LA REMUNERAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO
lavoro straordinario
LA REMUNERAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO
a cura di Arturo Bianco
15 Novembre 2023
I compensi per le prestazioni svolte come orario di lavoro straordinario devono essere erogati anche se l’ente non ha adottato o, quanto meno, non in modo corretto i relativi atti di autorizzazione.
Il lavoro straordinario deve essere remunerato anche se mancano gli atti di autorizzazione e/o gli stessi siano illegittimi. Lo ha stabilito la sentenza della sezione lavoro della Corte di Cassazione n. 27878/2023. Essa ha un carattere innovativo rispetto alle precedenti indicazioni dettate in materia.
Viene fissato il seguente principio di diritto: “Il dipendente dell'(Omissis) che abbia eseguito, in favore di soggetti terzi e con il consenso della P.A. di appartenenza, prestazioni, rese nell'ambito del rapporto di lavoro oltre il normale orario, ai sensi dell'art. 13 della legge Regione (Omissis) n. (Omissis), ha diritto ex art. 2126 c.c., in relazione all'art. 2108 c.c. ed alla luce degli artt. 35 e 36 Cost., al pagamento della retribuzione a lui dovuta per il lavoro straordinario svolto. Tale retribuzione è determinata in base alle previsioni della contrattazione collettiva nazionale applicabile (e della contrattazione integrativa che ad essa si conformi), senza che rilevi la mancata approvazione, da parte della medesima (Omissis), dei progetti relativi a siffatte prestazioni e dei correlati atti interni di riparto, fra il personale interessato, delle somme riscosse in dipendenza della loro erogazione".
LA QUANTIFICAZIONE
Leggiamo in primo luogo che “gli unici criteri di quantificazione dei compensi dovuti ai dipendenti sono quelli indicati dalla contrattazione collettiva nazionale (o da quella integrativa che la rispetti), con l'effetto che, quando, come nella specie, siffatti compensi sono calcolati sulla base di precedenti provvedimenti della P.A. interessata non rispettosi della contrattazione appena citata, la relativa determinazione è illegittima”. Questo principio deve essere temperato con la constatazione che “vi sono, nel nostro ordinamento, situazioni in cui la nascita del diritto a percepire parte della retribuzione è condizionato non dalla sola prestazione dell'attività, bensì anche dall'adozione di specifici atti od autorizzazioni, in assenza dei quali il dipendente può fare valere solo un'azione risarcitoria per inottemperanza agli obblighi che il legislatore ha posto a carico delle amministrazioni”. Questo principio “non può tradursi nel negare la retribuzione del lavoratore che abbia prestato l'attività oggetto di causa solo perchè il progetto ed il separato atto di cui sopra non risultano essere stati adottati. Questa S.C. ha certo affermato che le remunerazioni delle prestazioni nel pubblico impiego possono essere riconosciute solo se in linea con le previsioni ed allocazioni di spesa e che l'accordo che non le rispetti è invalido e le rende ripetibili. Tale regola, tuttavia, non concerne automaticamente tutte le ipotesi nelle quali la prestazione, che rientri fra quelle tipicamente svolte dal dipendente nell'ambito del rapporto di lavoro già costituito, è fatta eseguire...