LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DL 144/2026 E IL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI
le nuove regole per la monetizzazione delle ferie
LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DL 144/2026 E IL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI
a cura di Arturo Bianco
05 Ottobre 2026
Una parte molto importante delle previsioni dettate dalla legge di conversione del d.l. n. 144/2026 riguarda il personale delle PA e degli enti locali; basta ricordare le nuove regole per la monetizzazione delle ferie, abrogazione del tetto di spesa e possibilità di stabilizzazione dei lavoratori somministrati
Il personale delle PA e, in particolare, quello degli enti locali è al centro delle disposizioni dettate dal d.l. n. 144/2026, cd funzionalità, e dalla sua legge di conversione. Le modifiche rispetto al testo iniziale sono assai ridotte; le principali sono la introduzione della possibilità di stabilizzazione tramite concorso con riserva e/o la valorizzazione della esperienza acquisita che viene, per la prima volta, offerta a coloro che hanno avuto con l’ente un contratto di somministrazione, nonché le proroghe dei termini per le stabilizzazioni dei tirocinanti della regione Calabria e degli ASU ed LSU nella regione Sicilia. Si devono inoltre sottolineare le proroghe dettate per la utilizzazione delle graduatorie per le assunzioni nei comuni di personale educativo e scolastico.
Da evidenziare che nessuno degli emendamenti dell’Anci sulla dirigenza è stato accolto. Il riferimento va alla previsione della possibilità di rinnovare dopo la scadenza del mandato del Sindaco, a seguito di una procedura pubblica, le assunzioni di dirigenti a tempo determinato ex articolo 110 e la proroga della possibilità di conferire tali incarichi nel tetto del 50% della dotazione organica dei dirigenti e non, come previsto in via ordinaria, del 30%. Non è stato accolto neppure l’emendamento dell’Anci sulla flessibilizzazione delle capacità assunzionali delle province e delle città metropolitane siciliane.
LA STABILIZZAZIONE DEI LAVORATORI SOMMINISTRATI
Con le disposizioni con tenute nell’articolo 1, comma 15 sexies si consente a tutte le PA di riservare nelle procedure selettive per il reclutamento di personale con qualifica non dirigenziale indette entro il 31 dicembre 2027 una quota non superiore al 20 % dei posti messi a bando ovvero di valorizzare l’esperienza professionale acquisita con la condizione che essa deve essere di almeno 3 anni negli ultimi 5, in favore del personale assunto con contratti di lavoro flessibile, ivi compresi quelli di somministrazione, che abbia maturato una determinata esperienza nel medesimo profilo professionale presso l'amministrazione che bandisce il concorso.
LE ASSUNZIONI DI TIROCINANTI
L’articolo 2, comma 1-bis, proroga alla fine dell’anno 2027 la facoltà per le amministrazioni pubbliche di assumere a tempo indeterminato, anche in deroga al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa, i soggetti tirocinanti rientranti nei percorsi di inclusione sociale rivolti ai disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga - realizzati a seguito dell'Accordo Quadro sui criteri per l’accesso agli ammortizzatori sociali in deroga, in Calabria, anno 2015/2016, sottoscritto tra la regione Calabria e le parti sociali il 7 dicembre 2016 - nonché i beneficiari di progetti della stessa regione.
LE ASSUNZIONI DI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI
L’articolo 2, comma 12 bis, sposta dal 30 giugno 2026 al 30 dicembre 2026 la norma transitoria che consente alle PA di assumere a tempo indeterminato, in posizione di lavoratori sovrannumerari e in deroga alla dotazione organica e alla condizione del rispetto del piano di fabbisogno del personale, i soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità; per queste assunzioni, che possono essere a tempo pieno o parziale, restano fermi i vincoli assunzionali previsti dalla disciplina vigente. La norma riguarda LSU ed ASU della regione Sicilia.







