LA LEGGE DI BILANCIO 2026: iL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO
Introduzione di una imposta sostitutiva del 15% su 800 euro
LA LEGGE DI BILANCIO 2026: iL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO
a cura di Arturo Bianco
22 Gennaio 2026
Introduzione di una imposta sostitutiva del 15% su 800 euro del trattamento economico accessorio dei dipendenti delle PA e stanziamento di risorse per finanziare gli aumenti del fondo per le risorse decentrate dei comuni, che possono inoltre destinare una parte degli aumenti del fondo e delle elevate qualificazioni al personale delle unioni dei comuni.
La legge n. 199/2025, cd di bilancio 2026, prevede la istituzione di una imposta sostitutiva del 15% su 800 euro annui di trattamento accessorio per i dipendenti delle PA che hanno un reddito fino a 50.000 euro e lo stanziamento di di 50 milioni di euro per il 2027 e 100 a partire dal 2028 per il finanziamento dei maggiori oneri che saranno sostenuti dai comuni che aumentano i fondi per la contrattazione decentrata del proprio personale dipendente. La norma consente altresì ai comuni la possibilità di trasferire risorse alle unioni di cui fanno parte per l’incremento del salario accessorio.
E’ opportuno ricordare che, anche se non vi è una espressa previsione nella legge di bilancio 2026, tutte le PA, comprese le regioni e gli enti locali, devono applicare le previsioni dettate dalla legge di bilancio del 2025 con la quantificazione dei maggiori oneri per il rinnovo dei CCNL del triennio 2025/2027, quindi prevederne nei bilanci preventivi il finanziamento.
L’IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL SALARIO ACCESSORIO
Il comma 237 della legge n. 199/2025, cd di bilancio 2026, introduce un vantaggio in termini di riduzione della tassazione su una quota pari ad 800 euro annui del trattamento economico accessorio per i dipendenti pubblici che hanno un reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro su base annua. La disposizione si applica esclusivamente nell’anno 2026. Essa consente di operare su queste somme, ivi comprese le addizionali sull’IRPEF regionali e comunali, una ritenuta del 15%. La sua applicazione è prevista su base volontaria; i dipendenti potrebbero rinunciarvi.
La norma ha come destinatari, per espressa previsione legislativa, i dipendenti di tutte la PA, con la sola eccezione dei dirigenti: occorre avere un reddito da lavoro dipendente inferiore a 50.000 euro annui. La somma che concorre a formare la base su cui si applica questa disposizione è costituita dai “compensi per il trattamento economico accessorio, comprensivi delle indennità di natura fissa e continuativa”. Tale ritenuta unica opera sul tetto di 800 euro, producendo quindi una tassazione di 120 euro, che comprende anche le addizionali comunali e regionali. Si può stimare che mediamente il beneficio concreto di tale disposizione per il personale dipendente sia compreso tra 100 e 180 euro annui.
Per la sua concreta attuazione è necessario attendere delle istruzioni operative che dovranno essere impartite dalla Agenzia delle Entrate e/o dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
I TRASFERIMENTI STATALI PER L’AUMENTO DEL SALARIO ACCESSORIO
Per i soli comuni che decidono di aumentare le risorse destinate al finanziamento del salario accessorio dei dipendenti e delle elevate qualificazioni utilizzando il prima ricordato comma 1 bis dell’articolo 14 del d.l. n. 25/2025 è previsto lo stanziamento di 50 milioni di euro nel 2027 e di 100 milioni di euro a partire dal 2028. Le regole operative saranno dettate con uno specifico decreto del Ministro dell’interno, da...






