di tale procedimento, è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio, configurandosi, in caso contrario, il vizio di cui all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., per l'errata applicazione dell'art. 2103 c.c. ovvero, per il pubblico impiego contrattualizzato, dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001”.
Con riferimento al caso specifico, personale ex Croce Rossa Italiana, ha evidenziato che “i tratti differenziali tra le due Aree sono stati dunque individuati nei...








