LA MOBILITA’ VOLONTARIA E LE INDICAZIONI DELL’INPS
La mobilità volontaria può essere utilizzata solamente tra le PA
LA MOBILITA’ VOLONTARIA E LE INDICAZIONI DELL’INPS
a cura di Arturo Bianco
01 Ottobre 2025
La mobilità volontaria consente di potere contare su dipendenti che sono già formati ed hanno maturato una esperienza al servizio delle PA nella stessa area e nello stesso profilo, mentre non è necessario che abbiano svolto la propria attività nello stesso settore. L’Inps ha riassunto le regole da applicare ai dipendenti in regime di TFR/TFS.
La mobilità volontaria può essere utilizzata solamente tra le PA, anzi i dipendenti devono essere compresi tra quelli di cui all’articolo 2, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, cioè i cd contrattualizzati. Quindi non si possono assumere dipendenti delle società partecipate o controllate da PA, anche se sono stati assunti -come obbligatorio almeno dal 2012- con concorso pubblico.
Essa deve essere prevista dall’ente nella programmazione del fabbisogno del personale. Occorre adottare uno specifico avviso che deve essere pubblicato sul sito dell’ente per almeno 30 giorni e sul portale Inpa, attraverso il quale le procedure devono essere svolte necessariamente.
Nel caso di dipendenti di altro comparto occorre l’inquadramento in un’area che è corrispondente a quella dell’ente che ha attivato la procedura. Per tutti i dipendenti è necessario che via sia corrispondenza di profilo professionale. La corrispondenza del profilo professionale non può essere accertata in modo nominalistico, sulla base della mera definizione, ma richiede un esame di merito del titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno e la descrizione dei compiti previsti e svolti effettivamente.
Il preventivo assenso da parte dell’ente da cui si dipende è necessario per i profili che sono stati dichiarati motivatamente come infungibili, per il personale assunto da meno di 3 anni, per gli enti locali che hanno fino a 100 dipendenti in servizio, nel caso in cui si determini un buco nella stessa qualifica di almeno il 20%. Tale percentuale scende al 5% per gli enti locali con un numero di dipendenti compreso tra 101 e 250 ed al 10% per quelli con un numero di dipendenti compreso tra 251 e 500.
IL TRATTAMENTO ECONOMICO
I dipendenti in mobilità volontaria, sulla base dell’articolo 30, comma 2 quinquies, del d.lgs. n. 165/2001, devono essere remunerati con il trattamento economico dell’ente presso cui si trasferiscono e non con quello dell’ente da cui provengono, regola che si applica anche al salario accessorio. Però, in modo sostanzialmente consolidato, la giurisprudenza della Corte di Cassazione applica il divieto di peggioramento del trattamento economico in godimento, per cui nel caso in cui il trasferimento determini un taglio dello stesso, occore dare corso alla erogazione di un assegno ad personam. Ex pluris citiamo la sentenza della sezione lavoro n. 5736/2024, nella quale leggiamo testualmente che “il trasferimento non può determinare per il lavoratore trasferito un peggioramento retributivo ossia condizioni di lavoro meno favorevoli di quelle godute in precedenza, secondo una valutazione comparativa da compiersi all’atto del trasferimento, in relazione al trattamento retributivo globale, compresi gli istituti e le voci erogati con continuità, ancorché non legati all’anzianità di servizio”.
IL CARATTERE VINCOLANTE
Fino al 31 dicembre 2025 il ricorso alla mobilità volontaria non è obbligatorio prima dell’avvio delle procedure di assunzione di personale dall’esterno. Ricordiamo che invece è vincolante per tutte le PA l’obbligo della comunicazione alla Funzione Pubblica ed alla struttura regionale per l’assegnazione di personale pubblico in disponibilità, di cui all’articolo 34 bis del d.lgs. n...








