LA RESPONSABILITA’ PER GLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE
Per la giurisprudenza della Corte dei Conti matura responsabilità amministrativa il mancato...
LA RESPONSABILITA’ PER GLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE
Conferire incarichi di collaborazione in mancanza e/o in violazione dei requisiti fissati dal legislatore
12 Maggio 2020
Per la giurisprudenza della Corte dei Conti matura responsabilità amministrativa il mancato rispetto dei vincoli dettati dal legislatore nel conferimento di incarichi di collaborazione, con riferimento in particolare alla dimostrazione dell’apporto aggiuntivo che con tale strumento si è realizzato
Conferire incarichi di collaborazione in mancanza e/o in violazione dei requisiti fissati dal legislatore -il riferimento è soprattutto all’articolo 7, commi 6 e seguenti, del d.lgs. n. 165/2001- determina la maturazione di responsabilità amministrativa o contabile. Occorre prestare particolare attenzione all’effettivo apporto aggiuntivo per l’ente che deve essere stato determinato dalla attività svolta dal collaboratore. In questa direzione vanno le sentenze della terza sezione giurisdizionale centrale della Corte dei Conti n. 8/2020 e della sezione di appello della Corte dei Conti della Sicilia n. 11/2020.
LA SENTENZA DELLA SEZIONE NAZIONALE
L’assenza dei presupposti previsti dal legislatore per il conferimento degli incarichi di consulenza, con specifico riferimento al contenuto specifico ed ulteriore rispetto alle attività ordinarie che deve essere oggetto della consulenza ed alla necessità del preventivo accertamento della assenza di analoghe professionalità tra i dipendenti in servizio presso la intesa amministrazione, determina la maturazione di responsabilità amministrativa. Da sottolineare che la sentenza della terza sezione giurisdizionale centrale n. 8/2020 riforma l’assoluzione di primo grado.
In primo luogo, leggiamo che “la verifica della presenza o meno all’interno dell’amministrazione di personale adeguato va effettuata con riferimento all’oggetto dell’incarico, per cui a tali fini non rileva accertare se all’interno dell’ente vi fossero professionalità comparabili con quella del soggetto incaricato, ma se vi fossero professionalità adeguate a svolgere l’attività oggetto dell’incarico stesso”. La seconda indicazione è la seguente: “la normativa prevede la possibilità di affidare all’esterno incarichi per questioni determinate, cioè destinate ad esaurirsi con l’incarico, e per progetti o questioni di alta qualificazione, cioè che esulino gli ordinari compiti degli uffici (o che per motivi da evidenziare non siano da essi risolvibili), e non prevede la possibilità di incarichi esterni che si risolvano in una sorta di affiancamento stabile dell’incaricato al personale interno già retribuito per lo svolgimento di attività rientranti nella sua ordinaria competenza”. Non sono tali incarichi conferiti per “operare il corretto inquadramento giuridico legale della materia ed .. un supporto di consulenza legale per problematiche attuative che, però, appaiono assai generiche”. Ed ancora, “nella fattispecie l’oggetto dell’incarico non...