LA RESPONSABILITA’ PER I MANCATI CONTROLLI INTERNI
mancata attivazione dei controlli interni in un comune
LA RESPONSABILITA’ PER I MANCATI CONTROLLI INTERNI
a cura di Arturo Bianco
22 Settembre 2020
La responsabilità per la mancata attivazione dei controlli interni in un comune non può essere addebitata agli amministratori se gli stessi ne hanno disposto la attivazione attraverso uno specifico regolamento.
La Corte dei Conti, sezione giurisdizionale della Sicilia, con la sentenza n. 483/2020 fissa in modo restrittivo gli ambiti entro cui può maturare la responsabilità degli amministratori per lo scadente funzionamento dei controlli interni e sottolinea il ruolo centrale che hanno in questa materia i segretari. Siamo in presenza di una sentenza assai importante perché circoscrive in modo ben definito e delimitato i casi in cui in capo agli amministratori può maturare questa specifica forma di responsabilità.
IL QUADRI NORMATIVO
In primo luogo che “è necessario premettere che la norma inserita nell’articolo 148 del TUEL, come modificato dal d.l. n. 174/2012, attribuisce alla Corte dei conti in sede di controllo il compito di verificare il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell’equilibrio di bilancio, trova a sua volta una base normativa di riferimento nelle disposizioni che disciplinano i controlli interni nell’ambito degli enti locali”.
Ed ancora, viene messo in rilievo “lo stretto legame” con gli strumenti di programmazione e controllo di gestione.
Viene subito sottolineato che la norma “prevede che gli enti locali disciplinino il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione; prevede, inoltre, che partecipino all’organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell’ente, il direttore generale e i responsabili dei servizi e le unità di controllo”.
Di conseguenza “responsabilità sanzionatoria prevista può essere contestata a carico degli amministratori solamente in caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie e, cioè, per la mancata approvazione degli strumenti di controllo ovvero per la loro adeguatezza, secondo quanto previsto dalla vigente normativa”.
Si deve subito aggiungere che “trattandosi di disposizione di carattere sanzionatorio, la stessa deve essere considerata di stretta interpretazione e come tale soggetta al principio di...