LA MOBILITA’ VOLONTARIA
mobilità volontaria presso un altro ente pubblico conserva il trattamento economico in godimento
LA MOBILITA’ VOLONTARIA
a cura di Arturo Bianco
03 Novembre 2025
I dipendenti delle PA che si trasferiscono in mobilità volontaria presso un altro ente pubblico conservano il trattamento economico in godimento, la propria qualifica e l’anzianità maturata. Siamo in presenza non di una assunzione dall’esterno, ma di una modifica del rapporto preesistente
Nel caso di mobilità volontaria occorre conservare ai dipendenti il trattamento economico in godimento, nonché la qualifica di cui sono in possesso e l’anzianità che hanno maturato alle dipendenze dell’ente di provenienza. Sono queste le indicazioni dettate dalla sentenza della quinta sezione del Consiglio di Stato n. 661/2025. La pronuncia è dettata per una PA non contrattualizzata, da qui la competenza del giudica amministrativo, ma i suoi principi valgono per tutto il pubblico impiego.
Ricordiamo che la materia è oggi disciplinata essenzialmente dalle previsioni dettate dall’articolo 30 del d.lgs. n. 165/2001.
I PRINCIPI
Leggiamo che: “la mobilità nel settore pubblico è soggetta a vincoli quanto a conservazione dell'anzianità, della qualifica, del trattamento economico; in questa specifica direzione “la dottrina amministrativa, già sotto la vigenza del d.leg. 29/93, aveva qualificato in maniera pressoché unanime tale fenomeno, denominato nel testo legislativo passaggio diretto, come modificazione meramente soggettiva del rapporto, con continuità del suo contenuto, e quindi come cessione di contratto; ed ancora: tale qualificazione sembra corretta alla luce del tipo contrattuale delineato nell'art. 1406 c.c., e della giurisprudenza di questa corte. Infatti la cessione del contratto, ammissibile anche per il contratto di lavoro comporta il trasferimento soggettivo del complesso unitario di diritto ed obblighi derivanti dal contratto, lasciando immutati gli elementi oggettivi essenziali in tema di mobilità di personale da un’amministrazione all’altra, il passaggio diretto ex art. 30 del D.L.vo n. 165 del 2001, risolvendosi in una modificazione meramente soggettiva del rapporto, comporta il diritto alla conservazione dell'anzianità, della qualifica e del trattamento economico del dipendente; la regola di fondo, in presenza di una cessione del contratto, è che di esso resta immutato il contenuto, almeno nelle linee essenziali, e che il ceduto conserva i diritti già maturati, nel senso che la mobilità volontaria non pregiudica il trattamento economico-normativo del lavoratore”. Ed ancora: “qualora un pubblico impiegato benefici della c.d. mobilità volontaria ai sensi dell’art. 33 d.lgs. n. 29 del 1993 e si trasferisca presso un ente pubblico economico, egli manterrà tutti i diritti maturati prima della cessione del contratto (e, quindi, qualifica, funzione, retribuzione ed altri diritti connessi all’anzianità); il passaggio diretto, di cui all'art. 30 del d.lgs n. 165 del 2001, nella sua formulazione originaria, è riconducibile all'istituto civilistico della cessione del contratto, sicché detto passaggio è caratterizzato dalla conservazione dell'anzianità e dal mantenimento del trattamento economico goduto presso l'amministrazione di provenienza; detto trasferimento di personale è caratterizzato da una modificazione meramente soggettiva del rapporto e condizionato da vincoli precisi concernenti la conservazione dell'anzianità, della qualifica e del trattamento economico; quanto alla ratio che presiede a tale orientamento: se … il legislatore ha voluto incentivare la mobilità volontaria, ravvisando in essa uno strumento per attuare, a parità di costo, l'ottimale distribuzione del personale fra le amministrazioni pubbliche, incompatibile con detta finalità sarebbe la previsione di una riduzione del trattamento economico del dipendente transitato, che, all'evidenza, finirebbe per...







