LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA
costituzione del fondo per la contrattazione decentrata dell’anno 2026
LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA
a cura di Arturo Bianco
13 Aprile 2026
Spetta agli enti, con una determinazione del dirigente o responsabile competente, preceduta da una deliberazione della giunta sugli aumenti che hanno un carattere discrezionale, costituire entro la fine del mese di aprile, se sono stati approvati il bilancio ed il PIAO, il fondo per la contrattazione decentrata del 2026.
Le singole amministrazioni devono dare corso alla costituzione del fondo per la contrattazione decentrata dell’anno 2026, applicando le novità -per la verità molto limitate- dettate dal CCNL 23 febbraio 2026. Ricordiamo che tale contratto conferma le regole introdotte dai CCNL 21 maggio 2018 e 16 novembre 2022, aggiungendo 3 nuove voci, che vanno considerate tutte in deroga al tetto del salario accessorio dell’anno 2016 e delle quali 1 ha carattere obbligatorio e altre 2 facoltativo e 2 sono finalizzate alla implementazione della parte stabile.
LE PROCEDURE
Il fondo deve essere costituito con una determinazione del dirigente o responsabile individuato come competente dall’ente, di norma è quello addetto al trattamento economico del personale. La giunta deve, prima di tale determinazione, intervenire con una propria deliberazione sull’inserimento nella parte variabile e la relativa quantificazione delle scelte che sono rimesse all’apprezzamento discrezionale delle amministrazioni, cioè: lettera b) articolo 79, comma 2, CCNL 16.11.2022 (fino allo 1,2% del monte salari 1997); lettera c) articolo 79, comma 2, CCNL 16.11.2022 (risorse connesse a scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti); articolo 79 comma 3 CCNL 16.11.2022 (fino allo 0,22% del monte salari 2018); articolo 58, comma 2, CCNL 23.2.2026 (fino allo 0,22% del monte salari 2021). La giunta deve inoltre deliberare l’eventuale incremento della parte stabile e delle risorse per le elevate qualificazioni di cui all’articolo 14, comma 1 bis, d.l. n. 25/2025 (incrementi fino a che si possa raggiungere il 48% del tabellare 2026).
Ricordiamo che, prima dell’avvio della contrattazione decentrata, le amministrazioni devono dare corso – in applicazione delle regole dettate dal CCNL 23.2.2026- ad una “esauriente informazione” ai soggetti sindacali e devono fornire “i dati a consuntivo sull’utilizzo delle risorse del Fondo dell’anno precedente”. Ed ancora, che il fondo deve essere costituito entro il mese di aprile e che sempre entro tale data occorre avviare le trattative per la stipula del contratto collettivo decentrato integrativo; tale vincolo produce i suoi effetti se le amministrazioni hanno approvato il bilancio preventivo ed hanno adottato il PIAO.
Il fondo deve essere corredato dal parere del o dei revisori dei conti; per la Ragioneria Generale dello Stato tale parere può essere reso anche unitamente a quello sulla ipotesi di contratto decentrato.
LA PARTE STABILE
Nella parte stabile del fondo del 2026 occorre confermare tutte le voci di quello dell’anno 2025.
Si deve ricordare che i differenziali delle progressioni economiche di cui ai CCNL 21 maggio 2028 e 16 novembre 2022, nonché gli aumenti di 83,20 euro e di 84,50 voluti da tali intese e i differenziali tra i dipendenti in servizio alla data dello 1 aprile 2023 ed inquadrati nelle posizioni B1 e B3 rispetto a quelli D1 e D3, devono essere confermati sempre nella stessa misura, per l’ultima voce a partire dalla cifra indicata nell’anno 2024. Ed ancora, che la Ria dei dipendenti cessati dal servizio a partire dall’anno 2016 rimane invariata, fatti salvi gli aumenti che derivano da nuove cessazioni che si sono verificate successivamente ed ancora che questi incrementi..."






