LA MOBILITA’ VOLONTARIA E LE CAPACITA’ ASSUNZIONALI DELLE PROVINCE
La mobilità volontaria non è più, con le nuove regole dettate dall’articolo 33 del d.l. n...
LA MOBILITA’ VOLONTARIA E LE CAPACITA’ ASSUNZIONALI DELLE PROVINCE
a cura di Arturo Bianco
13 Ottobre 2020
La mobilità volontaria non è più, con le nuove regole dettate dall’articolo 33 del d.l. n. 34/2019, neutra ai fini della determinazione delle capacità assunzionali e le province possono utilizzare i resti delle assunzioni non effettuate nell’ultimo triennio.
La deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti dell’Umbria n. 110/2020 chiarisce che nei comuni, nelle regioni e nelle province le mobilità volontarie non sono più neutre ai fini della determinazione delle capacità assunzionali. Le province possono utilizzare i risparmi derivanti dalle cessazioni del triennio precedente e non del quinquiennio precedente, come invece i comuni e le regioni.
IL SUPERAMENTO DELLA NEUTRALITA’ DELLA MOBILITA’ VOLONTARIA
Sulla neutralità della mobilità volontaria di cui all’articolo 30 del d.lgs. n. 165/2001, viene osservato che “nel sistema delineato dall’art. 33, comma 2, del d.l. n. 34/2019 e dal decreto attuativo del 17 marzo 2020, fondato non più sulla logica del turn over, bensì su criteri di sostenibilità finanziaria, le ragioni di valutazione in termini finanziariamente neutri delle procedure di mobilità non trovano più ragion d’essere (sul punto, già Sezione controllo Lombardia 74/2020). In questo senso si è condivisibilmente espresso anche il Ministro della pubblica Amministrazione con la circolare sul DM attuativo dell’art. 33, comma 2, del Decreto-legge n. 34/2019 in materia di assunzioni di personale”. Ecco la indicazione assai rilevante: “dal dettato normativo non si evincono, peraltro, ragioni che portino a ritenere non estensibili tali considerazioni anche a quei Comuni che, in ragione della elevata incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti, sono destinatari di specifiche disposizioni volte ad una riduzione del rapporto spesa/entrate”. Anche per questi enti le norme rispondono alla medesima “esigenza di generale superamento della logica del turn over, istituto richiamato dal legislatore funzionalmente alla riconduzione del detto rapporto nelle soglie previste e, quindi, sempre in correlazione alla sostenibilità finanziaria della spesa del personale”.
LE CAPACITA’ ASSUNZIONALI DELLE PROVINCE
Viene in premessa ricordato che “nell’accordare nuovamente, a decorrere dal 2018, alle Provincie delle Regioni a statuto ordinario la possibilità di assumere a tempo indeterminato, il legislatore (nda legge n. 205/2017, cd di bilancio 2018, articolo 1, commi 844 e 845)ha definito i confini di esercizio di tali facoltà assunzionali, condizionandole (i) al rispetto della dotazione organica rideterminata alla luce dei limiti di spesa imposti dall’art. 1, comma 421, della l. n. 190/2014 e alla definizione di un piano di riassetto...