LA CORTE DI CASSAZIONE SULL’OBBLIGO DI ASTENSIONE PER RAPPORTI PERSONALI
conferimento incarichi
LA CORTE DI CASSAZIONE SULL’OBBLIGO DI ASTENSIONE PER RAPPORTI PERSONALI
a cura di Arturo Bianco
15 Dicembre 2025
Anche in assenza di uno specifico vincolo legislativo matura l’obbligo di astensione in capo ai dipendenti che hanno stretti rapporti personali con colleghi nel caso di conferimento di incarichi che hanno un notevole rilievo.
I dipendenti pubblici devono astenersi nei casi in cui sono chiamati ad effettuare scelte discrezionali che hanno un carattere assai rilevante, come il conferimento di un incarico di posizione organizzativa, e che riguardano persone con le quali hanno uno stretto rapporto personale. Sono queste le indicazioni contenute nella ordinanza della sezione lavoro della Corte di Cassazione n. 29094/2025.
Viene dettato il seguente principio di diritto: “In tema di pubblico impiego privatizzato, l’esistenza, anche continuativa, di leciti rapporti personali extralavorativi tra un dipendente ed un superiore non ha alcun rilievo né sul piano della legittimità degli atti gestori, né sul piano della valutazione delle condotte degli interessati, salvo che nel caso di selezioni di diritto privato comportanti valutazioni discrezionali dei candidati per l’attribuzione di incarichi di rilievo, come quello di posizione organizzativa, ipotesi rispetto alle quali la P.A. è tenuta ad assicurare l’imparzialità di chi sia preposto alla scelta, in attuazione del principio di imparzialità che comunque ne connota l’operato ai sensi dell’art. 97 della Costituzione e che si traduce in corrispondenti obblighi di correttezza e buona fede, trovando applicazione le regole di cui all’art. 51 c.p.c., ivi compresa quella atipica che impone di evitare, secondo un costante indirizzo interpretativo, l’assunzione della decisione da parte di chi abbia con taluno un rapporto personale di tale intensità da fare sorgere il sospetto che il giudizio non sia stato improntato al rispetto dei menzionati principi”.
Occorre ricordare che, oltre ai vincoli di astensione dettati dal codice di procedura civile e contenuti nella legge n. 241/1990 per come riformulata dalla legge n. 190/2012, cd anticorruzione, occorre ricordare le previsioni dettate dal dpr n. 82/2023, cd codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Esso prende in esame le fattispecie dei dipendenti che devono adottare atti e/o rilasciare pareri e/o svolgere attività di istruzione nei procedimenti che interessano “persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi”. In tali casi scatta l’obbligo di astensione con il vincolo della segnalazione al proprio responsabile o dirigente.
I VINCOLI LEGISLATIVI
In materia di conflitto di interessi, per i giudici amministrativi «le cause di incompatibilità sancite dall'art. 51, c.p.c., estensibili, in omaggio al principio costituzionale di imparzialità, a tutti i campi dell'azione amministrativa, rivestono però carattere tassativo e, come tali, sfuggono all'estensione analogica, stante l'esigenza di assicurare la certezza...








