LA IPOTESI DI CCNL DEL TRIENNIO 2025/2027: LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
recupero dei debiti maturati a seguito della flessibilità
LA IPOTESI DI CCNL DEL TRIENNIO 2025/2027: LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
a cura di Arturo Bianco
01 Settembre 2026
L’ampliamento da 2 a 3 del numero dei mesi per il recupero dei debiti maturati a seguito della flessibilità; la corresponsione durante le ferie delle indennità di turno, di servizio esterno dei vigili e per le condizioni di lavoro; la equiparazione della durata delle ferie dei dipendenti neo assunti a quella dei dipendenti in servizio da più di 3 anni.
E’ stata sottoscritta lo scorso 21 luglio la ipotesi di CCNL del personale delle funzioni locali per il triennio 2025/2027. Tale intesa è in attesa della approvazione da parte del Governo e della successiva registrazione da parte della Corte dei Conti per potere approdare alla stipula definitiva, che è prevista per il prossimo autunno.
Sono molte ed importanti le novità dettate da questa ipotesi. Tra di esse assumono un rilievo particolare le disposizioni dettate in materia di rapporto di lavoro. Il riferimento va alle previsioni che sono contenute nel titolo V, articoli da 25 a 34 compreso e che sono strutturate in tre capi.
Siamo in presenza di un insieme di disposizioni che modificano in primo luogo le regole dettate per l’orario di lavoro, con riferimento a quello multiperiodale ed alle forme di flessibilità in entrata ed in uscita. Ed ancora, occorre segnalare le innovazioni dettate sulla disciplina dei permessi, delle assenze e dei congedi, le nuove regole sono dettate per le aspettative previste da disposizioni di legge, per le cd terapie salvavita, per i congedi dei genitori, per le ferie (con particolare riferimento alla inclusione nel trattamento economico delle indennità di turno, servizio esterno dei vigili e per le condizioni di lavoro), per le ferie cd solidali (la cui utilizzazione è estesa anche alle malattie del congiunto e dei parenti ed affini fino al secondo grado), per le assenze per visite mediche, terapie o prestazioni specialistiche o esami diagnostici (con la inclusione di quelle effettuate dal medico di famiglia).
Ed infine facciamo riferimento alle disposizioni per la disciplina della formazione del personale, con particolare riferimento ai principi da rispettare per l’adozione degli specifici piano ed ivi compresi -per la prima volta- forme di intervento specifico che devono essere previste per i dipendenti affetti da gravi forme di disabilità.
L’ORARIO DI LAVORO MULTIPERIODALE E FLESSIBILE
La prima novità è la previsione di un possibile intervento della contrattazione decentrata per disciplinare le esigenze di conciliazione vita lavoro, con la indicazione di specifiche condizioni, nell’articolazione dell’orario multiperiodale, istituto che viene rilanciato dalla ipotesi di contratto nazionale, anche se concretamente esso risulta essere utilizzato solamente in misura assai ridotta, con ciò privando le amministrazioni di un importante strumento di flessibilità. Le disposizioni sono contenute nell’articolo 25.
Si dispone l’allungamento a 3 mesi del periodo di tempo per il recupero dei debiti orari accumulati con la flessibilità in entrata e/o in uscita. Le disposizioni sono contenute nell’articolo 26.
L’ultima novità di rilievo sul tema è la inclusione dei dipendenti che vivono in località dalle quali è disagevole raggiungere il luogo di lavoro tra coloro che possono avere forme di flessibilità maggiori. Ricordiamo la conferma di forme di flessibilità in entrata ed in uscita per tutti i dipendenti e di forme ulteriori per i dipendenti che si trovano in condizioni particolari, quali ad esempio coloro che assistono congiunti disabili. Le disposizioni sono contenute nell’articolo 26.
I CONGEDI ED I PERMESSI






