LA DURATA MINIMA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI A TEMPO DETERMINATO
stesso articolo 19, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001
LA DURATA MINIMA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI A TEMPO DETERMINATO
a cura di Arturo Bianco
03 Giugno 2025
La Corte di Cassazione, modificando le indicazioni fornite in precedenza, ha stabilito che non vi è una durata minima degli incarichi dirigenziali a tempo determinato, a differenza di quanto previsto per quelli a tempo indeterminato, per i quali vale il vincolo della durata per almeno 3 anni.
Gli incarichi dirigenziali conferiti a tempo determinato nelle regioni, ai sensi dell’articolo 19 comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, e negli enti locali, ai sensi dell’articolo 110 del d.lgs. n. 267/2000, possono avere una durata inferiore a 3 anni, mentre quelli conferiti a dirigenti a tempo indeterminato dell’amministrazione devono necessariamente avere una durata minima triennale, per come previsto dallo stesso articolo 19, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001. Sono questi i principi affermati dalla sentenza della sezione lavoro della Corte di Cassazione n. 31546/2025. Occorre evidenziare che siamo in presenza di una radicale modifica della interpretazione rispetto alle indicazioni dettate dalla sentenza della stessa sezione della Cassazione n. 478/2014 e da quelle che sono state emanate successivamente. Sulla base di tali orientamenti gli incarichi conferiti ai sensi dell’articolo 110 del d.lgs. n. 267/2000, nonostante le previsioni dettate dallo stesso articolo, devono avere una durata minima triennale sulla base delle indicazioni dettate dall’articolo 19, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001. Era stato inoltre stabilito da queste sentenze che tale durata può superare anche il mandato amministrativo del Sindaco o Presidente, nonostante le diverse indicazioni dettata dal testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
I PRINCIPI DETTATI DALLA CASSAZIONE
Si deve pervenire alla conclusione che non vi è un obbligo a che questi incarichi abbiano una durata minima triennale sulla base del “tenore letterale dell'art 19, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001, il quale non prevede un termine minimo per i rapporti ai quali si riferisce, differentemente dall'art. 19, comma 2”, che invece fissa la durata minima di 3 anni per gli incarichi dirigenziali e che si riferisce a quelli conferiti ai dirigenti a tempo indeterminato. Viene inoltre evidenziato dalla sentenza che viene dal legislatore “fissato un termine minimo di durata degli incarichi dall'art. 19, comma 2, in quanto vengono in rilievo dipendenti assunti in seguito a pubblico concorso e destinati stabilmente a operare all'interno della P.A., laddove l'art. 19, comma 6, si riferisce a soggetti che sono esterni alla P.A. e che, spirato il contratto, non è detto continueranno ad essere destinati ad occuparsi di attività più specifiche e hanno degli obiettivi tarati sulle particolari competenze che hanno condotto alla loro assunzione”. Ed ancora, ci viene detto che occorre “coordinare il piano testuale - che non prevede appunto un termine minimo per gli incarichi di cui all'art. 19, co. 6 cit. - con quello sistematico, tale per cui quegli incarichi, proprio per la loro specialità ed eccezionalità - riconnessa al coordinarsi dell'assenza di figure specifiche nella dirigenza di ruolo con l'esperienza e capacità di singoli (esterni o interni alla P.A.) - non soggiacciono alle regole di durata proprie degli ordinari incarichi dirigenziali; viceversa - a parte la durata massima essenziale per assicurare che la P.A si doti mediante concorso o mobilità delle posizioni di cui ha bisogno - a regolare tali rapporti, proprio per le ragioni del sorgere di essi, sta la disciplina loro propria, anche sul piano contrattuale individuale”.
I PRECEDENTI ORIENTAMENTI DELLA CORTE DI CASSAZIONE
Si deve ricordare che nella citata sentenza n. 478/2014 della Corte di Cassazione...